Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 143
Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
Vista la direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi, modificata dalle direttive 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, e 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di imposte sugli interessi
e sui canoni corrisposti a soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;
b) dopo l'articolo 26-ter e' inserito il seguente:

«Art. 26-quater

Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti
a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

1. Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa', di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attivita' della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
a) la societa' che effettua il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
b) la societa' che riceve il pagamento o la societa' la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
c) una terza societa' avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa' che effettua il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa' ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;
3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
a) le societa' beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
c) le societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all'«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e' considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni e' superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato in cui la societa' beneficiaria e' residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita' di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;
c) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;
d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis) e' aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti gli Allegati A e B allegati al presente decreto.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, e
l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.Legge
comunitaria 2003.».
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
Omissis ...».

Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie.».
La direttiva 2003/49/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
del 26 giugno 2003.
La direttiva 2004/66/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 168
del 1° maggio 2004.
La direttiva 2004/76/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
del 30 aprile 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema
tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
programmazione, coordinamento e verifica degli interventi
per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e
politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 reca: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, reca: «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, vedi note alle premesse. Il
testo degli articoli 25, 27 e 37-bis, cosi' come modificati
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
altri redditi). - I soggetti indicati nel primo comma
dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel
territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche
sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni
di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per
cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di
rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal
condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi
percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa
ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle
somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le
indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente
tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata
per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma
precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate
nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per
prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e
quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di
maggiori compensi.
I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta
del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte
imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una
ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta
sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio
dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti.».
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo
testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si
applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti
dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia
superiore al 25 per cento del valore individuato nel
secondo periodo del comma 2 dell'art. 47 del citato testo
unico qualora l'associante determini il reddito di impresa
ai sensi dell'art. 66 del medesimo testo unico 1-bis. Nei
casi di cui all'art. 47, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista
al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o
dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi
il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto
testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al
valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e'
ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi
dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della
ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non
si applica alle remunerazione di finanziamenti eccedenti
direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti
indicati nella lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del
citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione
a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui
all'art. 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo
testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65
dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta, del
12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
primo comma dell'art. 23, che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile
degli utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione
a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico non relative
all'impresa ai sensi dell'art. 65. La ritenuta dei periodi
precedenti e' operata al netto delle ritenute applicate
dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in
natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti
ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.
26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o
piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione
europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito ditali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».



 
Art. 2.
Disposizioni in materia di versamenti diretti e di rimborso
nei confronti dei soggetti non residenti

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8, primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
b) all'articolo 38, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.».



Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, vedi note alle premesse. Il
testo degli articoli 8 e 38, cosi' come modificati dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 8 (Termini per il versamento diretto). - I
versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo
a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista
dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma,
lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla
lettera g) dello stesso secondo comma;
2) (numero soppresso dall'art. 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 920/1976);
3) nel termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi
previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed
entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo
comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i
versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese
successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di
ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri
frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo
comma, lettera d);
4) (numero abrogato dall'art. 12, decreto legislativo
n. 461/1997);
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed
il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli
importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in
relazione agli utili di cui all'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
5-bis) entro il termine per il versamento del saldo
della dichiarazione dei redditi indicato nell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, per la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Le ritenute operata dall'Amministrazione postale ai
sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro.».
«Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il
soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo'
presentare all'intendente di fmanza nella cui
circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e'
stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del
versamento stesso, nel caso di errore materiale,
duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo
di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla
data in cui la ritenuta e stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle
imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di
pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede
al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento,
su proposta dell'ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'art.
26-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non
residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del
comma 4 del citato art. 26-quater o da stabili
organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di
societa' che hanno i suddetti requisiti sono effettuati
entro un anno dalla data di presentazione della richiesta
stessa, che deve essere corredata dalla documentazione
prevista dall'art. 26-quater, comma 6, del citato decreto
n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione
degli elementi informativi eventualmente richiesti.
Se, rimborsi non sono effettuati entro il termine di
cui al precedente commi sulle somme rimborsate si applicano
gli interessi nella misura prevista dall'art. 44, primo
comma.».



 
Art. 3
Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 
Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Le ritenute operate sui redditi di cui all'articolo 3, comma 1, corrisposti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono restituite dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi; tali soggetti, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 come da ultimo modificato dall'art.
4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
2-bis. (comma soppresso dall'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 452/1999).».



 
Art. 5.
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 107.580.000 per l'anno 2005 ed euro 50.690.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a euro 41.072.100 per l'anno 2005 ed a euro 32.144.200 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e, quanto a euro 66.507.900 per il 2005 ed a euro 18.545.800 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 5:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari».



 
Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato A
(art. 26-quater, comma 1, lettera a)

----> Vedere allegato a pag. 7 <----
 
Allegato B
(art. 26-quater, comma 4, lettera a)

----> Vedere allegato a pag. 8 <----
 
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