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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Contributo di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas da versare entro il 30 luglio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il  quale  sono  istituite le autorita' di regolazione dei servizi di pubblica   utilita'   competenti,   rispettivamente,   per  l'energia elettrica  e  il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo  comma  38,  lettera  b),  il  quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita' si  provvede,  a  decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non  superiore  all'uno  per  mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato  dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro  il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
 Visto  il  comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che  prevede che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il  contributo  a  carico  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  in relazione   agli   oneri   atti  a  coprire  le  effettive  spese  di funzionamento di ciascuna autorita';
 Visto, altresi', il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481 del  1995,  come  modificato  dall'art.  18,  comma  24,  della legge 30 dicembre  2004,  n.  312, che prevede che le somme di cui al comma 38, lettera b), dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate direttamente ai bilanci delle predette autorita';
 Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di energia;
 Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
 Visti  gli  articoli 3  e  4  del  proprio  decreto  9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di  versamento  del  contributo  di  cui  al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995;
 Vista  la  delibera  n.  240/04  del 27 dicembre 2004, con la quale l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  ha  approvato il bilancio  di  previsione  per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005;
 Vista  la nota in data 18 maggio 2005, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario per l'anno 2005 ed ha proposto la misura del contributo dovuto per lo stesso  anno  dai  soggetti  che  esercitano  il servizio nel settore dell'energia elettrica ed il gas;
 Considerata  la  congruita'  della  misura  del contributo proposta dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
 Ritenuto  necessario  determinare  la misura del contributo dovuto, per l'anno 2005, dai predetti soggetti;
 Ritenuto,  altresi', che il contributo dovuto venga versato secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita';
 Decreta:
 
 Art. 1. Determinazione  della  misura  del  contributo  per  il funzionamento
 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2005
 
 1.  Per  l'anno  2005,  il  contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera   b),   della   legge   14 novembre   1995,  n.  481,  dovuto all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il gas dai soggetti che esercitano  il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica  ed  il  gas e' confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Determinazione delle modalita' di versamento
 
 1.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1  affluisce direttamente al bilancio  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas.  Il versamento  e'  effettuato  entro  il  31 luglio  2005  ed e' versato secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita'.
 2. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del proprio  decreto  9  luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio  2002, n. 165. I dati di cui al comma 1 del predetto art. 3 sono comunicati entro il 15 settembre 2005.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
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