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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 23 giugno 2005 |  | Modalita'  per  il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del   registro,   ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 8,  del  decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 di concerto con
 
 I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio  relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore dei trasporti su strada;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n. 3821/85 relativo all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su strada, e la  direttiva  88/599/CEE  concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1360/02  del 13 giugno 2002 della Commissione,  che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento  (CEE)  n.  3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
 Vista   la   legge   29 dicembre   1993,  n.  580,  riguardante  il riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2;
 Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59, concernente la delega al Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
 Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi   all'attribuzione   delle  funzioni  degli  uffici  metrici provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  ed  in particolare l'art. 29, comma 2, come modificato  dal  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo alla  facolta'  da  parte del Ministero delle attivita' produttive di avvalersi   degli   uffici  delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato ed agricoltura;
 Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca norma   di   attuazione   delle   statuto   speciale   della  regione Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alle camere di commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali metrici;
 Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto Adige  concernente,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali metrici;
 Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana concernente  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
 Vista  la  legge  regionale  20 maggio  2002,  n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre valdoªtaine des entreprises et des activites liberales;
 Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per il  trasferimento  alle  camere  di  commercio  delle  funzioni e dei compiti  degli  uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante attuazione   della   direttiva  1999/93/CE,  relativa  ad  un  quadro comunitario per le firme elettroniche;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  in particolare l'art. 8, comma 2;
 Visto  il  decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni  attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del  24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del  Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999,  concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici  metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere  dal  1° gennaio  2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
 Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 17 gennaio  2003  e  8 agosto  2003, recanti l'approvazione del nuovo statuto  dell'Unione  italiana  delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 13 gennaio  2004,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 ottobre  2003  recante «Approvazione dello schema nazionale per la valutazione  e  certificazione  della  sicurezza  nel  settore  della tecnologia  dell'informazione,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 10/2002»;
 Vista  la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre   2003,   contenente   «Linee   guida   in   materia   di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»;
 Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  14 luglio  2003, relativa  alla  pubblicazione  dei  numeri  di  riferimento  di norme generalmente  riconosciute  relative  a prodotti di firma elettronica conformemente  alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175/45 del 15 luglio 2003;
 Ravvisata  la  necessita' di assicurare gli standard di sicurezza e di   salvaguardia  dell'ordine  pubblico  connessi  all'attivita'  di rilascio e gestione delle carte tachigrafiche;
 Esperita  la  procedura  di consultazione prevista dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85;
 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
 
 Adottano
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
 a) all'art.   1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
 2. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto, si intende, altresi', per:
 a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
 b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985  cosi'  come  integrato  e  modificato  dal  regolamento (CE) n. 2135/98  del  24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002;
 c) «Ministero»:   il   Ministero   delle   attivita'  produttive, Direzione  generale  per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
 d) «camere  di  commercio»:  le  camere  di commercio, industria, artigianato  ed  agricoltura  e  la camera valdostana delle imprese e delle professioni;
 e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
 f) «gestore  del  sistema  informativo»:  la  societa' consortile Infocamere  S.c.p.a.  costituita  dalle  camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
 g) «sistema  informativo»:  il  sistema  elettronico e telematico delle camere di commercio;
 h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente, la   carta  dell'officina,  la  carta  dell'azienda  e  la  carta  di controllo;
 i) «dati  amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle carte  tachigrafiche  e  che  possono essere oggetto di variazione ai sensi dei regolamenti comunitari;
 l) «residenza  normale»:  il  luogo  in  cui  una  persona dimora abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno, per  interessi  personali  e professionali o, nel caso di una persona che  non  abbia  interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui essa abita.
 |  |  |  | Art. 2. Finalita'
 
 1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita' per il rilascio delle  carte  tachigrafiche  e per la tenuta del registro relativo ai marchi  ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati nonche' per la tenuta  del  registro  relativo alle carte di officina e di montatore rilasciate ai soggetti autorizzati.
 2. Le  carte tachigrafiche oggetto del presente decreto sono quelle definite  dal regolamento ed omologate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del   decreto   ministeriale   31 ottobre  2003,  n.  361.  Le  carte tachigrafiche  sono  suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del  conducente,  la  carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo.
 |  |  |  | Art. 3. Principi organizzativi Emissione e rilascio delle carte tachigrafiche 
 1. Le   camere   di  commercio,  avvalendosi  del  proprio  sistema informativo,  predispongono  gli  strumenti  elettronici e telematici necessari  alla  emissione  delle  carte  tachigrafiche  ed  al  loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal regolamento. Allo  stesso  modo  acquisiscono  i  dati e le informazioni stabilite dall'art. 12 del regolamento.
 2. Le  carte  sono  rilasciate,  con modalita' omogenee su tutto il territorio  nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore  alla  media  del  costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.
 3. Le carte tachigrafiche sono rilasciate dalle camere di commercio del  luogo  in  cui  il richiedente ha la sua residenza o la sua sede entro   quindici   giorni  lavorativi  dal  ricevimento  dell'istanza conforme  ai  modelli  approvati  dal  Ministero  contenenti anche le dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  degli articoli 46, 47 e 48 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000.  Le  carte tachigrafiche  vengono  registrate  secondo  le prescrizioni tecniche indicate dal regolamento.
 4. Le  camere  di  commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono    l'interoperabilita'    del    sistema   delle   carte tachigrafiche  previsto  dal  regolamento  e  forniscono  il supporto elettronico   e   telematico  per  l'effettuazione  delle  operazioni connesse  al  rilascio,  alla  sostituzione  e  al blocco delle carte tachigrafiche.
 5. Alla scadenza del periodo di validita' il possessore della carta e'  tenuto  alla  sua  restituzione.  La  carta  deve altresi' essere restituita  in  tutti  i casi in cui il possessore non necessiti piu' della  carta per l'esercizio della sua attivita' ovvero abbia perso i requisiti  necessari  al  rilascio  della  carta  stessa.  In caso di comunicazione al registro delle imprese di cessazione dell'attivita', l'ufficio  del  registro delle imprese presso cui e' stata presentata la domanda di cessazione provvede, attraverso il sistema informativo, a  sospendere  la  validita'  della  carta e a richiedere al titolare della  stessa  la  restituzione  qualora  questi  non  vi  abbia gia' provveduto.
 |  |  |  | Art. 4. Carta del conducente
 
