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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 19 luglio 2005 |  | Misure  urgenti  in  materia  di  fissazione  dei  prezzi  massimi di terminazione   delle   chiamate   vocali   su  singole  reti  mobili. (Deliberazione n. 286/05/CONS). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' 
 nella riunione di Consiglio del 19 luglio 2005:
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 12,  comma  6,  dello  stesso, che consente all'Autorita' di adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari;
 Vista  la raccomandazione della Commissione europea n. C (2003) 497 sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche, relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003;
 Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio  2004, recante «Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche»,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 116 del 19 maggio 2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;
 Vista  la  delibera  n.  399/02/CONS,  recante  «Linee guida per la contabilita'  a  costi  correnti per gli operatori notificati di rete fissa   e  mobile  e  misure  in  materia  di  predisposizione  della contabilita' regolatoria da parte degli operatori mobili», pubblicata nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.   3 dell'8 gennaio 2003;
 Vista la delibera n. 47/03/CONS, recante «Revisione e meccanismi di programmazione  dei  prezzi  massimi  di terminazione praticati dagli operatori  di  rete  mobile  notificati e regolamentazione dei prezzi delle  chiamate  fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
 Vista  la  delibera n. 465/04/CONS, recante «Consultazione pubblica sull'identificazione  ed  analisi  del mercato, della valutazione del significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di  un  tale  potere  (mercato  n.  16  fra quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  europea)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2005;
 Vista la proposta del dipartimento regolamentazione;
 Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato  sullo  schema  di provvedimento, pervenuto in data 14 luglio 2005;
 Considerato quanto segue: A. Il procedimento.
 1.  L'Autorita',  valutata la possibile sussistenza dei presupposti di   cui  all'art.  12,  comma  6,  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche  (di  seguito  codice)  («In  circostanze  straordinarie l'Autorita',  ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla  procedura  di  cui  ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in  coerenza  con  le  disposizioni  del codice. L'Autorita' comunica immediatamente  tali  provvedimenti,  esaurientemente  motivati, alla Commissione  europea e alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati  membri. La decisione dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia  dei  provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e'  soggetta  alla  procedura di cui ai commi 3 e 4»), nella riunione del  Consiglio  del  22 giugno  2005,  ha  disposto,  su proposta del Dipartimento   regolamentazione,  l'avvio  di  un  «Procedimento  per l'adozione  di  un  eventuale  provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali originate  dalle  reti  fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori».
 Facendo   seguito   a  tale  decisione,  in  data  24 giugno  2005, l'Autorita' ha notificato l'avvio del procedimento agli operatori H3G S.p.A.  (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Tim Italia   S.p.a.   (TIM),   Vodafone  Omnitel  NV  (Vodafone)  e  Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Wind).
 L'Autorita',  considerato  il  carattere di urgenza della procedura cautelare,  ha  richiesto  ai  soggetti interessati di far pervenire, entro   cinque   giorni  dalla  notifica  dell'avviso  di  avvio  del procedimento,   le   loro  memorie,  con  particolare  riguardo  alla possibile  adozione  delle  misure  di  cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche.
 Sono  pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli  operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30 giugno 2005), Wind (29 giugno  2005),  H3G  (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio 2005).
 L'Autorita'  ha  altresi'  convocato in audizione, in data 5 luglio 2005,  su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind, H3G,   nonche'  le  associazioni  dei  consumatori  Adiconsum,  Adoc, Assortenti,  Cittadinanzattiva,  Federconsumatori,  Lega consumatori, Movimento   consumatori,   Movimento  difesa  del  cittadino,  Unione nazionale  consumatori.  Gli  operatori  suindicati e le associazioni Lega  Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione nazionale consumatori ed Adoc hanno partecipato all'audizione.
 Lo   schema   di   provvedimento,   come  approvato  dal  consiglio dell'Autorita'  in  data  6 luglio  2005,  e' stato trasmesso in data 8 luglio  2005  all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (di  seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione del  fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela  della  concorrenza.  Il  parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 14 luglio 2005. B. Il quadro regolamentare di riferimento.
