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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | CIRCOLARE 20 luglio 2005, n. 34 |  | Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2005/2006. |  | 
 |  |  |  | Al  Ministero per le politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato -
 Direzione   generale   agroalimentare   -
 Ufficio IV- Seminativi
 Alla Confederazione nazionale coltivatori
 diretti (Coldiretti)
 Alla        Confederazione       generale
 dell'agricoltura (Confagricoltura)
 Alla  Confederazione italiana agricoltori
 (C.I.A.)
 Al      Coordinamento      organizzazioni
 professionali agricole italiane (Copagri)
 All'Associazione nazionale cerealisti
 All'Associazione nazionale tra produttori
 di alimenti zootecnici (Assalzoo)
 All'Associazione Italmopa
 All'Unipi
 
 La   presente   circolare   reca   istruzioni   e  chiarimenti  per l'applicazione  della  normativa comunitaria relativa al conferimento dei    cereali   all'intervento   nel   corso   della   campagna   di commercializzazione 2005/2006.
 1.  La  campagna  di  commercializzazione  dei cereali ha inizio il 1° luglio 2005 e termina il 30 giugno 2006. Tuttavia gli acquisti dei cereali offerti all'intervento possono essere effettuati soltanto nel periodo  decorrente  dal  1° agosto  2005  al  30 aprile  2006,  come disposto  dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1784/03 del 29 settembre 2003. Va  precisato  a  tal  fine  che  il  termine  del  30 aprile 2006 e' perentorio  e  pertanto  verranno  considerate  decadute  le  offerte pervenute all'AGEA successivamente a tale termine.
 2.  Per  poter  essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero,  frumento duro, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare le seguenti  condizioni  e  requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 824/2000 del  19 aprile  2000,  come  modificato  dal Reg.(CE) n. 336/2003 del 21 febbraio  2003  e,  da  ultimo,  dal  Reg.  (CE)  n. 1068/2005 del 6 luglio 2005:
 essere raccolti nella Comunita';
 essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate  per  il  frumento  duro  e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
 essere di qualita' sana, leale e mercantile, senza la presenza di contaminanti in misura superiore ai tenori massimi ammessi;
 presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nella annessa tabella A.
 3.  Le  offerte all'intervento devono essere presentate all'AGEA, a pena  di inammissibilita', con domanda scritta redatta in conformita' al  modello  (allegato  1)  in  ogni  sua  parte  e  spedita in plico raccomandato  o  trasmessa  tramite  telefax con l'obbligo di inviare senza indugio la documentazione in originale.
 All'offerta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  di  iscrizione  nel registro delle imprese (redatto in conformita' all'allegato 2);
 fotocopia  (di  entrambe le facciate) del documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore dell'offerta;
 originale  del  certificato  delle  analisi chimico-merceologiche relativo al prodotto offerto.
 Qualora  l'offerta  risulti  ammissibile  l'AGEA comunichera' entro cinque   giorni  all'offerente  il  centro  di  intervento  e  l'Ente depositario presso il quale dovra' essere effettuato il conferimento.
 La  quantita' di prodotto offerta in vendita deve essere consegnata franco veicolo magazzino dell'Ente depositario non scaricata.
 L'ultima  consegna  deve  aver  luogo entro la fine del quarto mese successivo  a  quello  di  ricezione  dell'offerta, tuttavia non puo' essere superato il termine del 1° luglio 2006.
 4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove e' stoccato al  momento  dell'offerta fino al centro di intervento verso il quale sara' avviato sono a carico dell'offerente.
 Nel   caso   in   cui   i  cereali  siano  presi  in  carico  senza movimentazione  fisica  nel  magazzino  ove  sono giacenti al momento dell'offerta,  dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita   dal   magazzino   corrispondenti  ai  compensi  riconosciuti dall'AGEA  all'ente  depositario nonche' le minori spese di trasporto che  l'offerente  avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento piu' vicino.
 5.  La presa in consegna dei cereali e' subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo, presso il depositario, teso ad appurare che  l'intera  partita da prendere in consegna negli stessi magazzini dell'Ente  depositario  possieda  la  qualita'  e  le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.
