Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 luglio 2005 |
Contributo di funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas da versare entro il 30 luglio 2005. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il comma 39 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevede che il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorita'; Visto, altresi', il comma 40 del medesimo art. 2 della legge n. 481 del 1995, come modificato dall'art. 18, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che prevede che le somme di cui al comma 38, lettera b), dell'art. 2 della legge n. 481 del 1995, sono versate direttamente ai bilanci delle predette autorita'; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visti gli articoli 3 e 4 del proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995; Vista la delibera n. 240/04 del 27 dicembre 2004, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2005-31 dicembre 2005; Vista la nota in data 18 maggio 2005, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario per l'anno 2005 ed ha proposto la misura del contributo dovuto per lo stesso anno dai soggetti che esercitano il servizio nel settore dell'energia elettrica ed il gas; Considerata la congruita' della misura del contributo proposta dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2005, dai predetti soggetti; Ritenuto, altresi', che il contributo dovuto venga versato secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita'; Decreta:
Art. 1. Determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2005
1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica ed il gas e' confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2004. |
| Art. 2. Determinazione delle modalita' di versamento
1. Il contributo di cui all'art. 1 affluisce direttamente al bilancio dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2005 ed e' versato secondo le modalita' determinate dalla stessa Autorita'. 2. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2002, n. 165. I dati di cui al comma 1 del predetto art. 3 sono comunicati entro il 15 settembre 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2005 Il Ministro: Siniscalco |
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