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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA |  | ORDINANZA 13 luglio 2005 |  | Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno  2005. Deroga all'articolo 3, comma 1 della legge regionale n. 28  del  21  novembre  1985  in  favore  dei  comuni  di  Galtelli' e Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 8). |  | 
 |  |  |  | IL COMMISSARIO GOVERNATIVO per l'emergenza alluvione in sardegna del 6 dicembre 2004
 
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre  2004  con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, sino  al  31  dicembre  2005,  lo  stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del  14 dicembre  2004,  con  la  quale  il  presidente della regione autonoma della Sardegna e' stato nominato Commissario delegato per il superamento   dell'emergenza   derivante   dagli  eventi  alluvionali predetti;
 Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  54/79  del 30 dicembre  2004 nonche' l'Ordinanza del Commissario governativo per l'emergenza  alluvione  in  Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale  sono  stati  individuati  i  comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;
 Visto  l'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005 con la quale si dispone che, alle deroghe  previste  dall'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  n.  3387  del 14 dicembre 2004, si aggiunge l'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985;
 Viste  le  richieste  formulate in data 30 marzo 2005 dal comune di Galtelli'  e  in  data  30 giugno  2005  dal  comune  di  Villagrande Strisaili  finalizzate  ad  ottenere  la proroga dei termini previsti dalla legge regionale n. 28 del 21 novembre 1985 per la presentazione all'assessore  della difesa dell'ambiente delle domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi comuni per le opere e  gli  interventi  di emergenza determinate dagli eventi alluvionali che  ne  hanno  interessato  i territori a partire dal 6 dicembre del 2004;
 Ritenuto  di  dover  accogliere  la richiesta formulata dalle sopra indicate  amministrazioni comunali, in considerazione dell'ampiezza e gravita'  dei  danni subiti dai territori delle medesime in occasione degli  eventi alluvionali in oggetto e del protrarsi delle condizioni di  maltempo  che fino al mese di aprile hanno ostacolato i lavori di ricostruzione  finanziati  ai  sensi  della legge regionale n. 28 del 1985;
 Ritenuto di dover accogliere la richiesta dei comuni di Villagrande Strisaili  e Galtelli' anche in relazione alla attivita' degli uffici che, in ragione della limitata disponibilita' di risorse e del numero e  complessita'  delle  pratiche da esitare, sono stati costituiti da tali amministrazioni per affrontare l'emergenza alluvionale e seguire le procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 2004;
 Ritenuto  che,  in  ragione  delle  sopra  elencate considerazioni, appare  opportuno  prorogare  al 31 dicembre 2005 il termine previsto dall'art.  3,  comma  1,  della legge regionale n. 28 del 1985 per la presentazione  da parte delle amministrazioni comunali di Villagrande Strisaili  e  di  Galtelli'  all'assessore della difesa dell'ambiente delle  domande di ammissione ai contributi per le spese sostenute dai medesimi   comuni   per  le  opere  e  gli  interventi  di  emergenza determinate dagli eventi alluvionali del dicembre 2004;
 Ordina:
 
 Art. 1.
 1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale   21 novembre   1985,  n.  28  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  al fine di consentire alle amministrazioni comunali di Galtelli'  e  Villagrande  Strisaili  il completamento delle opere di emergenza  nonche'  dell'attivita' dei gruppi di lavoro appositamente costituiti  in  relazione  alle procedure relative all'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 10 del 2004 e all'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3387 del 2004, le medesime   amministrazioni  possono  presentare  all'assessore  della difesa  dell'ambiente  le  domande di ammissione ai contributi per le spese   sostenute   per  le  opere  e  gli  interventi  di  emergenza determinate  dagli  eventi  alluvionali  del dicembre  2004, entro il 31 dicembre 2005.
 E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
 Cagliari, 13 luglio 2005
 Il Commissario governativo: Soru
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