 Tale   accertamento   deve   essere   effettuato   su  un  campione rappresentativo  della  partita offerta, costituito da un prelievo in contraddittorio  con  l'offerente  per  ogni  consegna  e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.
 A  detto  prelievo  in  contraddittorio  prendera'  parte personale dell'AGEA o dalla medesima delegato.
 Dal  campione  rappresentativo verranno costituiti sei esemplari di cui due devono essere inviati con la massima sollecitudine e comunque non  oltre  tre  giorni dal prelievo presso un laboratorio di analisi designato dall'AGEA.
 L'AGEA  fara'  eseguire  le analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche  dei  campioni  prelevati  entro venti giorni lavorativi decorrenti  dalla  data di costituzione del campione rappresentativo. Tali analisi dovranno, tra l'altro, accertare l'eventuale presenza di contaminanti,  i  cui tenori non potranno essere superiori ai livelli massimi  ammissibili,  cosi'  come previsto dall'art. 1, comma 2, del citato Reg. (CE) n. 1068/2005.
 In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato  dal  laboratorio  designato, i cereali saranno restituiti all'offerente  con  spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso.  Nell'ipotesi  di controversia si procedera' ad effettuare nuovamente   i  controlli  necessari  e  le  relative  spese  saranno sostenute dalla parte soccombente.
 Fermo  restando  l'obbligo dell'Ente depositario di provvedere alla verifica   del   peso   della   partita   consegnata   alla  presenza dell'offerente,   l'AGEA   sottoporra'   successivamente  la  partita medesima   a   controlli,   ai   sensi  e  per  gli  effetti  di  cui all'articolo 5, paragrafo 5, del Reg.(CE) n. 336/2003.
 Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso depositario o allo stesso legato  da  vincolo  di  parentela  fino al 2° grado o facente parte, anche  in  forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'Ente depositario, il prelievo dei campioni e la verifica del   peso   della  partita  verranno  effettuate  con  le  modalita' sopraindicate  da  personale  dell'AGEA e/o da organismi di controllo incaricati dall'AGEA medesima.
 Qualora  il  conferimento  dei cereali avvenga senza movimentazione fisica,  nel  magazzino nel quale il prodotto e' ammassato al momento dell'offerta, la presa in consegna puo' essere effettuata soltanto se risultano  soddisfatte  le  condizioni  previste dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 824/2000, e Reg.(CE) n. 336/2003, ed in particolar modo:
 nella  contabilita'  di  magazzino  siano  indicati  la quantita' constatata  per  ogni  pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del  prodotto  accertate al momento della pesatura, in particolare il grado   di   umidita',   i   trattamenti  effettuati,  gli  eventuali trasferimenti;
 la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;
 l'Ente depositario dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti  i  suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilita' di magazzino;
 le  caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e  riportate  nella  contabilita'  di magazzino coincidano con quelle risultanti  dal  campione rappresentativo della partita costituito in base  ai  campioni prelevati da personale dell'AGEA o da organismi di controllo  incaricati  dall'AGEA  medesima  secondo la procedura gia' indicata.
 6.  Per  tutti  i cereali il prezzo di intervento e' di 101,31 Euro /tonnellata.
 Per  il granturco e il sorgo il prezzo d'intervento applicabile nei mesi  di  luglio, agosto e settembre e' quello di maggio 2005 e cioe' 104,53 Euro /tonnellata.
 Tale  prezzo  e'  suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive  caratteristiche calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali  riportate  nelle  allegate  tabelle  B,  C,  D, E, F, G, nonche'  delle maggiorazioni mensili previste in relazione al mese di consegna del prodotto (tabella H) di cui all'allegato II del Reg.(CE) n. 1784/03.
 Il  pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato  al  conferente direttamente dall'AGEA tra il trentesimo e il  trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto.
 Considerata la perentorieta' del termine stabilito per il pagamento del  prezzo  di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal  superamento  del  termine  medesimo  per  cause  non  imputabili all'AGEA  saranno  a carico degli operatori responsabili (offerente o depositario).
 Roma, 20 luglio 2005
 Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli
 |  |  |  | Allegato 1 
 ---->   Vedere allegato da pag. 43 a pag. 48  <----
 |  |  |  | Allegato 2 
 ---->   Vedere allegato da pag. 49 a pag. 54  <----
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