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| Gazzetta n. 173 del 27 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 145 |  | Attuazione  della  direttiva  2002/73/CE  in  materia  di  parita' di trattamento  tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al  lavoro,  alla  formazione  e  alla  promozione professionale e le condizioni di lavoro. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2002/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del   23 settembre   2002,  che  modifica  la  direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parita'  di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso  al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
 Visto  l'articolo  17  della  legge  31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'allegato B;
 Vista  la  legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della  liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'   sindacale   nei   luoghi   di  lavoro  e  norme  sul collocamento;
 Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante  parita'  di  trattamento  tra  uomini  e donne in materia di lavoro;
 Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  196, recante disciplina  dell'attivita'  delle  consigliere  e  dei consiglieri di parita'  e  disposizioni  in  materia  di  azioni  positive,  a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 27 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione  pubblica  e  del  Ministro  per  le  pari  opportunita', di concerto  con  il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.  Il  presente  decreto  integra  le disposizioni gia' vigenti in materia  di attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso azioni positive,  per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di' legge ed i
 regolamenti.
 -  La  direttiva  2002/73/CE e' pubblicata in GUCE n. L
 269 del 5 ottobre 2002.
 - La direttiva 76/207/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 39
 del 14 febbraio 1976.
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 17 e dell'allegato B
 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni
 per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2003»,  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre
 2003, n. 266, S.O.:
 «Art.  17  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
 direttiva  2002/73/CE  che modifica la direttiva 76/207/CEE
 relativa  all'attuazione  del  principio  della  parita' di
 trattamento  tra  gli uomini e le donne per quanto riguarda
 l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e alla promozione
 professionali  e  le condizioni di lavoro). - 1. Il Governo
 e'  delegato  ad  adottare,  entro  il  termine  e  con  le
 modalita'  di  cui  all'art.  1, commi 1, 2 e 3, uno o piu'
 decreti  legislativi  al  fine  di dare organica attuazione
 alla   direttiva   2002/73/CE  che  modifica  la  direttiva
 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie
 alle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  parita'  di
 trattamento  tra  gli uomini e le dorme per quanto riguarda
 l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e alla promozione
 professionali  e  le condizioni di lavoro, facendo salve le
 disposizioni  vigenti  compatibili  con la citata direttiva
 2002/73/CE,  nel  rispetto  dei seguenti principi e criteri
 direttivi:
 a) garantire  l'effettiva  applicazione del principio
 di  parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
 lavoro,  assicurando  che le differenze di genere non siano
 causa  di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica
 che  tenga  conto  delle  condizioni  relative  allo  stato
 matrimoniale   o  di  famiglia,  per  quanto  attiene  alle
 seguenti  aree:  condizioni di accesso all'occupazione e al
 lavoro,  sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di
 selezione  e le condizioni di assunzione, indipendentemente
 dal  ramo  di attivita' e a tutti i livelli della gerarchia
 professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese
 le  condizioni  di lavoro, la retribuzione, le promozioni e
 le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i
 livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento
 e  di  riqualificazione  professionale, inclusi i tirocini;
 attivita'  prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
 o  dei  datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate
 da tali organizzazioni;
 b) definire   la   nozione  di  discriminazione  come
 «diretta»    quando    una   persona   e'   trattata   meno
 favorevolmente,  in base al sesso, di quanto sia, sia stata
 o  sarebbe  trattata  un'altra  in  una situazione analoga;
 definire  la  nozione di discriminazione «indiretta» quando
 una  disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente
 neutri,  mettono  o  possono  mettere  in una situazione di
 particolare  svantaggio le persone di un determinato sesso,
 rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di
 attivita'  di  lavoro,  caratteristiche specifiche di sesso
 costituiscano  requisiti  essenziali  al  loro svolgimento;
 definire  la  nozione  di  «molestie» quando viene posto in
 essere,  per  ragioni  connesse  al sesso, un comportamento
 indesiderato  e persistente, avente lo scopo o l'effetto di
 violare  la  dignita'  di  una persona o di creare un clima
 intimidatorio,  ostile  e  degradante,  tenuto  conto delle
 circostanze,  anche  ambientali;  definire  la  nozione  di
 «molestie  sessuali» quando il suddetto comportamento abbia
 in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare
 le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
 c) prevedere  l'applicazione del principio di parita'
 di  trattamento  senza  distinzione  di  sesso  in  tutti i
 settori  di  lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto
 di  quanto  previsto  dall'art.  1,  commi quarto e quinto,
 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma
 restando  la  normativa di settore, sia azionabile da parte
 di  coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale
 o  amministrativa,  con la garanzia di una riparazione o di
 un equo indennizzo;
 d) attuare  quanto previsto dal paragrafo 3 dell'art.
