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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Provolone  del Monaco», per la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista la domanda presentata dal Comitato per la registrazione della denominazione  d'origine  del  Provolone del Monaco, con sede in Vico Equense  (Napoli),  via  D.  Caccioppoli n. 25, intesa ad ottenere la registrazione  della  denominazione  «Provolone del Monaco», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
 Vista  la  nota protocollo n. 62475 del 19 maggio 2005 con la quale il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista l'istanza con la quale il Comitato per la registrazione della denominazione  d'origine  del  Provolone  del  Monaco,  ha chiesto la protezione  a  titolo  transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del  predetto  regolamento  (CEE)  2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo   2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle  politiche  agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale  accoglimento  della citata  istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Provolone del  Monaco»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Comitato per la registrazione della denominazione d'origine del Provolone del Monaco, assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale della  denominazione  «Provolone del Monaco», secondo il disciplinare di  produzione  allegato  alla nota n. 62475 del 19 maggio 2005 sopra citata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Provolone del Monaco».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Provolone  del Monaco» e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione comunitaria della denominazione «Provolone del Monaco»,  come  denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 «PROVOLONE DEL MONACO»
 
 Art. 1.
 
 Denominazione
 
 La  denominazione  di  origine  protetta  (D.O.P.) «Provolone del Monaco»  e'  riservata  al  formaggio  prodotto  con latte bovino che risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 
 Descrizione e caratteristiche
 
 La  Denominazione  di  origine  protetta  (D.O.P.) «Provolone del Monaco», richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento CEE 2081/92,  designa  il  formaggio  avente le seguenti caratteristiche: formaggio    semiduro    a   pasta   filata,   stagionato,   prodotto esclusivamente  con  latte crudo proveniente da vacche allevate nelle aree  elencate  nell'art.  3 del presente disciplinare di produzione, ottenuto  nel  rispetto  del processo di trasformazione descritto nel successivo art. 5.
 Il   prodotto  ammesso  a  tutela,  all'atto  dell'immissione  al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:
 a) una  stagionatura  di  almeno centottanta giorni (sei mesi), con una resa massima di 9 kg per ettolitro di latte trasformato;
 b) una  forma  di  melone  leggermente allungato ovvero di pera senza  testina  con  un peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg; una  crosta sottile di colore giallognolo con toni leggermente scuri, quasi  liscia  con leggere insenature longitudinali in corrispondenza dei  legacci  di rafia usati per il sostegno a coppia che suddividono il provolone in un minimo di sei facce;
 c) una  pasta,  di colore crema con toni giallognoli, elastica, compatta,   uniforme  e  senza  sfaldature,  morbida  e  con  tipiche occhiature (a «occhio di pernice») di diametro variabile fino a 5 mm, con eventuale presenza di sporadiche occhiature di diametro maggiore, fino a 12 mm, piu' abbondanti verso il centro della massa;
 d) un contenuto in grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%;
 e) un  sapore dolce e butirroso ed un leggero e piacevole gusto piccante;
 f) gli  ambienti  di  stagionatura  situati in localita' di cui all'art.  3,  inoltre,  conferiscono  a  questo  formaggio  i  sapori esaltati  dalla  lunghezza  della  stagionatura.  Dopo  7-8  mesi  il provolone  tendera' ad ingiallire ulteriormente, ispessendo la crosta ed  assumendo  un  sapore  via  via piu' piccante ed un aspetto della pasta  piu'  consistente, anche se ancora abbastanza morbida e sempre privo di sfaldature.
 L'immissione  al consumo della D.O.P. «Provolone del Monaco» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
 1) in pezzo singolo tal quale;
 2) confezionato,  sottovuoto  o  in atmosfera protetta, intero, porzionato e/o grattugiato.
 Art. 3.
 
 Zona di produzione
 
 Le   zone  di  allevamento  delle  bovine,  di  produzione  e  di stagionatura   della  D.O.P.  «Provolone  del  Monaco»,  compreso  il confezionamento,   il   porzionamento   ed  il  grattugiamento,  sono delimitate  dagli  interi  territori  dei  seguenti comuni, ricadenti nella  provincia  di Napoli: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di   Stabia,  Gragnano,  Lettere,  Massa  Lubrense,  Meta,  Piano  di Sorrento,  Pimonte,  Sant'Agnello,  Sorrento, Santa Maria La Carita', Vico Equense.
 Art. 4.
 
