| 
| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo   di   controllo  denominato  «3  A  Parco  tecnologico agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons.  a r.l.», ad effettuare i controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta  «Lenticchia  di Castelluccio di Norcia». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti  4 febbraio  2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 2 dicembre  2002,  9 aprile  2003,  9 luglio  2003,  5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali   la   validita'   dell'autorizzazione   triennale   rilasciata all'organismo   di   controllo  denominato  «3  A  Parco  tecnologico agroalimentare  dell'Umbria  -  Soc.  cons.  a r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, e' stata prorogata fino al 17 agosto 2005;
 Considerato che la Coop. Agricola Castelluccio a r.l. ha comunicato con  nota  13 novembre 2001 di non voler rinnovare la designazione di «3  A  Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»  ad  organismo  di  controllo  per  la  indicazione  geografica protetta  «Lenticchia  di  Castelluccio  di  Norcia» indicando in suo luogo  l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana per l'agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;
 Considerato   che,   poiche'   il  predetto  soggetto  risulterebbe rappresentare  soltanto  una  ridotta  percentuale  della  produzione certificata a IGP, questo Ministero ha ritenuto di dover acquisire il parere  delle  regioni  Umbria  e Marche, del cui ambito territoriale insiste   la   zona   di   produzione  della  indicazione  geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
 Considerato  che  questo  Ministero  con nota del 19 novembre 2002, numero  di  protocollo  66210 ha invitato le regioni Umbria e Marche, del  cui  ambito  territoriale  insiste  la  zona di produzione della indicazione geografica «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» a voler raccogliere  la  volonta'  dei  singoli  agricoltori  in  merito alla determinazione  dell'organismo  che  dovra' operare il controllo e la certificazione della IGP «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   indicazione  geografica  protetta  «Lenticchia  di Castelluccio di Norcia»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 28 gennaio 1999;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con   sede  in  frazione  Pantalla  di  Todi  (Perugia)  con  decreto 28 gennaio   1999,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione geografica protetta «Lenticchia di Castelluccio di Norcia» registrata con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997,  gia'  prorogata  con  decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio   2002,  2 dicembre  2002,  9 aprile  2003,  9 luglio  2003, 5 dicembre  2003,  30 marzo  2004,  7 luglio 2004, 29 novembre 2004 e 25 marzo  2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 17 agosto 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 28 gennaio 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  |  |