 6  e  dagli  articoli 8-bis,  8-ter, 8-quater e 8-quinquies
 della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva
 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente,
 e,  in  particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e
 16  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903,  dalla  legge
 10 aprile  1991,  n.  125, e dalla disciplina relativa alla
 istituzione degli organismi di parita';
 e) prevedere  misure  adeguate  per  incoraggiare  il
 dialogo  fra  le  parti  sociali  al  fine di promuovere il
 principio  della  parita'  di  trattamento anche attraverso
 accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici
 di  comportamento,  scambi di esperienze e pratiche nonche'
 il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.».
 
 «Allegato B
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 
 96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
 Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
 European  Regions Airline Association (ERA) e International
 Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 200/12/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.».
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.».
 -  La  legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: «Norme sulla
 tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei lavoratori, della
 liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
 lavoro e norme sul collocamento.».
 -  La  legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
 trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.».
 -  La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca: «Azioni
 positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
 lavoro.».
 -  Il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca:
 «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
 tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
 norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.».
 - Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 8 marzo
 2000,  n.  53, recante: «Disposizioni per il sostegno della
 maternita'  e  della paternita', per il diritto alla cura e
 alla  formazione  e  per  il  coordinamento dei tempi delle
 citta»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000,
 n. 60:
 «Art.  15  (Testo  unico). - 1.  Al  fine  di conferire
 organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
 tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
 entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
 presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
 decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
 disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
 dei seguenti principi e criteri direttivi:
 a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
 norme;
 b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
 implicitamente, da successive disposizioni;
 c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
 vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
 modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
 sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
 inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
 e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
 disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
 delle stesse in apposito allegato al testo unico;
 f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
 incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
 testo unico.
 2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
 e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
 con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
 Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
 parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
 quarantacinque giorni dall'assegnazione.
 3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
 decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
 emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
 cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
 2, disposizioni correttive del testo unico.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Modifiche  alla  legge  10 aprile  1991, n. 125, in materia di azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro
 
 1.  All'articolo  4  della  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 «1.  Costituisce  discriminazione  diretta,  ai  sensi  della legge 9 dicembre  1977,  n.  903,  e  della presente legge, qualsiasi atto, patto   o   comportamento  che  produca  un  effetto  pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e  comunque  il  trattamento  meno  favorevole  rispetto  a quello di un'altra   lavoratrice   o  di  un  altro  lavoratore  in  situazione analoga.»;
 b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2.   Si   ha  discriminazione  indiretta,  ai  sensi  della  legge 9 dicembre   1977,  n.  903,  e  della  presente  legge,  quando  una disposizione,  un  criterio,  una  prassi,  un  atto,  un  patto o un comportamento  apparentemente  neutri  mettono  o  possono  mettere i lavoratori  di  un  determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio   rispetto   a  lavoratori  dell'altro  sesso,  salvo  che riguardino   requisiti  essenziali  allo  svolgimento  dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;
 c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  Sono  considerate  come discriminazioni anche le molestie, ovvero  quei  comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di  una  lavoratrice  o  di  un  lavoratore  e  di  creare  un  clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
 2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le molestie sessuali,  ovvero  quei  comportamenti  indesiderati  a  connotazione sessuale,  espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo  o  l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore  e  di  creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
 2-quater.  Gli  atti,  i  patti  o  i  provvedimenti concernenti il rapporto  di  lavoro  dei  lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza  del  rifiuto  o  della  sottomissione  ai  comportamenti medesimi.    Sono   considerati,   altresi',   discriminazioni   quei trattamenti   sfavorevoli   da   parte   del  datore  di  lavoro  che costituiscono  una  reazione  ad  un reclamo o ad una azione volta ad ottenere  il  rispetto  del  principio  di parita' di trattamento tra uomini e donne.»;
 d) al  comma  9  dopo  le  parole:  «comma  8,»  sono inserite le seguenti:  «oltre  a  provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;
 e) al  comma  10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite  le  seguenti:  «,  oltre  a  provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;
 f)  al  comma  12,  le  parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per  la legge 10 aprile 1991, n. 125, vedi note alle
 premesse.  Il  testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal
 decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 «Art.   4   (Azioni   in   giudizio). - 1.  Costituisce
 discriminazione  diretta,  ai  sensi della legge 9 dicembre
 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto
 o  comportamento  che  produca  un  effetto pregiudizievole
 discriminando  le lavoratrici o i lavoratori in ragione del
 loro  sesso  e  comunque  il  trattamento  meno  favorevole
 rispetto  a  quello  di  un'altra lavoratrice o di un altro
 lavoratore in situazione analoga.
