Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 luglio 2005
Programma nazionale di ricerca PNR 2005-2007. Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici, previsti dal PNR 2005-2007.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (d'ora in poi MIUR);
Viste le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002;
Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunita' per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, le universita' e gli enti di ricerca;
Rilevato che, tra gli interventi previsti dal PNR, e' indicato il lancio di grandi programmi strategici di ricerca, da realizzarsi congiuntamente tra imprese, universita' ed enti pubblici di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modifiche e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;
Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge n. 35/2005 che, al comma 1, destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;
Visto, inoltre, il comma 2 del richiamato art. 6 del predetto decreto-legge n. 35/2005 che prevede che gli obiettivi specifici della quota di cui al citato comma 1 siano parte della proposta del Programma Nazionale della Ricerca approvato dal CIPE;
Visto, infine, il comma 4 dello stesso art. 6 che, nello specificare gli obiettivi cui destinare le risorse di cui al richiamato comma 1, indica, alla lettera a), la realizzazione di programmi strategici di ricerca che coinvolgano prioritariamente imprese, universita' ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttivita' dei settori industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero, e che comprendano attivita' di formazione per almeno il 10% delle risorse;
Tenuto conto delle specifiche modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al richiamato art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visti gli ulteriori strumenti di sostegno alle attivita' di ricerca di competenza del MIUR, con particolare riferimento al Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB) e al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
Rilevata l'esigenza che siano tempestivamente attivate le procedure piu' idonee per il piu' efficace avvio dei richiamati programmi strategici;
Decreta:

Art. 1.
Obiettivi generali

1. Il Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007 (di seguito PNR), approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, pone al centro dei suoi interventi i seguenti macro-obiettivi: la qualita' della vita (salute, sicurezza, ambiente), la competitivita' del sistema produttivo, lo sviluppo sostenibile. A sostegno di tale strategia, il PNR indica, tra le fondamentali linee di azione, il lancio dei seguenti grandi programmi strategici:
1) salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);
2) rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;
3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
4) sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del «made in italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale;
5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;
6) cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacita' di penetrazione nei mercati esteri;
7) materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;
8) sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;
9) valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita';
10) trasporti e logistica avanzata, infomobilita' di persone e merci;
11) ICT e componentistica elettronica;
12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.
2. I programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato e organico di azioni di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, di formazione di capitale umano di eccellenza, che, alimentandosi reciprocamente, siano finalizzate al perseguimento parallelo sia di obiettivi di breve-medio periodo (in particolare attraverso attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo) sia di obiettivi di medio-lungo periodo (in particolare, attraverso attivita' di ricerca di base); in tal modo, i programmi strategici possono contribuire efficacemente al potenziamento di una sostenibile capacita' competitiva del paese.
3. In tale ottica, i programmi strategici debbono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di imprese, universita', enti pubblici di ricerca, e di ogni altro soggetto pubblico e privato attivo nella ricerca e nell'innovazione; cio' anche al fine di creare le premesse per la realizzazione di stabili piattaforme di collaborazione organica e strutturale tra mondo delle imprese e sistema della ricerca pubblica.
4. Il PNR, nell'individuare i suddetti programmi strategici, ha inteso quindi dare riconoscimento al ruolo della ricerca come fattore strategico per il rilancio della competitivita' del Paese, intervenendo a sostegno sia della produttivita' dei settori industriali a maggiore capacita' di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero.
5. Al fine di individuare, nell'ambito di ciascuno dei richiamati programmi, gli obiettivi specifici e delle azioni di maggiore livello qualitativo e di piu' forte carattere strategico, il MIUR intende attivare un'ampia consultazione della comunita' scientifica nazionale e del sistema italiano delle imprese perche' contribuiscano e collaborino, attraverso una partecipazione propositiva, alla definizione degli interventi piu' efficaci e strategici per il rafforzamento della capacita' competitiva del Paese.
6. Pertanto, con il presente atto il MIUR invita congiuntamente le imprese, le universita', gli enti pubblici di ricerca e ogni altro soggetto pubblico e privato abilitato alla presentazione di idee progettuali inerenti i programmi strategici e coerenti con le caratteristiche descritte.
7. Le idee progettuali saranno valutate e selezionate dal MIUR e le migliori, anche attraverso una attivita' di negoziazione tra i soggetti coinvolti, saranno concretizzate in specifici progetti esecutivi da sottoporre alle procedure di valutazione e finanziamento secondo le piu' idonee forme e modalita' tra quelle richiamate e ricomprese negli ambiti di competenza del MIUR.
 
