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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 18 luglio 2005 |  | Programma   nazionale   di   ricerca   PNR   2005-2007.  Invito  alla presentazione  di  idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici, previsti dal PNR 2005-2007. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
 Viste  le  linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;
 Visto   il  Programma  Nazionale  della  Ricerca  (PNR)  2005-2007, approvato  dal  CIPE  nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche  e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di  contesto,  gli  indirizzi  strategici, gli obiettivi generali, le opportunita'  per  la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili  interventi  alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni  centrali  e  regionali, le universita' e gli enti di ricerca;
 Rilevato  che,  tra gli interventi previsti dal PNR, e' indicato il lancio  di  grandi  programmi  strategici  di ricerca, da realizzarsi congiuntamente tra imprese, universita' ed enti pubblici di ricerca;
 Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2005)»,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, che, all'art.  1,  comma  354,  prevede  l'istituzione, presso la gestione separata  della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo,  denominato  «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli  investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  convertito,  con modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,  n.  80,  recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di  arbitrato  nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure  concorsuali»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  6  del  predetto decreto-legge n. 35/2005  che,  al  comma  1,  destina una quota pari ad almeno il 30% delle  risorse del citato Fondo al sostegno di attivita', programmi e progetti   strategici   di  ricerca  e  sviluppo  delle  imprese,  da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;
 Visto,  inoltre,  il  comma  2  del  richiamato art. 6 del predetto decreto-legge  n.  35/2005  che  prevede  che gli obiettivi specifici della  quota  di cui al citato comma 1 siano parte della proposta del Programma Nazionale della Ricerca approvato dal CIPE;
 Visto,   infine,  il  comma  4  dello  stesso  art.  6  che,  nello specificare  gli  obiettivi  cui  destinare  le  risorse  di  cui  al richiamato  comma  1,  indica,  alla  lettera a), la realizzazione di programmi  strategici  di  ricerca  che  coinvolgano prioritariamente imprese,  universita'  ed  enti  pubblici  di ricerca, a sostegno sia della  produttivita'  dei settori industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti  dall'estero,  e che comprendano attivita' di formazione per almeno il 10% delle risorse;
 Tenuto  conto  delle  specifiche  modalita'  di utilizzazione delle risorse  di  cui  al  richiamato  art.  1,  comma  354,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visti gli ulteriori strumenti di sostegno alle attivita' di ricerca di  competenza del MIUR, con particolare riferimento al Fondo per gli Investimenti  della  Ricerca  di  Base  (FIRB)  e  al  Fondo  per  le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
 Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu'  idonee  per  il  piu'  efficace  avvio dei richiamati programmi strategici;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Obiettivi generali
 