 1. La  carta  del  conducente e' richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85.
 2. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
 titolarita'  di  una  patente  di  guida  valida,  e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
 non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
 residenza nello Stato italiano.
 3. La  carta  deve  riportare  a  stampa  il  nome  e  cognome  del richiedente,  la foto, la firma, la data di nascita e il numero della patente di guida.
 4. Alla  ricezione  della  domanda  di  prima emissione, modifica o rinnovo  della  carta,  la  camera di commercio competente accerta la validita'  della  patente  di guida del richiedente e verifica che la categoria  della  patente  sia  di  livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del cronotachigrafo digitale.
 5. La  carta  del  conducente  ha un periodo di validita' di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 5. Carta dell'officina
 
 1. La  carta dell'officina e' richiesta dai soggetti individuati ai sensi  dell'art.  3, comma 7, del decreto ministeriale n. 361/2003 ed in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attivita' di   installazione  e  manutenzione  dell'apparecchio  di  controllo. Unitamente  alla  carta  viene rilasciato al richiedente un codice di accesso  (PIN)  con  modalita' atte ad impedire la conoscibilita' del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
 2. La  carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'impresa  nonche'  il  numero  di  iscrizione  al  registro delle imprese.
 3. La carta dell'officina ha un periodo di validita' di un anno.
 |  |  |  | Art. 6. Carta dell'impresa
 
 1. Il  richiedente  e'  il  titolare, o il legale rappresentante, o persona  da  lui  delegata,  di una impresa di trasporto che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.
 2. La  carta deve riportare a stampa la denominazione e l'indirizzo dell'imprese  nonche'  il  numero  di  iscrizione  al  registro delle imprese.
 3. La carta dell'impresa ha un periodo di validita' di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 7. Carta di controllo
 
 1. La  carta  di  controllo  e'  richiesta alla camera di commercio competente  per  territorio, esclusivamente, dalle autorita' deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di sicurezza sul  lavoro,  e sul trasporto stradale, ovvero, adibite o autorizzate ai  servizi  di  polizia  stradale,  ai  sensi di quanto disposto dal codice  della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modifiche ed integrazioni. Le camere di commercio possono  stipulare,  con  modalita'  omogenee  su tutto il territorio nazionale,  convenzioni  con  gli  uffici territoriali di governo, e, comunque,  con  le amministrazioni interessate in relazione ai propri uffici  periferici,  per  il  rilascio  delle carte di controllo alle autorita' deputate ai controlli.
 2. La   carta   riporta   a   stampa  l'indicazione  e  l'indirizzo dell'autorita' di controllo individuata ai sensi del comma 1.
 3. La carta di controllo ha un periodo di validita' di cinque anni.
 |  |  |  | Art. 8. Rinnovo della carta tachigrafica
 
 1. La  richiesta di rinnovo di una carta del conducente deve essere presentata  alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente  ha  la sua residenza entro il termine di quindici giorni lavorativi  antecedenti  la  data  di  scadenza.  La  nuova  carta e' rilasciata entro il termine di validita' di quella in scadenza.
 2. La  richiesta  di  rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata  alla camera di commercio che la ha emessa o presso cui il richiedente  ha  la  sua sede o la sua residenza, entro il termine di scadenza.  La  nuova  carta  e'  rilasciata  entro  i  cinque  giorni lavorativi successivi dalla data di presentazione dell'istanza.
 3. La  carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata.
 |  |  |  | Art. 9. Modifica e sostituzione della carta tachigrafica
 