 2.  Si  ha  discriminazione  indiretta,  ai sensi della
 legge  9 dicembre  1977,  n.  903,  e della presente legge,
 quando  una disposizione, un criterio, una prassi, un atto,
 un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o
 possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una
 posizione  di  particolare svantaggio rispetto a lavoratori
 dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali
 allo   svolgimento   dell'attivita'   lavorativa,   purche'
 l'obiettivo  sia  legittimo  e i mezzi impiegati per il suo
 conseguimento siano appropriati e necessari.
 2-bis.  Sono  considerate come discriminazioni anche le
 molestie,  ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in
 essere  per  ragioni  connesse  al sesso, aventi lo scopo o
 l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
 lavoratore  e  di  creare  un  clima intimidatorio, ostile,
 degradante, umiliante o offensivo.
 2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni
 le    molestie    sessuali,   ovvero   quei   comportamenti
 indesiderati  a  connotazione  sessuale,  espressi in forma
 fisica,  verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto
 di   violare  la  dignita'  di  una  lavoratrice  o  di  un
 lavoratore  e  di  creare  un  clima  intimidatorio ostile,
 degradante, umiliante o offensivo
 2-quater.   Gli   atti,   i  patti  o  i  provvedimenti
 concernenti  il  rapporto  di lavoro dei lavoratori o delle
 lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis
 e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o
 della   sottomissione   ai   comportamenti  medesimi.  Sono
 considerati,  altresi',  discriminazioni  quei  trattamenti
 sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono
 una  reazione  ad  un  reclamo  o  ad  una  azione volta ad
 ottenere   il   rispetto   del   principio  di  parita'  di
 trattamento tra uomini e donne.
 3.  Nei  concorsi  pubblici  e nelle forme di selezione
 attuate,  anche  a  mezzo  di  terzi,  da  datori di lavoro
 privati   e   pubbliche   amministrazioni   la  prestazione
 richiesta  dev'essere accompagnata dalle parole «dell'uno o
 dell'altro  sesso»,  fatta  eccezione  per i casi in cui il
 riferimento  al  sesso costituisca requisito essenziale per
 la natura del lavoro o della prestazione.
 4.  Chi  intende agire in giudizio per la dichiarazione
 delle  discriminazioni  ai  sensi  dei  commi  1  e 2 e non
 ritiene  di  avvalersi  delle  procedure  di  conciliazione
 previste  dai  contratti  collettivi,  puo'  promuovere  il
 tentativo  di  conciliazione  ai  sensi  dell'art.  410 del
 codice  di  procedura  civile o, rispettivamente, dell'art.
 69-bis  del  decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29,
 anche  tramite  la  consigliera o il consigliere di parita'
 provinciale o regionale territorialmente competente.
 5.   Le   consigliere   o   i  consiglieri  di  parita'
 provinciali  e  regionali  competenti per territorio, ferme
 restando  le  azioni  in  giudizio  di cui ai commi 8 e 10,
 hanno   facolta'  di  ricorrere  innanzi  al  tribunale  in
 funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti
 alla   sua   giurisdizione,   al  tribunale  amministrativo
 regionale  territorialmente  competenti,  su  delega  della
 persona  che  vi  ha  interesse,  ovvero di intervenire nei
 giudizi promossi dalla medesima.
 6.  Quando  il  ricorrente  fornisce elementi di fatto,
 desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle
 assunzioni,  ai  regimi  retributivi,  all'assegnazione  di
 mansioni  e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione
 in  carriera  ed  ai  licenziamenti,  idonei  a fondare, in
 termini    precisi    e    concordanti,    la   presunzione
 dell'esistenza    di    atti,    patti    o   comportamenti
 discriminatori  in  ragione  del sesso, spetta al convenuto
 l'onere     della     prova     sull'insussistenza    della
 discriminazione.