 1. Il Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007 (di seguito PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, pone al centro dei suoi  interventi  i  seguenti macro-obiettivi: la qualita' della vita (salute,   sicurezza,   ambiente),   la  competitivita'  del  sistema produttivo, lo sviluppo sostenibile. A sostegno di tale strategia, il PNR  indica,  tra  le  fondamentali  linee  di  azione, il lancio dei seguenti grandi programmi strategici:
 1)  salute  dell'uomo  (studio  e  trattamento dei tumori e delle malattie  degenerative  con  nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);
 2)  rilancio  dell'industria  farmaceutica  anche  attraverso  la chimica   fine   dei   composti   naturali   per  nuove  applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;
 3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
 4)   sistemi   avanzati  di  manifattura  con  impatto  non  solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del   «made   in   italy»  quali  tessile,  abbigliamento,  meccanica strumentale;
 5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;
 6)   cantieristica,   aeronautica,  elicotteristica  con  elevata capacita' di penetrazione nei mercati esteri;
 7)  materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;
 8)  sistemi  di  telecomunicazione innovativi a larga banda anche con  impiego  di  satelliti  per  utenze  differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;
 9)  valorizzazione  dei  prodotti  tipici  dell'agroalimentare  e sicurezza  alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita';
 10)  trasporti  e  logistica avanzata, infomobilita' di persone e merci;
 11) ICT e componentistica elettronica;
 12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.
 2.  I programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato e  organico  di azioni di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo   precompetitivo,   di   formazione  di  capitale  umano  di eccellenza,  che,  alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento  parallelo  sia di obiettivi di breve-medio periodo (in particolare attraverso attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo)   sia   di   obiettivi  di  medio-lungo  periodo  (in particolare, attraverso attivita' di ricerca di base); in tal modo, i programmi    strategici    possono   contribuire   efficacemente   al potenziamento di una sostenibile capacita' competitiva del paese.
 3.  In  tale  ottica,  i  programmi  strategici debbono comprendere azioni  che  prevedano  la  partecipazione congiunta e sistematica di imprese,  universita',  enti  pubblici  di  ricerca,  e di ogni altro soggetto  pubblico e privato attivo nella ricerca e nell'innovazione; cio'  anche  al  fine  di  creare le premesse per la realizzazione di stabili  piattaforme  di  collaborazione  organica  e strutturale tra mondo delle imprese e sistema della ricerca pubblica.
 4.  Il  PNR,  nell'individuare  i suddetti programmi strategici, ha inteso quindi dare riconoscimento al ruolo della ricerca come fattore strategico   per   il   rilancio   della  competitivita'  del  Paese, intervenendo   a   sostegno   sia  della  produttivita'  dei  settori industriali  a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero.
 5.  Al  fine di individuare, nell'ambito di ciascuno dei richiamati programmi, gli obiettivi specifici e delle azioni di maggiore livello qualitativo  e  di  piu'  forte carattere strategico, il MIUR intende attivare un'ampia consultazione della comunita' scientifica nazionale e  del  sistema  italiano  delle  imprese  perche'  contribuiscano  e collaborino,   attraverso   una   partecipazione   propositiva,  alla definizione  degli  interventi  piu'  efficaci  e  strategici  per il rafforzamento della capacita' competitiva del Paese.
 6.  Pertanto, con il presente atto il MIUR invita congiuntamente le imprese,  le  universita',  gli enti pubblici di ricerca e ogni altro soggetto  pubblico  e  privato  abilitato  alla presentazione di idee progettuali  inerenti  i  programmi  strategici  e  coerenti  con  le caratteristiche descritte.
 7. Le idee progettuali saranno valutate e selezionate dal MIUR e le migliori,  anche  attraverso  una  attivita'  di  negoziazione  tra i soggetti  coinvolti,  saranno  concretizzate  in  specifici  progetti esecutivi da sottoporre alle procedure di valutazione e finanziamento secondo  le  piu'  idonee  forme  e modalita' tra quelle richiamate e ricomprese negli ambiti di competenza del MIUR.
 |  |  |  | Art. 2. Obiettivi specifici delle idee progettuali
 
 1.  Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5,  commi  1,  2  del  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 14 del 18 gennaio  2001),  le universita', gli enti pubblici di ricerca, ivi compresi  Enea  e Asi, sono invitati a presentare congiuntamente idee progettuali  ricomprendenti  attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale,  di  sviluppo  precompetitivo, di formazione di capitale umano e inerenti i seguenti programmi strategici di ricerca:
 1)  salute  dell'uomo  (studio  e  trattamento dei tumori e delle malattie  degenerative  con  nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);
 2)  rilancio  dell'industria  farmaceutica  anche  attraverso  la chimica   fine   dei   composti   naturali   per  nuove  applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;
 3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
 4)   sistemi   avanzati  di  manifattura  con  impatto  non  solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del   «made   in   italy»  quali  tessile,  abbigliamento,  meccanica strumentale;
 5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;
 6)   cantieristica,   aeronautica,  elicotteristica  con  elevata capacita' di penetrazione nei mercati esteri;
 7)  materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;
 8)  sistemi  di  telecomunicazione innovativi a larga banda anche con  impiego  di  satelliti  per  utenze  differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;
 9)  valorizzazione  dei  prodotti  tipici  dell'agroalimentare  e sicurezza  alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita';
 10)  trasporti  e  logistica avanzata, infomobilita' di persone e merci;
 11) ICT e componentistica elettronica;
 12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.
 2.  Ciascuna  idea progettuale deve essere costituita da un insieme integrato  e  organico  di  attivita'  di ricerca di base, di ricerca industriale,   di   sviluppo  precompetitivo,  e  deve  prevedere  il contestuale  perseguimento  sia  di obiettivi scientifico-tecnologici nel  breve-medio  periodo  (attraverso,  in particolare, attivita' di ricerca  industriale  e di sviluppo precompetitivo), sia di obiettivi scientifico-tecnologici   nel  medio-lungo  periodo  (attraverso,  in particolare, attivita' di ricerca di base).
 3.  Ciascuna  idea  progettuale dovra' preferibilmente prevedere la partecipazione  congiunta  di  soggetti  industriali, universita' e/o enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi Enea  e  Asi,  con  la  specifica  evidenziazione  delle attivita' di competenza.
 4.  Ciascuna idea progettuale dovra' far riferimento a uno solo dei programmi strategici di cui al precedente comma 1, prevedere un costo complessivo  non inferiore a 7,5 milioni di euro e non superiore a 23 milioni di euro nonche' una durata non superiore ai 36 mesi.
 5.  Ciascuna idea progettuale deve ricomprendere, per un costo pari ad  almeno il 10% del totale attivita' di formazione professionale di ricercatori  e  tecnici  di  ricerca, includendo, per le attivita' di ricerca   di   base,   l'inserimento,   all'interno  delle  strutture coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello  internazionale,  secondo  le forme di legge e per una durata almeno triennale.
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti delle idee progettuali
 
