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| Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 143 |  | Attuazione  della  direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile  ai  pagamenti  di  interessi  e  di  canoni fra societa' consociate di Stati membri diversi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, e l'allegato A;
 Vista  la  direttiva  2003/49/CE  del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente  il  regime  fiscale  comune  applicabile ai pagamenti di interessi  e  di  canoni  fra  societa'  consociate  di  Stati membri diversi,  modificata  dalle  direttive  2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, e 2004/76/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
 Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Disposizioni in materia di imposte sugli interessi
 e sui canoni corrisposti a soggetti non residenti
 
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:
 a) all'articolo 25, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti  ad  una  ritenuta  del trenta per cento a titolo di imposta sulla  parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresi', una ritenuta  del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi  corrisposti  a  non residenti per l'uso o la concessione in uso  di  attrezzature  industriali, commerciali o scientifiche che si trovano  nel  territorio  dello  Stato.  Ne  sono  esclusi i compensi corrisposti  a  stabili  organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.»;
 b) dopo l'articolo 26-ter e' inserito il seguente:
 
 «Art. 26-quater
 
 Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti
 a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.
 
 1.  Gli interessi e i canoni pagati a societa' non residenti aventi i  requisiti  di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  o  a  una stabile organizzazione,  situata  in  un  altro Stato membro, di societa' che hanno  i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
 a) da  societa'  ed  enti  che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato  e  sono  assoggettate,  senza  fruire  di  regimi  di esonero, all'imposta sul reddito delle societa';
 b) da  una  stabile  organizzazione, situata nel territorio dello Stato  e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul  reddito  delle  societa',  di  societa'  non  residenti aventi i requisiti  di  cui  al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni  siano  inerenti  all'attivita'  della  stabile organizzazione stessa.
 2.  I  soggetti  beneficiari  degli  interessi  e  dei canoni hanno diritto all'esenzione se:
 a) la  societa'  che  effettua  il pagamento o la societa' la cui stabile  organizzazione  effettua  il pagamento, detiene direttamente una  percentuale  non  inferiore  al 25 per cento dei diritti di voto nella  societa'  che  riceve  il  pagamento  o  nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
 b) la  societa'  che  riceve  il  pagamento  o la societa' la cui stabile  organizzazione  riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale  non  inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa'  che  effettua  il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
 c) una  terza  societa' avente i requisiti di cui alla lettera a) del  comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per  cento  dei  diritti  di  voto sia nella societa' che effettua il pagamento  o nella societa' la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa' che riceve il pagamento o nella societa' la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
 d) i  diritti  di  voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle  societa'  ed  enti  residenti nel territorio dello Stato, sono quelli   esercitabili   nell'assemblea   ordinaria   prevista   dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
 e) le  partecipazioni  che attribuiscono i diritti di voto di cui alle  lettere  a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
 3. Ai fini del presente articolo:
 a) si   considerano   canoni,  i  compensi  di  qualsiasi  natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
 1)  del  diritto  di  autore  su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;
 2)  di  brevetti,  marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli,  progetti,  formule  o  processi  segreti o per informazioni concernenti   esperienze  di  carattere  industriale,  commerciale  o scientifico;
 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
 b) si  considerano  interessi,  i redditi da crediti di qualsiasi natura,  garantiti  o  non  da  ipoteca  e, in particolare, i redditi derivanti  da  titoli,  da  obbligazioni  e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
 c) non si considerano interessi:
 1)   le   remunerazioni  dei  finanziamenti  eccedenti  di  cui all'articolo  98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
 2)  gli  utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;
 3)  le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui  agli  articoli 44,  comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a),  del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione  ai  risultati economici della societa' emittente o di altre  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
 4)  i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a  rinunciare  al  suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
 5)   i   pagamenti   relativi  a  crediti  che  non  contengono disposizioni  per  la  restituzione  del  capitale  o  per i quali il rimborso  debba  essere  effettuato  trascorsi piu' di cinquanta anni dalla data di emissione.
 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
 a) le  societa'  beneficiarie  dei redditi di cui al comma 3 e le societa' le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi,   rivestono   una  delle  forme  previste  dall'allegato  A, risiedono   ai  fini  fiscali  in  uno  Stato  membro,  senza  essere considerate,  ai  sensi  di  una  Convenzione  in  materia  di doppia imposizione  sui  redditi  con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione  europea  e  sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero,  ad  una  delle  imposte  indicate  nell'allegato B ovvero a un'imposta  identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
 b) gli interessi e i canoni pagati alle societa' non residenti di cui  alla  lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B;
 c) le  societa' non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni  situate in un altro Stato membro di societa' aventi i requisiti  di  cui  alla  lettera  a) sono beneficiarie effettive dei redditi   indicati   nel  comma  3;  a  tal  fine,  sono  considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
 1) le predette societa', se ricevono i pagamenti in qualita' di beneficiario  finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;
 2)  le  predette  stabili  organizzazioni,  se  il  credito, il diritto,  l'utilizzo  o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi  o  dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni  e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per  i  quali  esse  sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate  ad  una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«impôt  des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna  all'«impuesto  sobre  la  Renta  de  no  Residentes» ovvero a un'imposta  identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
 5.  Se  il  soggetto  che  effettua il pagamento dei canoni e degli interessi  di cui al comma 3 controlla o e' controllato, direttamente o  indirettamente,  dal  soggetto  che  e'  considerato  beneficiario effettivo,  ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o  indirettamente,  da  un  terzo,  e l'importo degli interessi o dei canoni   e'   superiore   al  valore  normale  determinato  ai  sensi dell'articolo  110,  comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
 6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere  prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario   effettivo  e,  nel  caso  di  stabile  organizzazione, l'esistenza  della  stabile  organizzazione  stessa, rilasciata dalle competenti   autorita'   fiscali  dello  Stato  in  cui  la  societa' beneficiaria  e'  residente  ai  fini fiscali o dello Stato in cui e' situata  la  stabile  organizzazione, nonche' una dichiarazione dello stesso   beneficiario   effettivo  che  attesti  la  sussistenza  dei requisiti  indicati  nei  commi  2 e 4. La suddetta documentazione va presentata  ai  soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un  anno  a  decorrere  dalla  data  di rilascio della documentazione medesima.
 7.  La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo  di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei  canoni,  e  comunque  fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti  stessi.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle  entrate  possono  essere  stabilite  specifiche  modalita'  di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
 8.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono apportate  modifiche  agli  allegati  A  e  B  conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.»;
 c) all'articolo  27,  dopo  il  comma  3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di   finanziamenti   eccedenti   prevista   dal   citato  articolo 98 direttamente  erogati  dal  socio  o  da una sua parte correlata, non residenti  nel  territorio  dello  Stato. A fini della determinazione della  ritenuta  di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta  operata  ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione.   La   presente   disposizione  non  si  applica  alla remunerazione  di  finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello Stato di soggetti non residenti»;
 d) all'articolo  37-bis,  comma  3,  dopo  la  lettera  f-bis) e' aggiunta  la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.  26-quater,  qualora  detti  pagamenti  siano  effettuati  a soggetti  controllati  direttamente  o  indirettamente  da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.».
 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti gli Allegati A e B allegati al presente decreto.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 2, e
 l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante:
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee.Legge
 comunitaria 2003.».
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 Omissis ...».
 
 Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi.
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.».
 La direttiva 2003/49/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
 del 26 giugno 2003.
 La direttiva 2004/66/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 168
 del 1° maggio 2004.
 La direttiva 2004/76/CE e' pubblicata in GUUE n. L. 157
 del 30 aprile 2004.
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  23,  del  decreto
 legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  recante:  «Riforma
 dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
 legge 15 marzo 1997, n. 59».
 «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
 spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
 finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
 investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
 verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
 tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
 programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
 per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
 politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
 compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
 relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
 previsti dalla legge.
 3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
 risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
 programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
 attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
 o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
 effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
 e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
 conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
 enti locali e alle autonomie funzionali.».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600  reca: «Disposizioni comuni in
 materia di accertamento delle imposte sui redditi».
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 29 settembre   1973,  n.  602,  reca:  «Disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito.».
 Nota all'art. 1:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  vedi  note alle premesse. Il
 testo degli articoli 25, 27 e 37-bis, cosi' come modificati
 dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 «Art.  25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su
 altri  redditi).  -  I  soggetti  indicati  nel primo comma
 dell'art.  23,  che  corrispondono a soggetti residenti nel
 territorio  dello Stato compensi comunque denominati, anche
 sotto  forma  di partecipazione agli utili, per prestazioni
 di  lavoro  autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente
 ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono
 operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta del 20 per
 cento  a  titolo  di acconto dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche  dovuta  dai percipienti, con l'obbligo di
 rivalsa.  La  predetta  ritenuta  deve  essere  operata dal
 condominio  quale  sostituto  d'imposta  anche sui compensi
 percepiti  dall'amministratore  di  condominio.  La  stessa
 ritenuta  deve  essere operata sulla parte imponibile delle
 somme  di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle
 somme  di  cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del
 testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917.  La  ritenuta  e'  elevata  al 20 per cento per le
 indennita'  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma 1
 dell'art.   16   dello   stesso  testo  unico,  concernente
 tassazione  separata.  La  ritenuta non deve essere operata
 per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.
 Salvo  quanto  disposto  nell'ultimo comma del presente
 articolo,  se  i  compensi e le altre somme di cui al comma
 precedente  sono corrisposti a soggetti non residenti, deve
 essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
 del  30  per  cento,  anche  per  le prestazioni effettuate
 nell'esercizio  di  imprese. Ne sono esclusi i compensi per
 prestazioni  di  lavoro  autonomo  effettuate  all'estero e
 quelli  corrisposti  a  stabili organizzazioni in Italia di
 soggetti non residenti.
 Le  disposizioni  dei precedenti commi non si applicano
 ai  compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti
 dai  soggetti  indicati  nella  lettera c) dell'art. 2, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  598,  per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato
 abitualmente  e  sempreche'  non  costituiscano  acconto di
 maggiori compensi.
 I compensi di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del
 testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto
 del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 corrisposti  a  non residenti sono soggetti ad una ritenuta
 del  trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta sulla parte
 imponibile  del  loro  ammontare. E' operata, altresi', una
 ritenuta   del   trenta  per  cento  a  titolo  di  imposta
 sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per
 l'uso  o la concessione in uso di attrezzature industriali,
 commerciali  o  scientifiche  che si trovano nel territorio
 dello  Stato.  Ne  sono  esclusi  i  compensi corrisposti a
 stabili   organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
 soggetti non residenti.».
 «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
 gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
 dell'art.  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
 una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
 utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
 all'art.  47,  comma 7, del predetto testo unico, a persone
 fisiche   residenti   in  relazione  a  partecipazioni  non
 qualificate  ai  sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1
 dell'art.  67  del  citato testo unico n. 917 del 1986, non
 relative  all'impresa  ai  sensi  dell'art. 65 del medesimo
 testo  unico.  La  ritenuta di cui al periodo precedente si
 applica  alle  condizioni ivi previste agli utili derivanti
 dagli  strumenti  finanziari  di  cui all'art. 44, comma 2,
 lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
 partecipazione  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b),
 del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
 sia  superiore  al 5 per cento o al 25 per cento del valore
 del   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
 bilancio   approvato   prima  della  data  di  stipula  del
 contratto  nel  caso  in  cui  si tratti rispettivamente di
 societa'   i   cui   titoli   sono   negoziati  in  mercati
 regolamentati  o  di  altre  partecipazioni, ovvero non sia
 superiore  al  25  per  cento  del  valore  individuato nel
 secondo  periodo  del comma 2 dell'art. 47 del citato testo
 unico  qualora l'associante determini il reddito di impresa
 ai  sensi  dell'art. 66 del medesimo testo unico 1-bis. Nei
 casi  di  cui  all'art.  47, comma 7, del testo unico delle
 imposte  sui redditi di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, la ritenuta prevista
 al  comma  1 si applica sull'intero ammontare delle somme o
 dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi
 il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
 2.  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura i
 singoli  soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
 sono  tenuti  a  versare alle societa' ed altri enti di cui
 alle  lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto
 testo  unico,  l'importo corrispondente all'ammontare della
 ritenuta  di  cui  al  comma 1, determinato in relazione al
 valore  normale  dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
 dalla  valutazione  operata  dalla  societa' emittente alla
 data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
 del citato testo unico.
 3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
 l'aliquota  del  27  per  cento  sugli  utili corrisposti a
 soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
 relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
 cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera a) e ai contratti di
 associazione  in  partecipazione di cui all'art. 109, comma
 9,  lettera  b),  non relative a stabili organizzazioni nel
 territorio   dello  Stato.  L'aliquota  della  ritenuta  e'
 ridotta  al  12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
 azionisti  di  risparmio. I soggetti non residenti, diversi
 dagli  azionisti  di  risparmio, hanno diritto al rimborso,
 fino   a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
 dell'imposta  che  dimostrino  di aver pagato all'estero in
 via  definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione
 del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
 3-bis.  I  soggetti  cui si applica l'art. 98 del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
 tenuti  ad  operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
 cui   al  comma  3  sulla  remunerazione  di  finanziamenti
 eccedenti  prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
 dal  socio  o da una sua parte correlata, non residenti nel
 territorio  dello  Stato. A fini della determinazione della
 ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
 eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
 alla  medesima  remunerazione. La presente disposizione non
 si  applica  alle  remunerazione di finanziamenti eccedenti
 direttamente   erogati  dalle  stabili  organizzazioni  nel
 territorio dello Stato di soggetti non residenti.
 4.  Sugli  utili  corrisposti  dalle  societa'  ed enti
 indicati  nella  lettera d)  del  comma  1 dell'art. 73 del
 citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione
 a  partecipazioni  e  agli  associati  dei contratti di cui
 all'art. 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi
 della  lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del medesimo
 testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65
 dello  stesso  testo  unico,  e'  operata una ritenuta, del
 12,50  per  cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
 primo  comma  dell'art.  23,  che  intervengono  nella loro
 riscossione.  La  ritenuta  operata  sulla quota imponibile
 degli  utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione
 a  partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del
 comma  1  dell'art.  67 del citato testo unico non relative
 all'impresa  ai sensi dell'art. 65. La ritenuta dei periodi
 precedenti  e'  operata  al  netto delle ritenute applicate
 dallo  Stato  estero.  In caso di distribuzione di utili in
 natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
 5.  Le  ritenute  di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
 non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
 associati   in  partecipazione  dichiarino  all'atto  della
 percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
 all'attivita'   di   impresa   o   ad   una  partecipazione
 qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
 67  del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
 d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
 sul reddito delle societa'.
 6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
 assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
 sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
 applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
 terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
 «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
 inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
 fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
 ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
 previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
 riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
 2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
 tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
 di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
 base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
 per      effetto     del     comportamento     inopponibile
 all'amministrazione.
 3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
 condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
 comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
 operazioni:
 a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
 volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
 voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
 utili;
 b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
 oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
 c) cessioni di crediti;
 d) cessioni di eccedenze d'imposta;
 e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
 30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
 l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
 fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
 scambi di azioni;
 f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
 valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
 oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
 lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 f-bis) cessioni  di  beni  effettuate  tra i soggetti
 ammessi  al  regime  della  tassazione  di  gruppo  di  cui
 all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
 f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.
 26-quater,  qualora  detti  pagamenti  siano  effettuati  a
 soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o
 piu'  soggetti  non  residenti  in  uno  Stato  dell'Unione
 europea.
 4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
 nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
 lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
 iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
 della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
 per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
 5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
 l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
 motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
 giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
 maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
 quanto previsto al comma 2.
 6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
 applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
 iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
 decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
 il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
 pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
 7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
 disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
 rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
 disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
 detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
 in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
 definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
 istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
 limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
 riscossi a seguito ditali procedure.
 8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
 comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
 crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
 ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
 disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
 particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
 verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
 istanza al direttore regionale delle entrate competente per
 territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
 indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
 disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
 emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
 23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
 l'applicazione del presente comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Disposizioni in materia di versamenti diretti e di rimborso
 nei confronti dei soggetti non residenti
 
