Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
ORDINANZA 13 luglio 2005
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005. Deroga all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 in favore dei comuni di Galtelli' e Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 8).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza alluvione in sardegna del 6 dicembre 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/79 del 30 dicembre 2004 nonche' l'Ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 con la quale si dispone che, alle deroghe previste dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, si aggiunge l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;
Viste le richieste formulate in data 30 marzo 2005 dal comune di Galtelli' e in data 30 giugno 2005 dal comune di Villagrande Strisaili finalizzate ad ottenere la proroga dei termini previsti dalla legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 per la presentazione all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali che ne hanno interessato i territori a partire dal 6 dicembre del 2004;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta formulata dalle sopra indicate amministrazioni comunali, in considerazione dell'ampiezza e gravita' dei danni subiti dai territori delle medesime in occasione degli eventi alluvionali in oggetto e del protrarsi delle condizioni di maltempo che fino al mese di aprile hanno ostacolato i lavori di ricostruzione finanziati ai sensi della legge regionale n. 28 del 1985;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta dei comuni di Villagrande Strisaili e Galtelli' anche in relazione alla attivita' degli uffici che, in ragione della limitata disponibilita' di risorse e del numero e complessita' delle pratiche da esitare, sono stati costituiti da tali amministrazioni per affrontare l'emergenza alluvionale e seguire le procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;
Ritenuto che, in ragione delle sopra elencate considerazioni, appare opportuno prorogare al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28 del 1985 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali di Villagrande Strisaili e di Galtelli' all'assessore della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004;
Ordina:

Art. 1.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire alle amministrazioni comunali di Galtelli' e Villagrande Strisaili il completamento delle opere di emergenza nonche' dell'attivita' dei gruppi di lavoro appositamente costituiti in relazione alle procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004, le medesime amministrazioni possono presentare all'assessore della difesa dell'ambiente le domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute per le opere e gli interventi di emergenza determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004, entro il 31 dicembre 2005.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 13 luglio 2005
Il Commissario governativo: Soru
 
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