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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 maggio 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Estrada  Salazar  Brenda  Anabella, di titolo  di  studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra Estrada Salazar Brenda Anabella,  cittadina  guatemalteca,  ha chiesto il riconoscimento del titolo  di  «cirujano  dentista»  conseguito  in  Guatemala,  ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma  6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 1° febbraio  e 3 maggio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato  decreto  legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale la sig.ra Estrada Salazar Brenda Anabella e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
 Decreta:
 
 1.  Il  titolo di «cirujano dentista» rilasciato in data 7 novembre 1997  da  «La  Universidad  de  San  Carlos de Guatemala», Citta' del Guatemala  (Repubblica  del  Guatemala)  alla  sig.ra estrada Salazar Brenda   Anabella,  nata  a  Citta'  del  Guatemala  (Repubblica  del Guatemala)   il   20 gennaio   1972,  e'  riconosciuto  quale  titolo abilitante   per   l'esercizio   in   Italia   della  professione  di odontoiatra.
 2.  La  dott.ssa  Estrada Salazar Brenda Anabella e' autorizzata ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione  di  odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi   e   degli   odontoiatri  territorialmente  competente  ed accertamento  da  parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano l'esercizio professionale in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 maggio 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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