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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione   di  origine  protetta  «Veneto  Valpolicella,  Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  2036/01  del 17 ottobre  2001,  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa» nel quadro  della  procedura  di  cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto   il   decreto  25 luglio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale  l'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74, e' stato autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta  «Veneto  Valpolicella,  Veneto Euganei e Berici, Veneto dei Grappa»;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal 25 luglio 2002, data del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo denominato «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla  denominazione di origine protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei  e  Berici,  Veneto del Grappa» registrata con il regolamento della  Commissione  (CE) n. 2036/01 del 17 ottobre 2001, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 25 luglio 2002.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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