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:
 a) all'articolo  8, primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:  «5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione  dei  redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista  dall'articolo  27,  comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;
 b) all'articolo 38, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle societa' non residenti aventi i requisiti di cui alla  lettera a)  del  comma  4  del  citato  articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di societa' che  hanno  i  suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data  di  presentazione  della  richiesta  stessa,  che  deve  essere corredata  dalla  documentazione  prevista  dall'articolo  26-quater, comma  6,  del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di  acquisizione  degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se  i  rimborsi  non  sono  effettuati  entro  il  termine  di cui al precedente  comma,  sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  602,  vedi  note alle premesse. Il
 testo  degli  articoli 8  e  38,  cosi' come modificati dal
 decreto qui pubblicato, e' il seguente:
 «Art.  8  (Termini  per  il  versamento  diretto).  - I
 versamenti  diretti  alle  sezioni di tesoreria provinciale
 dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:
 1)  entro i primi quindici giorni del mese successivo
 a  quello  in  cui  e'  stata  operata la ritenuta prevista
 dall'art.  3,  primo  comma,  n.  1)  e  dal secondo comma,
 lettere  a),  f)  e h), e sono maturati i premi di cui alla
 lettera g) dello stesso secondo comma;
 2)   (numero   soppresso  dall'art.  3,  decreto  del
 Presidente della Repubblica n. 920/1976);
 3)  nel  termine stabilito per la presentazione della
 dichiarazione,  per  l'imposta  sul  reddito  delle persone
 giuridiche  e  per  l'imposta  locale  sui redditi nei casi
 previsti  dai  numeri  3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed
 entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
 fisiche  nel  caso  previsto  dal  medesimo art. 3, secondo
 comma, lettera c);
 3-bis) entro  il  sedicesimo  giorno del secondo mese
 successivo  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i
 versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);
 3-ter) entro   i   primi  quindici  giorni  del  mese
 successivo  a quello di scadenza delle cedole o a quello di
 ciascuna  scadenza  periodica  di interessi, premi ed altri
 frutti  per  i  versamenti  previsti  dall'art.  3, secondo
 comma, lettera d);
 4) (numero abrogato dall'art. 12, decreto legislativo
 n. 461/1997);
 5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed
 il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli
 importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in
 relazione  agli  utili  di  cui all'art. 27 del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 5-bis)  entro  il termine per il versamento del saldo
 della  dichiarazione  dei redditi indicato nell'art. 17 del
 decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
 435,  per  la  ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3-bis,
 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
 1973, n. 600.
 Le  ritenute  operata  dall'Amministrazione  postale ai
 sensi  del  secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
 versate  in  tesoreria  secondo  modalita' da stabilire con
 decreto  del  Ministro  per  le  finanze di concerto con il
 Ministro per il tesoro.».
 «Art.  38  (Rimborso  dei  versamenti  diretti).  -  Il
 soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento  diretto puo'
 presentare    all'intendente    di    fmanza    nella   cui
 circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e'
 stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il
 termine  di  decadenza  di  quarantotto mesi dalla data del
 versamento   stesso,   nel   caso   di   errore  materiale,
 duplicazione  ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo
 di versamento.
 L'istanza  di cui al primo comma puo' essere presentata
 anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
 entro  il  termine  di  decadenza di quarantotto mesi dalla
 data in cui la ritenuta e stata operata.
 L'intendente   di   finanza,  sentito  l'ufficio  delle
 imposte,   provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo  di
 pagamento.
 Si  applicano  il  secondo  e terzo comma dell'articolo
 precedente.
 Quando  l'importo  del versamento diretto effettuato ai
 sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
 c),   dell'art.   3  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
 liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.
 36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede
 al  rimborso  della differenza con ordinativo di pagamento,
 su proposta dell'ufficio.
 I  rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'art.
 26-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  richiesti dalle societa' non
 residenti  aventi  i  requisiti  di cui alla lettera a) del
 comma   4   del   citato   art.   26-quater  o  da  stabili
 organizzazioni,  situate  in  un  altro  Stato  membro,  di
 societa'  che  hanno  i  suddetti requisiti sono effettuati
 entro  un  anno dalla data di presentazione della richiesta
 stessa,  che  deve  essere  corredata  dalla documentazione
 prevista  dall'art.  26-quater, comma 6, del citato decreto
 n.  600  del  1973  o dalla successiva data di acquisizione
 degli elementi informativi eventualmente richiesti.
 Se,  rimborsi  non  sono effettuati entro il termine di
 cui al precedente commi sulle somme rimborsate si applicano
 gli  interessi  nella  misura  prevista dall'art. 44, primo
 comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3 Decorrenza
 