 2.  L'Autorita', con la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, aveva  fissato,  a  partire  dal 1° giugno 2003, il prezzo massimo di terminazione  degli  operatori  TIM  e  Vodafone  al  valore di 14,95 centesimi di euro al minuto. Nell'ambito di tale delibera l'Autorita' aveva altresi' ritenuto ragionevole una riduzione programmata di tale prezzo  di  un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione   del   10%  l'anno  al  lordo  dell'inflazione.  L'effettiva applicazione  delle  riduzioni era subordinata al perfezionamento del sistema  di contabilita' a costi incrementali ed alla revisione degli obblighi  regolamentari, in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa  e  mobile,  conseguenti  all'entrata  in  vigore  delle  norme nazionali  di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo quadro  regolamentare.  In  particolare,  la  ragionevolezza  di tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili incrementi di efficienza  degli operatori di rete mobile come rilevati dall'analisi dei dati pubblici di bilancio per gli anni 1999-2001. Successivamente alla  decisione  di  cui  alla delibera n. 47/03/CONS, l'Autorita' ha completato la verifica delle contabilita' regolatorie degli operatori TIM  e  Vodafone  dell'anno  2001  ed  ha  esaminato  le contabilita' regolatorie  degli  anni  2002 e 2003. L'ipotesi di una riduzione del 10%  annuo per gli anni 2004-2005 e' risultata nella media confermata dall'analisi  dei  dati  contabili sopra indicati. L'introduzione del nuovo  quadro  regolamentare  comunitario, con i relativi adempimenti (v.  infra  n. 18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento dell'Autorita'  volto a rendere effettive le riduzioni previste nella predetta delibera.
 3.  Con  la  successiva  delibera  n.  465/04/CONS,  l'Autorita' ha disposto  l'avvio  di una consultazione pubblica sull'identificazione ed  analisi  del  mercato  della  terminazione  di chiamate vocali su singole  reti  mobili  (mercato  n.  16 fra quelli identificati dalla raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi della  Commissione  europea),  sulla  valutazione  di sussistenza del significativo  potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono di  un  tale  potere.  Con  tale provvedimento, l'Autorita' ha quindi avviato il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto previsto  all'art.  19 del codice, per quanto attiene all'analisi del mercato  rilevante,  e  dagli  articoli 44 e 45 per cio' che riguarda l'imposizione,  la  modifica e la revoca degli obblighi nei confronti delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  11 dello stesso codice,   la   proposta  di  provvedimento  dell'Autorita'  e'  stata sottoposta   ad   una   consultazione   pubblica,   avviata   con  la pubblicazione della delibera.
 4.  La  delibera  n.  465/04/CONS delinea una serie di orientamenti relativi all'adozione di misure regolamentari ed obblighi ex-ante, di alcune  delle  quali  era  prevista  l'applicazione  a partire dal 1° giugno  2005.  Gli  orientamenti  espressi  nel  provvedimento sono i seguenti:
 a) in linea con quanto previsto dalla raccomandazione sui mercati rilevanti,  l'Autorita' ha individuato, per ogni rete mobile operante in  Italia,  ed  indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (GSM o UMTS),  un  singolo  mercato  nazionale  della  terminazione  vocale, suscettibile di regolamentazione ex ante, con riferimento al servizio di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia da reti fisse sia da reti mobili;
 b) sulla  base  della definizione di mercato individuata, ciascun operatore  di  rete  mobile  (mobile  network  operator, MNO) risulta essere operatore dominante per la terminazione sulla propria rete, in quanto  detiene  il  100%  di ciascun mercato rilevante. L'analisi ha inoltre  evidenziato  l'esistenza  di  elevate  barriere all'ingresso (anche   per   l'impossibilita'   di  duplicare  l'infrastruttura  di terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di potenziali   concorrenti.  Relativamente  all'andamento  dei  prezzi, nonostante  l'intervento  regolamentare,  le  tariffe di terminazione mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla luce  di  tali motivazioni, l'Autorita' ha indicato l'orientamento di identificare   gli   operatori   TIM,  Vodafone,  Wind,  e  H3G  come individualmente   dominanti   nella   fornitura   del   servizio   di terminazione mobile vocale sulle proprie reti;
