| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista   la  domanda  presentata,  in  data  20 novembre  2003,  dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc e Recioto di Soave docg», con sede  in  Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, commi  1  e  7, del disciplinare di produzione della denominazione di origine   controllata   e   garantita   del  vino  «Soave  superiore» riguardanti,     rispettivamente,     l'estensione     della     zona d'imbottigliamento e la variazione della data d'immissione al consumo del vino di che trattasi;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Veneto;
 Visto  il  parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  in  merito alla citata domanda  e  alla  proposta  di  modifica  dell'articolo in questione, pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2005;
 Viste le controdeduzioni, di carattere formale, avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti,  dal  Consorzio  istante  riguardanti  specificatamente  la ridefinizione  dei  termini  riferentesi  alla  data  d'immissione al consumo del vino di che trattasi, cosi' come riportata nel parere del Comitato pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
 Considerato  che  il  Comitato nella riunione del 23 giugno 2005 ha deliberato di accogliere l'istanza di cui sopra;
 Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica dell'art.  5,  commi  1  e  7,  del  disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  controllata  e  garantita del vino «Soave superiore»,  in  conformita'  ai  pareri espressi ed alla proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 L'art.  5  del  disciplinare  di  produzione della denominazione di origine  controllata e garantita «Soave superiore» - riconosciuta con decreto  ministeriale  29 ottobre  2001  -  e'  modificato,  nel  suo articolato, secondo il testo appresso riportato:
 «Le  operazioni di vinificazione e di imbottigliamento del vino a denominazione  di  origine  controllata e garantita "Soave superiore" devono  aver  luogo  in  tutto  il  territorio  amministrativo  della provincia di Verona.
 La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha  diritto  alla  denominazione  di origine controllata e garantita. Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
 L'uso   della   specificazione   "classico",   in   aggiunta   alla denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave superiore", e'  riservato  al  prodotto  ottenuto  da  uve raccolte nella zona di origine  piu'  antica,  indicata  all'art. 3, lettera b) del presente disciplinare  di  produzione.  Le  uve  di che trattasi devono essere vinificate  nella  zona  sopra citata e nell'ambito dei comuni il cui territorio  amministrativo  rientra,  in tutto o in parte, nella zona medesima.
 Tuttavia   tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate  dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, previa istruttoria della  regione  Veneto,  anche in cantine aziendali ovvero in cantine cooperative  situate  al  di  fuori della predetta zona ma, comunque, all'interno  della  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine controllata "Soave".
 I  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore"  e  "Soave  superiore  classico"  devono essere immessi al consumo  solo  dopo  un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi e comunque non prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
 Il  vino  a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore"  designato  con  la  qualificazione "riserva", deve essere sottoposto  ad  un  periodo di affinamento obbligatorio di almeno due anni  di  cui almeno tre mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,  leali  e costanti atte a conferire, al vino di che trattasi, le sue peculiari caratteristiche.
 E'  ammesso  l'arricchimento  con mosti concentrati, prodotti dalle uve   della   zona  di  produzione  della  denominazione  di  origine controllata "Soave" e "Soave" classico, o con mosti concentrati.
 Prima  dell'immissione al consumo i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave superiore" possono essere designati, a cura  dei  detentori,  con  la  denominazione  di origine controllata "Soave" e "Soave" classico se ne hanno i requisiti.
 Entro i termini previsti dalla normativa vigente si deve provvedere ad annotare, nei registri ufficiali di cantina i volumi e gli estremi dei   vasi   vinari  interessati  e  darne  tempestiva  comunicazione all'Ispettorato    centrale   repressione   frodi,   competente   per territorio, e alla Camera di commercio di Verona».
 Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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