Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 4 luglio 2005 |
Redazione in lingua tedesca degli atti di stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi di stato civile. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Visto il proprio decreto in data 5 aprile 2002 con il quale sono state approvate le formule e i moduli per la redazione degli atti dello stato civile, in sostituzione di quelle stabilite con i decreti del Ministro di grazia e giustizia in data 17 dicembre 1987 e 22 maggio 1992, da utilizzare fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi informatici di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000; Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, che prevede che nella provincia di Bolzano gli atti di stato civile debbono essere formati in doppio originale, nelle lingue italiana e tedesca e che gli estratti dagli archivi dello stato civile ed i relativi certificati debbono essere rilasciati nella lingua richiesta (italiana o tedesca); Decreta: Art. 1. Sono approvate le formule per la redazione in lingua tedesca degli atti dello stato civile, di cui all'allegato A al presente decreto, conformi a quelle in lingua italiana approvate con decreto in data 5 aprile 2002. |
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Art. 2. Sono approvati i moduli per la redazione in lingua tedesca delle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'allegato B al presente decreto. |
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Art. 3. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, gli atti dello stato civile in lingua tedesca saranno redatti secondo le formule e i moduli indicati negli articoli precedenti. Roma, 4 luglio 2005 Il Ministro: Pisanu |
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----> Vedere Allegato A da pag. 7 a pag. 100 della G.U. <---- |
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----> Vedere Allegato B da pag. 101 a pag. 110 della G.U. <---- |
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