 1. Ciascuna idea progettuale deve essere strutturata sulla base dei seguenti elementi:
 a) una   complessiva   descrizione   dell'idea   progettuale  che evidenzi,  in particolare, i prodotti potenziali attesi, correlati al mercato  di  riferimento,  i  tempi di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti sulle quote di export e sull'occupazione attesa;
 b) le  attivita'  di  ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo  precompetivo, di formazione di capitale umano di eccellenza previste, evidenziandone l'organicita' e la coerenza;
 c) gli  obiettivi  di breve-medio e di medio-lungo periodo che si intendono perseguire;
 d) le  attivita'  necessarie  per  la  realizzazione  di  ciascun obiettivo e la relativa localizzazione nel territorio nazionale;
 e) l'impegno  dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attivita' ricomprese nella proposta progettuale;
 f) il  costo della proposta progettuale, evidenziando altresi' il costo di ciascuna attivita' ivi ricompresa;
 g) il programma temporale complessivo della proposta progettuale, evidenziando  altresi'  lo sviluppo temporale delle singole attivita' ivi ricomprese;
 h) novita',  originalita'  e  l'utilita'  delle attivita' e delle conoscenze   acquisibili,   con   riferimento  allo  stato  dell'arte internazionale;
 i) qualita'  e  competenza  scientifico-tecnologica  dei soggetti coinvolti nelle attivita' di ricerca;
 j) capacita'  di  valorizzare  i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;
 k) capacita' della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali;
 l) livello  di  coinvolgimento dei soggetti proponenti in reti di collaborazioni    scientifiche   e   industriali   anche   su   scala internazionale.
 |  |  |  | Art. 4. Criteri di valutazione delle idee progettuali
 
 1.  Le  idee progettuali saranno sottoposte, nell'ambito di ciascun programma strategico, ad una valutazione comparata che sara' affidata ad  una Commissione nominata dal MIUR e composta da esperti altamente qualificati.
 2.  Le proposte della Commissione saranno approvate con decreto del Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3.  Con  il  decreto  di  cui  al precedente comma 2, la competente Direzione  generale  del Ministero sara' invitata, per ciascuna delle idee  progettuali  giudicate  di  piu'  alto  livello  qualitativo  e strategico,  a  porre in essere tutte le piu' idonee procedure per la presentazione e valutazione degli specifici progetti esecutivi.
 4.  Ai  fini  di  cui  al precedente comma 3, per il sostegno delle attivita'  di  ricerca  di base si potranno applicare le disposizioni previste  dall'art.  7  del  decreto  ministeriale  del 26 marzo 2004 (recante  i  criteri  per  l'utilizzo delle risorse del FIRB); per il sostegno  delle  restanti  attivita'  potranno  essere  utilizzate le disposizioni  previste  nell'ambito  dei  provvedimenti,  in corso di definizione,  relativi  all'utilizzo  delle richiamate risorse di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di presentazione delle idee progettuali
 
 1. Le idee progettuali debbono essere presentate, entro e non oltre le  ore  17  del 30 settembre 2005, utilizzando, secondo le modalita' ivi   indicate,   il   servizio   Internet   al  seguente  indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio  (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivo a partire dal 26 luglio 2005.
 2.  La  compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione  dei  soggetti  che  interagiranno  con  il sistema. La registrazione  e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici»,  voce  «Registrazione  Persona  Fisica»).  Le modalita' di registrazione  sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
 3.  Il  predetto  servizio  Internet  consentira'  la  stampa delle domande  che,  debitamente  sottoscritte,  dovranno  essere  inviate, corredate  degli  allegati  cartacei ivi indicati, entro i successivi sette  giorni,  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca (MIUR) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale  per  il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazza J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
 4.  In  caso  di  difformita'  fara'  fede  esclusivamente la copia inoltrata  per  il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
 5.   Tutto   il   materiale  trasmesso,  considerato  rigorosamente riservato,  verra'  utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
 6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del  MIUR,  tutti  i  chiarimenti,  le  notizie  e  la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
 Roma, 18 luglio 2005
 Il Ministro: Moratti
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