 c) l'Autorita'   ha  quindi  proceduto  alla  individuazione  dei rispettivi  obblighi ex-ante ritenuti necessari al fine di promuovere l'efficienza  economica  e  la  concorrenza  sostenibile,  nonche' di recare  il  massimo  vantaggio ai consumatori. Considerando il quadro concorrenziale  emerso  dall'analisi  di  mercato,  gli obblighi sono stati  graduati  in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore secondo il seguente schema:
 i) tutti gli operatori sono soggetti ad obblighi di trasparenza e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di un'offerta di riferimento   che   includa,   oltre   al   prezzo  del  servizio  di terminazione,  anche  le  condizioni di interconnessione alla rete di ciascun operatore;
 ii)   relativamente   all'obbligo   di   non   discriminazione, l'Autorita'   ritiene   che   tale  previsione  debba  consentire  di assicurare le medesime condizioni economiche agli operatori terzi che acquistano  servizi  di terminazione, e risulti pertanto giustificata dalla  necessita'  di  garantire  a  tutti  gli operatori le medesime condizioni  concorrenziali  nel  mercato  al dettaglio. Il prezzo del servizio di terminazione offerto alle societa' controllate, collegate ed  alle divisioni commerciali dell'operatore mobile, dovra' pertanto essere uguale a quello offerto agli operatori terzi;
 iii)  con  riguardo  al  controllo  del prezzo di terminazione, l'Autorita'  ha  espresso  la  posizione  di confermare, in capo agli operatori   TIM  e  Vodafone,  l'obbligo  di  orientamento  al  costo attraverso  un  meccanismo  del  network  cap  che  prevede un valore obiettivo,  al  2007, del prezzo della terminazione di 8,70 centesimi di  euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilita' a costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione nel  periodo  di  applicazione  del network cap e' valutata in misura pari  al  15%.  La proposta di provvedimento prevede che al 1° giugno 2005  gli operatori TIM e Vodafone riducano il prezzo di terminazione di  tutte  le  chiamate  sulle proprie reti secondo il meccanismo del network cap ad un valore che, in ogni caso, non deve essere superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto;
 iv)  l'obbligo  di  orientamento al costo viene altresi' esteso all'operatore  Wind  con  l'applicazione del cd. delayed approach. In particolare, il prezzo massimo previsto, a valere dal 1° giugno 2005, e'  fissato  in  misura  pari  al  valore attualmente praticato dagli operatori  TIM  e  Vodafone, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto. L'imposizione  di  un  meccanismo  di network cap consente di ridurre tale valore nel periodo 2005-2007, prevedendo un valore obiettivo, da perseguire   nel   2007,   valutato  sulla  base  di  un  modello  di contabilita'  a  costi incrementali, tenendo conto delle specificita' dell'operatore,  stimato sempre dell'ordine di 8,70 centesimi di euro al minuto;
 v)  gli  operatori  di  rete  mobile  hanno  la possibilita' di articolare  il  prezzo  di terminazione su fasce orarie di picco e di fuori  picco,  nel  rispetto del predetto vincolo sul prezzo medio di terminazione;
 vi) in considerazione della differente posizione di mercato, ed in  particolare  del  recente ingresso sul mercato, nel provvedimento viene  inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo considerato, H3G all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;
 vii)  nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l'obbligo di  predisposizione  di un sistema di contabilita' regolatoria che, a partire  dall'esercizio  2005,  dovra'  essere  realizzato sulla base della  metodologia  a  costi  incrementali,  il provvedimento estende anche a Wind, dal 2005, tale obbligo con l'utilizzazione della stessa metodologia contabile. C.  La  posizione  espressa  dai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento.