 Materie prime
 
 La   D.O.P.   «Provolone   del  Monaco»  e'  prodotta  con  latte proveniente,  per  almeno  il  20%, da bovini tipo genetico autoctono (TGA)  Agerolese  iscritti  al  registro  anagrafico,  e  nella quota restante  (80%)  da  bovini  di  razze  diverse (Frisona, Brunalpina, Pezzata   Rossa,   Jersey,   Podolica   e  Meticci  locali)  allevate esclusivamente nei comuni elencati all'art. 3.
 Le  strutture  e  attrezzature dell'allevamento dei bovini devono risultare coibentate ed aerate in modo da garantire la temperatura ed il  ricambio  dell'aria  come  previsto  dalla  normativa vigente sul benessere animale.
 L'alimentazione  delle  vacche  il  cui  latte  e' destinato alla produzione   del   formaggio   «Provolone  del  Monaco»  deve  essere rappresentata  per almeno il 40% della sostanza secca da foraggio. In particolare   la   quantita'   giornaliera   di   foraggio  verde  da somministrare  alle  bovine  non  deve superare i 15 kg tal quale, al fine  di  evitare  fermentazioni anomale che possono compromettere le qualita' organolettiche e di conservabilita' dei formaggio. I foraggi essiccati  dovranno  provenire  da colture di cereali da semi (avena, orzo,  grano)  e/o  dall'affienamento  di prati stabili naturali e di colture di graminacee o leguminose da foraggio.
 Non possono essere somministrati:
 1)  alimenti  ottenuti  da  colture  geneticamente  modificate, secondo la normativa comunitaria vigente;
 2)  foraggi,  insilati e sottoprodotti freschi e conservati, di seguito elencati:
 a) foraggi riscaldati, rancidi, ammuffiti;
 b) foraggi   trattati   con   additivi   per  migliorarne  la conservabilita';
 c) foraggi  infestati da parassiti, deteriorati, imbrattati o contaminati  da  sostanze  tossiche,  radioattive  o  comunque nocive (anticrittogamici, insetticidi, micotossine, metalli pesanti, ecc.);
 d) foraggi  provenienti  da materie prime ortofrutticole e da terreni  irrigati  con  acque  di  scarico di industrie, insediamenti urbani, da terreni sommersi, da rive di fossi, da acquitrini, nonche' da terreni adiacenti alle grandi arterie stradali;
 e) insilati di qualunque tipo;
 f) trebbie  fresche di birra, distillerie, borlande, vinacce, graspe   ed  altri  sottoprodotti  umidi  provenienti  dall'industria birraria, enologica e dalle distillerie;
 3) mangimi semplici:
 a) tutti  gli  alimenti  di  origine  animale  (pesce, carne, sangue, penne, sottoprodotti vari della macellazione);
 b) grassi  ed  olii  di origine animale e vegetale compresi i saponi;
 c) semi  di  cotone,  veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
 d) sottoprodotti  della  lavorazione  dei  riso  quali lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e granaverde;
 e)  farine  di  estrazione,  panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di  proteine, babassu, malva, neuk, cocco, tabacco, sesamo, papavero, palmisto, olive, mandorle e noci;
 f) manioca, patate e derivati;
 g) alimenti  disidratati  ottenuti da ortaggi e sottoprodotti della  loro  lavorazione  (buccette e semi di pomodoro, ecc.) nonche' frutta  secca  o  essiccata  di qualsiasi tipo (fichi, uva, castagne, datteri,  pere,  mele,  pesche,  agrumi,  ecc.) e sottoprodotti della relativa  lavorazione  (marchi,  pastazzi,  buccette, sanse, vinacce, vinaccioli e fecce);
 h) urea e derivati, sali di ammonio;
 i) antibiotici,   terreni   di   fermentazione   e  qualsiasi principio  attivo  ed  additivo  non  ammesso dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
 Il  latte  crudo  per  la produzione del «Provolone del Monaco» deve  provenire  da vacche che non abbiano superato il limite massimo di duecentotrenta giorni di lattazione.
 La  produzione  del  «Provolone del Monaco» e' consentita durante tutto  l'anno,  esclusivamente dal latte raccolto dopo ogni mungitura senza   refrigerazione   in   stalla   oppure   giornalmente  con  la refrigerazione in stalla.
 La  trasformazione  del  latte deve avvenire nell'ambito delle 48 ore  dalla  mungitura  e lo stoccaggio presso i caseifici deve essere effettuato   per   non  oltre  24  ore  in  serbatoi  d'acciaio  inox refrigerati.
 Art. 5.
 
