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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 20 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Campagnolo Roberto Sebastian, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza con la quale il sig. Campagnolo Roberto Sebastian, cittadino  argentino,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di «medico»  conseguito  in  Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6,  decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha  ritenuto  di  applicare  al richiedente la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 30 maggio e  9 giugno  2005,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 1, del gia' citato decreto  legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della  quale  il sig. Campagnolo Roberto Sebastian e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
 Decreta:
 
 1.   Il  titolo  di  «medico»  rilasciato  in  data  29 marzo  2004 dall'Universidad  Nacional  de Rosario - Facultad de Ciencias Medicas (Argentina)  al  sig.  Campagnolo  Roberto Sebastian, nato a Santa Fe (Repubblica  Argentina)  il  30 settembre 1975, e' riconosciuto quale titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di medico chirurgo.
 2.   Il  dott.  Campagnolo  Roberto  Sebastian  e'  autorizzato  ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano l'esercizio professionale in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 giugno 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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