 7.  Qualora  le  consigliere o i consiglieri di parita'
 regionali   e,   nei   casi   di  rilevanza  nazionale,  il
 consigliere    o   la   consigliera   nazionale,   rilevino
 l'esistenza  di  atti, patti o comportamenti discriminatori
 diretti  o  indiretti di carattere collettivo, anche quando
 non  siano  individuabili  in  modo  immediato e diretto le
 lavoratrici  o  i  lavoratori  lesi  dalle discriminazioni,
 prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
 8  e  10, possono chiedere all'autore della discriminazione
 di predisporre, un piano di rimozione delle discriminazioni
 accertate  entro  un  termine  non  superiore  a centoventi
 giorni,  sentite,  nel  caso  di  discriminazione  posta in
 essere  da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
 aziendali  ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
 aderenti   alle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
 rappresentative   sul  piano  nazionale.  Se  il  piano  e'
 considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
 consigliera   o  il  consigliere  di  parita'  promuove  il
 tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
 autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
 del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
 8.  Con  riguardo  alle  discriminazioni  di  carattere
 collettivo di cui al comma 7 le consigliere o i consiglieri
 di  parita',  qualora  non  ritengano  di  avvalersi  della
 procedura  di  conciliazione  di cui al medesimo comma o in
 caso  di  esito  negativo  della  stessa,  possono proporre
 ricorso  davanti  al  tribunale  in funzione di giudice del
 lavoro    o    al    tribunale   amministrativo   regionale
 territorialmente competenti.
 9.   Il   giudice,   nella   sentenza  che  accerta  le
 discriminazioni  sulla base del ricorso presentato ai sensi
 del   comma   8,  oltre  a  provvedere,  se  richiesto,  al
 risarcimento   del  danno  anche  non  patrimoniale  ordina
 all'autore  della  discriminazione  di definire un piano di
 rimozione  delle  discriminazioni  accertate,  sentite, nel
 caso  si  tratti  di  datore  di  lavoro, le rappresentanze
 sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
 locali  aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
 maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, nonche'
 la  consigliera  o  il  consigliere  di  parita'  regionale
 competente per territorio o il consigliere o la consigliera
 nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
 temporali,  da  osservarsi  ai  fini  della  definizione ed
 attuazione del piano.
 10.  Ferma  restando  l'azione  di  cui  al comma 8, la
 consigliera  o  il  consigliere  regionale  e  nazionale di
 parita'  possono  proporre ricorso in via d'urgenza davanti
 al  tribunale  in  funzione  di  giudice  del  lavoro  o al
 tribunale    amministrativo    regionale   territorialmente
 competenti.  Il  giudice  adito, nei due giorni successivi,
 convocate  le  parti  e  assunte sommarie informazioni, ove
 ritenga  sussistente  la  violazione  di cui al ricorso con
 decreto   motivato   e  immediatamente  esecutivo  oltre  a
 provvedere,  se  richiesto, al risarcimento del danno anche
 non  patrimoniale,  nei  limiti della prova fornita, ordina
 all'autore   della   discriminazione   la   cessazione  del
 comportamento   pregiudizievole   e   adotta   ogni   altro
 provvedimento   idoneo   a   rimuovere  gli  effetti  delle
 discriminazioni   accertate,   ivi   compreso  l'ordine  di
 definizione  ed  attuazione da parte del responsabile di un
 piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
 le  disposizioni  del comma 9. Contro il decreto e' ammessa
 entro   quindici  giorni  dalla  comunicazione  alle  parti
 opposizione  avanti  alla  medesima  autorita'  giudiziaria
 territorialmente   competente,   che  decide  con  sentenza
 immediatamente esecutiva.
 11.  L'inottemperanza  alla sentenza di cui al comma 9,
 al  decreto  di cui al comma 10 o alla sentenza pronunciata
 nel  relativo  giudizio  di  opposizione e' punita ai sensi
 dell'art.  650  del  codice  penale  e comporta altresi' la
 revoca  dei  benefici di cui al comma 12 ed il pagamento di
 una  somma  di lire centomila per ogni giorno di ritardo da
 versarsi al Fondo di cui all'art. 9.
 12.  Ogni  accertamento  di atti, patti o comportamenti
 discriminatori  ai  sensi  del  presente  articolo posti in
 essere  da soggetti ai quali siano stati accordati benefici
 ai  sensi  delle  vigenti  leggi  dello  Stato,  ovvero che
 abbiano    stipulato   contratti   di   appalto   attinenti
 all'esecuzione  di opere pubbliche, di servizi o forniture,
 viene comunicato immediatamente dalla direzione provinciale
 del  lavoro  territorialmente  competente ai Ministri nelle
 cui  amministrazioni  sia stata disposta la concessione del
 beneficio  o  dell'appalto.  Questi  adottano  le opportune
 determinazioni,  ivi compresa, se necessario, la revoca del
 beneficio  e,  nei  casi piu' gravi o nel caso di recidiva,
 possono  decidere  l'esclusione  del  responsabile  per  un
 periodo  di  tempo  fino  a due anni da qualsiasi ulteriore
 concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero
 da  qualsiasi  appalto.  Tale disposizione si applica anche
 quando  si  tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie
 ovvero  di  appalti  concessi da enti pubblici, ai quali la
 direzione  provinciale  del lavoro comunica direttamente la
 discriminazione  accertata  per  l'adozione  delle sanzioni
 previste.   Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
 applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi
 dei commi 4 e 7.