 Processo di trasformazione
 
 Il   latte  destinato  alla  trasformazione  deve  essere  quello prodotto   mediante   secrezione   della  ghiandola  mammaria  e  non sottoposto  ad  una temperatura superiore a 40 °C o ad un trattamento avente  effetto  equivalente, cosi' come descritto dall'art. 2, comma 1,  della  direttiva CEE 46/92. La coagulazione del latte deve essere ottenuta  per via presamica per circa 40-60 minuti aggiungendo caglio in  pasta  di capretto o caglio naturale liquido di vitello da soli o in  combinazione  tra  loro,  con almeno il 50% di caglio in pasta di capretto, riscaldando a 34-42°C.
 Quando  la  cagliata  ha  raggiunto  la  consistenza voluta, dopo alcuni  minuti,  si procede alla rottura fino ad ottenere grumi molto piccoli  delle  dimensioni dapprima di una nocciola e successivamente di  un  chicco  di  mais.  Si  lascia  riposare il tutto per circa 20 minuti.
 La  cagliata  deve  essere  poi  riscaldata, cosi' da avere nella massa  una  temperatura  di circa 48-52 °C, e lasciata prima riposare fino  ad  un  massimo di 30 minuti, curando che la temperatura non si abbassi  al  di sotto dei 45 °C, successivamente deve essere estratta dal siero e trasferita in teli di canapa o cestelli forati in acciaio per la maturazione.
 Dopo  che le prove di filatura, a mano in acqua calda, hanno dato esito  positivo  in  termini  di  elasticita'  e  resistenza, si deve procedere   al  taglio  della  cagliata  in  fettucce  di  dimensioni variabili.  Seguono  le  operazioni,  da  effettuarsi manualmente, di filatura  e  modellazione  della  massa con acqua a 85-95 °C in forme dalle pezzature stabilite dal disciplinare. Segue il rassodamento per immersione  in  acqua fredda e la salatura per immersione in salamoia satura per 8-12 ore/kg di prodotto.
 I  formaggi  ottenuti,  legati  in  coppie,  appesi  su  apposite incastellature,  devono  essere  lasciati  stagionare per maturazione lattico-proteolitica,  prima  a  temperatura ambiente di asciugamento dai  dieci ai venti giorni e quindi in ambiente a temperatura fra gli 8  ed i 15 °C per un periodo non inferiore ai sei mesi, sottoposto in questo  periodo  esclusivamente  ad operazioni di lavaggio e pulitura delle  muffe  ed  eventuale  oliatura  (olio extra vergine di oliva - D.O.P. Penisola Sorrentina).
 La  pezzatura  delle  forme  dovra'  essere  tale  che, a termine stagionatura,  abbiano  un  peso minimo di 2,5 kg ed uno massimo di 8 kg.
 Art. 6.
 
 Origini
 
 Ogni   fase   dei  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per  ciascuna di esse gli input (prodotti in entrata) e gli  output  (prodotti  in  uscita).  In  questo  modo  e  attraverso l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di controllo, degli allevatori, dei produttori, dei condizionatori e dei porzionatori    e   dei   confezionatori,   nonche'   attraverso   la dichiarazione  tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte  e'  garantita  la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte  a  valle  della  filiera di produzione) del prodotto: tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate  al  controllo  da  parte  dell'organismo  di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 7.
 