 5.  Come  sopra esposto, le societa' Telecom Italia, TIM, Vodafone, Wind  e  H3G  hanno  espresso  le  proprie  argomentazioni attraverso memorie  scritte.  Alcune  di esse hanno fatto richiesta e sono state sentite in audizione. L'Autorita' ha altresi' sentito in audizione le seguenti    associazioni    dei    consumatori:   Lega   Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc.
 6.   Le  argomentazioni  delle  predette  societa'  riguardano,  in sintesi, principalmente i seguenti aspetti:
 a) la  sussistenza  dei  presupposti per l'adozione di una simile misura  in  materia  di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili;
 b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice;
 c) l'ambito  soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure da adottare con tale provvedimento temporaneo cautelare;
 d) il  valore  del  prezzo  massimo di terminazione da imporre in esito all'approvazione del provvedimento temporaneo cautelare;
 e) il  calendario  di  attuazione e la definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.
 a) la   sussistenza   dei   presupposti   per   l'adozione   di  un provvedimento cautelare.
 7.   In  merito  alla  sussistenza  dei  presupposti  per  l'azione cautelare,  parte  dei  soggetti  intervenuti (Tim, Vodafone) esprime perplessita'  in  merito  alla sussistenza di tali presupposti almeno per  la  presunta  assenza di circostanze straordinarie e la mancanza dei  requisiti di urgenza, sebbene un operatore (Tim) non si nasconda una  specifica situazione di criticita' derivata dal rinnovamento del Consiglio    dell'Autorita'   sovrapposto   all'eccezionale   impegno richiesto agli uffici per lo svolgimento delle analisi di mercato per la  transizione  dal  vecchio  al  nuovo  quadro regolamentare. Tim e Vodafone   ritengono   che   la   mancata  riduzione  del  prezzo  di terminazione   a  partire  dal  1° giugno  2003,  data  prevista  per l'applicazione del valore massimo (14,95 centesimi di euro al minuto) del  prezzo  di  terminazione dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa essere  considerata  presupposto  per  un intervento straordinario da parte  dell'Autorita',  atteso  che  tale  provvedimento non imponeva alcuna  riduzione,  ma  si  limitava ad indicare come ragionevole una riduzione  programmata del prezzo di terminazione del 20% nel biennio 2004-2005.  Peraltro  un  operatore sottolinea che nel periodo che va dal  1° giugno  2003 ad oggi, a fronte dell'invarianza nominale delle tariffe  di  terminazione,  si  e'  comunque  assistito,  per effetto dell'inflazione,  ad  una riduzione, in termini reali, di circa il 5% di  tali  valori.  Un  altro operatore (Wind) sostiene che la mancata riduzione  dei  propri  prezzi di terminazione nel biennio successivo all'approvazione  della  delibera  n. 47/03/CONS deriva dalla diversa forza economica del medesimo operatore, non notificato, nei confronti degli  altri operatori notificati cui tale provvedimento era rivolto. Infine,  H3G  ritiene corretto e necessario l'intervento cautelare da parte  dell'Autorita',  in considerazione del ritardo della riduzione dei prezzi della terminazione su reti mobili e della non applicazione della delibera n. 47/03/CONS.
 b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.
 8.  Con  riguardo all'ambito di applicazione del potere di adozione di un provvedimento cautelare, un operatore (Wind) ritiene che l'art. 12,  comma  6,  del  Codice  non  possa  applicarsi  a  misure  quali l'individuazione   dei   mercati   rilevanti,   l'identificazione  di operatori  aventi  significativo potere di mercati o l'imposizione di nuovi  obblighi regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato esclusivamente  al  fine  di  precisare e/o ulteriormente specificare obblighi  regolamentari gia' esistenti. Un altro operatore (Vodafone) ritiene   che  in  ogni  caso,  anche  nell'ambito  del  procedimento cautelare debba essere previsto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, un meccanismo di consultazione pubblica sulla proposta di provvedimento, proposta  che,  secondo  lo  stesso  operatore, non risulta contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento in esame.
 c) l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure.