Art. 2.
Obiettivi specifici delle idee progettuali

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001), le universita', gli enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, sono invitati a presentare congiuntamente idee progettuali ricomprendenti attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, di formazione di capitale umano e inerenti i seguenti programmi strategici di ricerca:
1) salute dell'uomo (studio e trattamento dei tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del genoma umano);
2) rilancio dell'industria farmaceutica anche attraverso la chimica fine dei composti naturali per nuove applicazioni diagnostiche e nuovi principi attivi;
3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
4) sistemi avanzati di manifattura con impatto non solo nell'industria delle macchine utensili, ma su comparti manifatturieri del «made in italy» quali tessile, abbigliamento, meccanica strumentale;
5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica incluse le due ruote con motori a basso consumo e a basso impatto ambientale;
6) cantieristica, aeronautica, elicotteristica con elevata capacita' di penetrazione nei mercati esteri;
7) materiali avanzati (in particolare ceramici) per applicazioni strutturali;
8) sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda anche con impiego di satelliti per utenze differenziate in materia di sicurezza, prevenzione e intervento in caso di catastrofi naturali;
9) valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualita';
10) trasporti e logistica avanzata, infomobilita' di persone e merci;
11) ICT e componentistica elettronica;
12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.
2. Ciascuna idea progettuale deve essere costituita da un insieme integrato e organico di attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, e deve prevedere il contestuale perseguimento sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel breve-medio periodo (attraverso, in particolare, attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), sia di obiettivi scientifico-tecnologici nel medio-lungo periodo (attraverso, in particolare, attivita' di ricerca di base).
3. Ciascuna idea progettuale dovra' preferibilmente prevedere la partecipazione congiunta di soggetti industriali, universita' e/o enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi Enea e Asi, con la specifica evidenziazione delle attivita' di competenza.
4. Ciascuna idea progettuale dovra' far riferimento a uno solo dei programmi strategici di cui al precedente comma 1, prevedere un costo complessivo non inferiore a 7,5 milioni di euro e non superiore a 23 milioni di euro nonche' una durata non superiore ai 36 mesi.
5. Ciascuna idea progettuale deve ricomprendere, per un costo pari ad almeno il 10% del totale attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, includendo, per le attivita' di ricerca di base, l'inserimento, all'interno delle strutture coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale.
 
Art. 3.
Requisiti delle idee progettuali

1. Ciascuna idea progettuale deve essere strutturata sulla base dei seguenti elementi:
a) una complessiva descrizione dell'idea progettuale che evidenzi, in particolare, i prodotti potenziali attesi, correlati al mercato di riferimento, i tempi di ingresso nel mercato stesso, i conseguenti effetti sulle quote di export e sull'occupazione attesa;
b) le attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetivo, di formazione di capitale umano di eccellenza previste, evidenziandone l'organicita' e la coerenza;
c) gli obiettivi di breve-medio e di medio-lungo periodo che si intendono perseguire;
d) le attivita' necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo e la relativa localizzazione nel territorio nazionale;
e) l'impegno dei singoli soggetti partecipanti in ciascuna delle attivita' ricomprese nella proposta progettuale;
f) il costo della proposta progettuale, evidenziando altresi' il costo di ciascuna attivita' ivi ricompresa;
g) il programma temporale complessivo della proposta progettuale, evidenziando altresi' lo sviluppo temporale delle singole attivita' ivi ricomprese;
h) novita', originalita' e l'utilita' delle attivita' e delle conoscenze acquisibili, con riferimento allo stato dell'arte internazionale;
i) qualita' e competenza scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti nelle attivita' di ricerca;
j) capacita' di valorizzare i risultati della ricerca anche in termini di marchi, brevetti e spin-off industriali;
k) capacita' della proposta di attrarre e formare giovani talenti e ricercatori nazionali e internazionali;
l) livello di coinvolgimento dei soggetti proponenti in reti di collaborazioni scientifiche e industriali anche su scala internazionale.
 
Art. 4.
Criteri di valutazione delle idee progettuali

1. Le idee progettuali saranno sottoposte, nell'ambito di ciascun programma strategico, ad una valutazione comparata che sara' affidata ad una Commissione nominata dal MIUR e composta da esperti altamente qualificati.
2. Le proposte della Commissione saranno approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con il decreto di cui al precedente comma 2, la competente Direzione generale del Ministero sara' invitata, per ciascuna delle idee progettuali giudicate di piu' alto livello qualitativo e strategico, a porre in essere tutte le piu' idonee procedure per la presentazione e valutazione degli specifici progetti esecutivi.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3, per il sostegno delle attivita' di ricerca di base si potranno applicare le disposizioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale del 26 marzo 2004 (recante i criteri per l'utilizzo delle risorse del FIRB); per il sostegno delle restanti attivita' potranno essere utilizzate le disposizioni previste nell'ambito dei provvedimenti, in corso di definizione, relativi all'utilizzo delle richiamate risorse di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
Art. 5.
Modalita' di presentazione delle idee progettuali

1. Le idee progettuali debbono essere presentate, entro e non oltre le ore 17 del 30 settembre 2005, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sara' attivo a partire dal 26 luglio 2005.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione e' gia' attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione Persona Fisica»). Le modalita' di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».
3. Il predetto servizio Internet consentira' la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI, piazza J. F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma.
4. In caso di difformita' fara' fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verra' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Roma, 18 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
 
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