 Legame con l'ambiente
 
 Sull'origine  della  produzione dei formaggi a pasta filata ed in particolare  del  provolone  non  si conosce nulla di preciso, sembra comunque  accertato  che  essa  non  preceda il 1700. Nella relazione «Caci, burro, strutto, uova, olii alla esposizione di Pangi del 1878» Raffaele  De  Cesare,  membro  della  giuria  internazionale,  fa una accurata   descrizione  dei  prodotti  rappresentanti  dell'attivita' casearia dell'Italia di fine `800, sottolineando come dalla forma del caciocavallo   in   alcune  regioni  dell'Italia  meridionale  si  e' preferita quella a palla del provolone.
 Nei   Monti  Lattari  -  Penisola  Sorrentina  l'allevamento  del bestiame  e'  sempre  stato finalizzato alla produzione del latte, il quale in massima parte veniva destinato alla trasformazione casearia, in particolare burro, latticini, caciocavallo e provolone. Si calcola infatti  che  nei  primi  anni  del  `900  da  questo  territorio  si esportavano  dai  300 ai 400 quintali di provolone al mese (E. Mollo, 1909).  La scelta di produrre prevalentemente prodotti stagionati era dettata dalla necessita' di spostare il commercio nella vicina citta' di Napoli, dal momento che il formaggio alimento troppo costoso per i contadini  della zona, non trovava un suo mercato. Data l'impervieta' dei  collegamenti  la  via migliore per raggiungere Napoli era quella del  mare:  un  viaggio lungo e faticoso che iniziava nel cuore della notte.  I  provoloni, trasportati a dorso dei muli fino alle spiagge, venivano caricati su imbarcazioni a remi e qui contadini improvvisati commercianti,  per  ripararsi  dall'umidita'  del  mare e della notte erano soliti coprirsi con un grande mantello simile al saio indossato dai  monaci.  Una  volta  giunti  a  Napoli, la gente che lavorava al mercato  presso  il  porto  inizio'  a  chiamare il trasportatore, il Monaco, ed il suo formaggio, il Provolone del Monaco.
 Il  «Provolone  del  Monaco» ha un profondo legame con l'ambiente che  si evidenzia in tutta la filiera del prodotto. L'allevamento dei bovini,  infatti,  nei  Monti Lattari - Penisola Sorrentina risale al 264 a.C., epoca in cui i Picentini, i primi abitanti di questi monti, furono  deportati  dalle  Marche  dai  vincenti  Romani.  I Picentini spostando  dal  territorio  di  origine  i  loro  armenti  e  le loro masserizie  trasformarono  lo  spazio  sottratto ai boschi in terreno coltivabile,  incominciando  l'attivita' agricola e di allevamento di animali domestici, specialmente di bovini ad attitudine lattifera, al punto  che per le eccezionali produzioni e qualita' del latte i monti furono  denominati  «Lactaria Montes». Da questo primo nucleo bovino, in  seguito  ai  numerosi incroci effettuati con razze introdotte nei secoli  successivi  (Bretonne,  Bruna  alpina,  Jersey e Pezzata nera olandese)  si  e'  selezionata  la razza che dal 1952, anno in cui fu presentato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo standard, prende nome di Agerolese. La relazione dettagliata del dott. E. Mollo (1909),  sull'allevamento  degli  animali  bovini  nel circondario di Castellammare  e  specialmente  nella  Penisola  Sorrentina,  fa  una descrizione  dettagliata  sul  bovino  allevato in questo territorio, l'attuale  razza  Agerolese  «una  vacca  da  latte ... da un metro e trentacinque  ad un metro e quaranta, qualcuna oltrepassa pure questa altezza,  il  suo peso vivo varia dai tre quintali e mezzo ai quattro quintali;  ...  il  mantello  e' scuro con striscia piu' chiara sulla schiena  ...  i  caratteri della buona lattaia sono: testa regolare e ben  formata,  corna sottili e di regolare lunghezza, sguardo docile, pagliolaia  poco  sviluppata,  dorso  leggermente insellato, spalle e torace  alquanto  ristretti,  grande sviluppo dell'addome, estremita' piuttosto  corte e robuste, mammelle sviluppatissime, pelle non molto sottile  con  abbondanza  di  connettivo sottocutaneo» considerandola come  «... una buona lattaia da' dai diciassette ai diciotto litri di latte  al giorno ... nella buona stagione, quando abbonda il foraggio verde  ed  il  clima incomincia a diventar piu' mite il latte diventa piu'  aromatico  ...»,  che  rende ancora piu' evidente il legame del provolone con l'ambiente e l'allevamento bovino circostante.
 La  specificita'  del  Provolone del Monaco nasce dalla tipicita' della  materia  prima che viene sapientemente trasformata dalle abili mani  dei  casari  della  Penisola  Sorrentina  e  Monti  Lattari che custodiscono  gelosamente  i  segreti  della lavorazione di un tempo, frutto  dell'esperienza maturata negli anni dai loro avi. Cornice non trascurabile  di  questo  processo  e'  il particolare microclima che ritroviamo  negli  ambienti  di  lavorazione  e  stagionatura. L'area geografica  infatti  e'  tipizzata dalla presenza di numerosi valloni che  incidono  profondamente  la  costa  e  penetrano all'interno per diversi  chilomtri.  Essi sono caratterizzati da una forte escursione altitudinale, con fenomeni di inversione vegetazionale ed un notevole sviluppo  di  complessi  rupestri. L'estrema variabilita' del sistema oro-idrografico    presente    nel    territorio    e    l'intrinseca diversificazione  morfologica  tra le diverse zone che lo compongono, determinano la presenza di circoscritti microclimi non omogenei.
 La  natura  dei  luoghi, generalmente molto accidentata, comporta infatti  fattori di soleggiamento estremamente diversificati anche in aree  contigue, che associati alla variabile altimetria e, nonostante l'influsso  mitigante  del  mare, determinano una notevole alternanza delle stesse specie vegetazionali riscontrabili nell'area. E' proprio l'insieme di queste caratteristiche allevatoriali e di trasformazione inserite  in un ambiente cosi' variegato che contribuisce, nella fase di  lavorazione  e  di  stagionatura  del  Provolone  del  Monaco,  a conferirne un profumo ed un gusto ineguagliabile.
 Art. 8.
 