 1. Alla  richiesta di modifica di una carta tachigrafica rilasciata da  altro Stato membro ed effettuata da un soggetto che stabilisce in Italia la sede della sua «residenza normale», si applica la procedura stabilita per la prima emissione.
 2. La  richiesta  di  modifica  della  carta  in corso di validita' riguarda  la  variazione  dei dati amministrativi registrati all'atto della emissione della carta stessa.
 3. In  caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto    della    carta,    il   possessore,   entro   sette   giorni dall'accertamento  dell'evento,  deve  chiederne  il  blocco  e/o  la sostituzione  presso  la camera di commercio in cui il richiedente ha la sede e la residenza normale.
 4. Al  fine  di  impedire  la falsificazione ovvero l'uso improprio delle  carte  tachigrafiche, secondo quanto previsto dal regolamento, il  furto  o  lo  smarrimento della carta deve formare oggetto di una denuncia  alle  autorita'  di  polizia  dello  Stato  in  cui  si  e' verificato l'evento.
 5. Il  rilascio di una nuova carta comporta, ad eccezione del furto e dello smarrimento, l'obbligo di restituzione della carta oggetto di modifica  o  sostituzione. La carta rilasciata in sostituzione di una precedente  dichiarata  rubata, smarrita o malfunzionante, avra' data di scadenza pari a quella in essere per la carta sostituita.
 6. La  camera  di  commercio,  nei  casi  previsti dai commi 1 e 2, provvede  al  rilascio  della  nuova  carta  entro  i quindici giorni lavorativi, successivi al momento in cui ha ricevuta l'istanza. Negli altri casi entro i cinque giorni lavorativi successivi.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni particolari per la carta del conducente
 
 1. Il  conducente,  nei  casi  previsti  dall'art. 9, comma 3, puo' continuare  a  guidare  senza  la  carta  per  un massimo di quindici giorni, o per un periodo piu' lungo, se cio' fosse indispensabile per riportare  il  veicolo  presso la sede dell'azienda, a condizione che possa dimostrare l'impossibilita' di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.
 2. In  caso di nuovo rilascio della patente, con conseguente cambio del  numero  identificativo  della  stessa,  il  titolare della carta dovra' inoltrare richiesta di modifica della carta stessa.
 |  |  |  | Art. 11. Confisca o ritiro della carta tachigrafica
 
 1. La confisca o il ritiro di una carta da parte delle autorita' di controllo  sono  comunicati alla camera di commercio che ha emesso la carta  la quale provvede ad annotare la denominazione di «confiscata» o  «ritirata»  in  un  apposito  elenco.  Qualora  la carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la camera di commercio, provvede a  notificare  anche in via telematica il provvedimento all'autorita' competente dello Stato membro che ha emesso la carta.
 |  |  |  | Art. 12. Carte non operative
 
 1. Le  camere  di  commercio,  avvalendosi del sistema informativo, conservano  nel sistema le informazioni relative alle carte smarrite, rubate,  malfunzionanti, confiscate, bloccate, sospese o ritirate. La carta  dichiarata smarrita o rubata viene invalidata e inserita in un elenco con la opportuna causale.
 |  |  |  | Art. 13. Chiavi e certificati
 
 1. Il gestore del sistema informativo delle camere di commercio, in qualita'  di  autorita'  di  certificazione  per  conto delle stesse, riceve  dal  Ministero  i  certificati  e le chiavi necessarie per lo svolgimento    dell'attivita'    di    certificazione   delle   carte tachigrafiche e delle unita' elettroniche di bordo in conformita' con gli standard richiesti dal regolamento.
 |  |  |  | Art. 14. Modalita' di tenuta del registro e degli elenchi
 
 1. L'Unioncamere,  avvalendosi del sistema informativo delle camere di  commercio,  forma  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del decreto ministeriale  n.  361/2003,  l'elenco  dei montatori e delle officine autorizzate.
 2. L'Unioncamere,  con gli stessi mezzi, provvede alla divulgazione e all'aggiornamento del registro stabilito dal regolamento e relativo alle  carte  di  officina  e  di montatore rilasciate, e comprendente anche  le  informazioni  sui marchi e i dati elettronici di sicurezza utilizzati.
 3. I dati contenuti nell'elenco, di cui al comma 1, e nel registro, di cui al comma 2, sono comunicati in via telematica alla Commissione europea, secondo il formato richiesto dalle disposizioni in vigore, e possono  essere  utilizzati  esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni finali
 
 1. Gli  oneri  e  le  spese  relativi  al  rilascio della carte del conducente,   dell'officina   e   dell'impresa   sono  a  carico  del richiedente,   mediante   applicazione,  da  parte  delle  camere  di commercio,  di  diritti  di segreteria stabiliti secondo le modalita' indicate dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 2. Per  le  spese  relative al rilascio delle carte di controllo si provvedera'   nell'ambito  delle  convenzioni  con  le  autorita'  di controllo, di cui all'art. 7, comma 1.
 3. Il  presente  decreto  non  comporta l'assunzione di nuovi oneri rispetto agli stanziamenti gia' previsti sulle unita' previsionali di base di competenza del Ministero.
 |  |  |  | Art. 16. Trattamento dei dati personali
 
 1. Il  trattamento  dei dati personali in applicazione del presente decreto  sono  effettuati  nel rispetto della disciplina rilevante in materia  e,  in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali».
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 giugno 2005
 
 Il Ministro delle attivita' produttive
 Scajola
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 360
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