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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ»,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica protetta «Mortadella Bologna». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  12 dicembre 2003, 31 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre   2004   e   25 marzo  2005,  con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo denominato  «Istituto  Nord  Est  Qualita'  -  INEQ», con decreto del 21 dicembre 2000, e' stata prorogata fino al 24 luglio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione   geografica   protetta  «Mortadella  Bologna»  a  quanto richiesto  dal  Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 9 febbraio 2005;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 21 dicembre 2000;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo «Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto 21 dicembre   2000,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione geografica   protetta   «Mortadella   Bologna»   registrata   con  il regolamento  della  Commissione (CE) n. 1549 del 17 luglio 1998, gia' prorogata  con  decreti  12 dicembre  2003,  31 marzo 2004, 1° luglio 2004,  19 ottobre  2004 e 25 marzo 2005 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 luglio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 21 dicembre 2000.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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