 Controlli
 
 Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato  autorizzato  o da un'autorita'  pubblica  designata,  conformemente  a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 17 luglio 1992.
 Art. 9.
 
 Etichettatura
 
 All'atto   della   sua  immissione  al  consumo  di  formaggio  a denominazione  protetta  «Provolone  del Monaco» deve recare impresso termicamente,  su ogni forma per il prodotto da vendersi intero, e su ogni  faccia  per il prodotto da vendersi porzionato, con figurazione lineare  o puntiformi, il contrassegno con la dicitura «Provolone del Monaco»  di  colore  nero  del  pantone  black, e l'indicazione di un numero  di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo.
 L'etichetta  da  apporre  sulle forme della D.O.P. «Provolone del Monaco»  deve  riportare  a  caratteri  di stampa chiari, indelebili, nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta che compare sulle stesse le seguenti indicazioni:
 a) il  simbolo  grafico,  successivamente raffigurato, relativo all'immagine   artistica   del   logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento inscindibile con la D.O.P.;
 b) il simbolo comunitario di cui all'art. 1 del regolamento CEE della Commissione n. 1276/98;
 c) il  nome,  il  cognome,  la  ragione  sociale  e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;
 d)  il  numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo;
 e) il peso del prodotto in conformita' alle norme vigenti;
 f) la  percentuale  minima  utilizzata di latte del bovino tipo genetico autoctono (TGA) Agerolese;
 g) tipologia di caglio utilizzato;
 h) la stagionatura quando superiore ai sei mesi.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  ad  aziende,  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati, consorzi,  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno  l'acquirente/consumatore.  Tali  indicazioni  devono  essere riportate  in  etichetta  con  caratteri  di  altezza  e di larghezza inferiori a quelli utilizzati per indicare la D.O.P.
 Art. 10.
 
 Commercializzazione prodotti trasformati
 
 I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P. «Provolone del Monaco», anche a seguito di processi di elaborazione e di  trasformazione,  possono  essere immessi al consumo in confezioni recanti  il  riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione  di  origine  protetta.  In  assenza di un consorzio di tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto  autorita'  nazionale  preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.
 Art. 11.
 
 Logotipo
 
 Il  logotipo della D.O.P. «Provolone del Monaco» e' rappresentato da  un'immagine  stilizzata  del Provolone del Monaco con legaccio di rafia tipico dell'area dei Monti Lattari e della Penisola Sorrentina.
 L'indice colorimetrico e' il seguente:
 Provolone  del Monaco e cerchio piccolo intorno a sigla D.O.P.: colore giallo numero pantone 116;
 legaccio di rafia, scritta Provolone del Monaco e sigla D.O.P.: colore marrone numero pantone 201.
 
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