 9.  In  merito  all'ambito  di  applicazione  delle  misure, alcuni operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che saranno contenute nel   provvedimento   temporaneo  cautelare  non  dovranno  contenere elementi   di  novita'  rispetto  agli  orientamenti  espressi  dalla delibera  n.  465/04/CONS,  sui quali, come riconosciuto dagli stessi operatori,  si  e'  svolto  un  ampio contraddittorio nel corso della consultazione pubblica. In tale ambito, tuttavia, due operatori (Tim, Vodafone) ritengono che quanto previsto dalla comunicazione di avvio, ovvero una riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali indipendentemente  dalla  rete  di  originazione  (fissa  o  mobile), costituisca  un  elemento  di  novita', in quanto, a loro parere, gli orientamenti   previsti   dalla   sunnominata   delibera   riguardano esclusivamente   il   mercato   della   terminazione  delle  chiamate fisso-mobile.   Inoltre,   gli  stessi  operatori  assumono  che  una eventuale  riduzione  dei  prezzi  di  terminazione mobile-mobile non comporterebbe  nessun  beneficio  nei confronti degli utenti; cio' in mancanza  di  una  specifica regolamentazione dei prezzi finali delle chiamate originate da rete mobile, prevista invece per quelle da rete fissa,  destinata  a ribaltare in maniera puntuale tali riduzioni nel prezzo finale.
 10.  In  tema di salvaguardia della concorrenza, i citati operatori ritengono che un intervento in tema di terminazione mobile-mobile, da un  lato,  non  sarebbe giustificato, stante l'elevata competitivita' del  mercato  radiomobile  nazionale, e dall'altro potrebbe provocare distorsioni competitive. Al contrario, Wind e H3G ritengono opportuno che   l'intervento  riguardi  anche  la  terminazione  mobile-mobile, sottolineando,  tra  l'altro,  come  l'Autorita',  nella  delibera n. 465/04/CONS,   abbia   gia'   identificato  un  unico  mercato  della terminazione  su  singola  rete mobile delle chiamate vocali ed abbia dimostrato  la  sostanziale  coincidenza  tra i costi di terminazione delle  chiamate  vocali originate da rete fissa e quelle originate da rete  mobile.  Rimane  tuttavia ferma la posizione da parte di uno di questi   operatori   (Wind)   circa   l'applicabilita'  delle  misure temporanee  ai  soli operatori sino ad ora notificati quali detentori di significativo potere di mercato.
 11.  Sempre  con  riguardo ai profili concorrenziali, due operatori (Tim  e  Vodafone)  ritengono  che  nel  caso  di  assoggettamento  a controllo  di  prezzo  del servizio di terminazione mobile-mobile, la differenziazione  dei livelli di controllo proposta dalla delibera n. 465/04/CONS  per  Tim e Vodafone, da una parte, e Wind, dall'altra, e l'assenza  di  obbligo  per  H3G,  non  risulterebbero giustificate e introdurrebbero   un'asimmetria   tra   i   prezzi   dei  servizi  di terminazione  (del  tutto  analoghi  e  speculari)  scambiati tra gli operatori. A parere di Tim e Vodafone, il differenziale di prezzo tra loro  e  Wind  non sarebbe sufficientemente motivato dalla differente dotazione spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota di  mercato  di Wind. Quest'ultima, secondo gli stessi operatori, non potrebbe  essere  a  questo  punto  considerata  come nuovo entrante, avendo  ricevuto  la  licenza  nel 1998. Wind non avrebbe quindi piu' alcun titolo per godere ancora di quelle misure asimmetriche (assenza di  obblighi  regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione fisso-mobile,  condizioni  agevolate  per il roaming nazionale, etc.) fino   ad  ora  usufruite.  Sempre  per  gli  stessi  operatori,  una condizione  di  asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe quindi  una  ingiustificata sovvenzione a favore di Wind e metterebbe in discussione il «principio di simmetria» sino ad ora adottato nella sottoscrizione  degli  accordi  di  interconnessione  mobile-mobile e giustificato dalla natura del servizio.