 13.  Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
 dell'art.  15  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, si
 applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio
 promossa  dalla  persona  che  vi  abbia interesse o su sua
 delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o
 dal consigliere provinciale o regionale di parita'.
 14.  Qualora  venga  presentato  un  ricorso  in via di
 urgenza ai sensi del comma 10 o ai sensi dell'art. 15 della
 legge  9 dicembre  1977,  n. 903, come modificato dal comma
 13,  non  trova  applicazione  l'art.  410  del  codice  di
 procedura civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifiche  alla  legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
 
 1.  All'articolo  1  della  legge  9 dicembre  1977,  n.  903, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  primo  comma  dopo  la  parola:  «lavoro» sono inserite le seguenti:  «,  in  forma  subordinata,  autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
 b) al  terzo  comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine,  le  seguenti:  «,  nonche' all'affiliazione e all'attivita' in un'organizzazione  di  lavoratori  o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».
 2.  Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,  dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre  a  provvedere,  se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
 politiche sociali
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
 opportunita'
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 
 -  Per la legge 9 dicembre 1977, n. 903, vedi note alle
 premesse.  Il  testo  degli  articoli 1  e  15,  cosi' come
 modificati dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 «Art. 1. - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata
 sul  sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma
 subordinata,   autonoma   o   in   qualsiasi  altra  forma.
 indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque
 sia  il  settore  o il ramo di attivita', a tutti i livelli
 della gerarchia professionale.
 La  discriminazione  di  cui  al  comma  precedente  e'
 vietata anche se attuata:
 1)  attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
 o di famiglia o di gravidanza;
 2)   in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di
 preselezione  ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra
 forma    pubblicitaria    che    indichi   come   requisito
 professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
 Il  divieto di cui ai commi precedenti si applica anche
 alle  iniziative  in  materia  di orientamento, formazione,
 perfezionamento  e  aggiornamento professionale, per quanto
 concerne   sia   l'accesso   sia   i   contenuti,   nonche'
 all'affiliazione  e  all'attivita'  in un'organizzazione di
 lavoratori   o   datori   di   lavoro,   o   in   qualunque
 organizzazione  i  cui  membri  esercitino  una particolare
 professione,   e   alle   prestazioni   erogate   da   tali
 organizzazioni.
 Eventuali  deroghe alle disposizioni che precedono sono
 ammesse  soltanto  per  mansioni  di lavoro particolarmente
 pesanti    individuate    attraverso    la   contrattazione
 collettiva.
 Non     costituisce     discriminazione    condizionare
 all'appartenenza  ad  un  determinato sesso l'assunzione in
 attivita'  della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando
 cio'   sia  essenziale  alla  natura  del  lavoro  o  della
 prestazione.».
 «Art.    15. - Qualora    vengano   posti   in   essere
 comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
 articoli 1  e  5  della  presente  legge,  su  ricorso  del
 lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
 il  pretore  del  luogo  ove  e'  avvenuto il comportamento
 denunziato,  in  funzione  di  giudice  del lavoro, nei due
 giorni  successivi,  convocate  le parti e assunte sommarie
 informazioni,  se  ritenga sussistente la violazione di cui
 al   ricorso,   oltre   a   provvedere,  se  richiesto,  al
 risarcimento  del  danno anche non patrimoniale, nei limiti
 della  prova  fornita,  ordina all'autore del comportamento
 denunciato,   con   decreto   motivato   ed  immediatamente
 esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
 rimozione degli effetti.
 L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
 revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
 giudizio instaurato a norma del comma seguente.
 Contro  il  decreto  e'  ammessa  entro quindici giorni
 dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
 pretore  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
 Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
 del codice di procedura civile.
 L'inottemperanza  al  decreto  di  cui al primo comma o
 alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
 punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
 Ove  le  violazioni  di  cui  al primo comma riguardino
 dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
 materia  di  sospensione  dell'atto  dell'art.  21,  ultimo
 comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».
 
 
 
 
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