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli interessi e  ai  canoni  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la  concessione  in  uso  di  attrezzature industriali, commerciali o scientifiche  che  si  trovano  nel  territorio  dello  Stato, di cui all'articolo   1,  comma  1,  lettera  a),  si  applica  ai  compensi corrisposti  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie
 
 1.  Le ritenute operate sui redditi di cui all'articolo 3, comma 1, corrisposti  fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  sono  restituite dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera b), che effettuano i pagamenti dei suddetti redditi; tali  soggetti,  ai  fini  del  recupero  delle  ritenute restituite, utilizzano  la  modalita'  di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
 legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante:  «Norme di
 semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
 di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
 aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
 gestione delle dichiarazioni:
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis) [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
 reddito delle persone fisiche];
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio 1986, n. 41 come da ultimo modificato dall'art.
 4  del  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche;
 2-bis.  (comma  soppresso  dall'art. 11 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 452/1999).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Norma di copertura finanziaria
 
 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a  euro  107.580.000  per  l'anno 2005 ed euro 50.690.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a euro 41.072.100 per l'anno 2005 ed  a  euro  32.144.200 a decorrere dal 2006, mediante utilizzo delle risorse  relative  all'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla legge 9 marzo  1989,  n.  86,  e, quanto a euro 66.507.900 per il 2005 ed a euro  18.545.800  a  decorrere  dal  2006,  mediante  utilizzo  delle disponibilita'  di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
 delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
 Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
 agli atti normativi comunitari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato A (art. 26-quater, comma 1, lettera a)
 
 ---->   Vedere allegato a pag. 7   <----
 |  |  |  | Allegato B (art. 26-quater, comma 4, lettera a)
 
 ---->   Vedere allegato a pag. 8   <----
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