 12.  A quest'ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G sottolineano che  la  scelta  della «reciprocita» nei contratti sia tuttavia stata loro imposta dagli operatori con maggiore forza di mercato.
 d) il valore del prezzo massimo di terminazione.
 13.   In  merito  allo  specifico  valore  del  prezzo  massimo  di terminazione sulle singole reti mobili sono state espresse, sempre in sintesi,   le   seguenti   considerazioni.   In  primo  luogo,  viene sottolineato  da  un  operatore (Vodafone) che il riferimento, per la misura  di  riduzione,  alla  rilevazione  (benchmark)  IRG  non puo' sostituirsi  al criterio di orientamento al costo. Viene aggiunto dal medesimo   operatore   che  i  propri  dati  di  costo  per  il  2003 risulterebbero  coerenti  con  quelli  del  benchmark  IRG laddove si restringa  lo  stesso  ai  Paesi  UE15  ed  all'area  Euro. Peraltro, l'operatore sostiene che il benchmark cosi' valutato mostra una media pari  rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro al minuto che non  sarebbe  molto  distante  dal prezzo attualmente praticato dallo stesso  (14,95  centesimi  di  euro  al minuto); l'elevato valore del prezzo medio nazionale avrebbe poi origine nei valori di terminazione di  Wind  e  H3G,  tra i piu' alti d'Europa. Un altro operatore (Tim) ritiene  che i livelli delle tariffe di terminazione da applicarsi in via    temporanea    cautelare    dovranno,   eventualmente,   essere corrispondenti a quanto previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia 12,60  centesimi  di  euro  al  minuto  per  Tim  e  Vodafone e 14,95 centesimi di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di una   attenta  ed  articolata  analisi,  gli  operatori  hanno  fatto affidamento  per le proprie pianificazioni delle scelte commerciali e degli investimenti. Un terzo operatore (Wind) ritiene che i benchmark tariffari  possano  fornire utili indicazioni in merito al livello di prezzo, in particolare nel caso in cui le informazioni desumibili dai sistemi  di  contabilita'  regolatoria degli operatori notificati non siano considerate soddisfacenti.
 14.  Inoltre,  alcuni  operatori  (Vodafone  e  Wind) ritengono che debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le misure di lungo periodo   quali   la   definizione   e   durata   del  meccanismo  di programmazione  pluriennale  (network  cap)  ed i valori finali dello stesso  meccanismo;  secondo un altro operatore (Tim) dovra' comunque essere  confermato il principio in base al quale i tre operatori Tim, Vodafone e Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind obietta peraltro  che  questa  misura  risulta eccessivamente penalizzante in quanto comporterebbe una riduzione di oltre il 50% in due anni.
 e) la   definizione   del  periodo  di  vigenza  del  provvedimento cautelare.
 15.  Vodafone  ha evidenziato l'importanza di definire, nell'ambito del  provvedimento  temporaneo cautelare, il periodo di vigenza dello stesso  provvedimento,  e  contestualmente i tempi di conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS.
 16.  Quanto  al  calendario di attuazione delle misure previste dal provvedimento  cautelare,  due  operatori (Vodafone e Telecom Italia) ritengono che i tempi tecnici necessari per implementare le modifiche di  prezzo  e  gli adempimenti in tema di comunicazioni di variazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali non consentano di applicare tale  misura prima di novanta giorni dall'adozione del provvedimento, anche  se  uno  di  questi  operatori  ipotizza  la  possibilita'  di contrarre i tempi sino al 1° ottobre 2005. D. Le valutazioni dell'Autorita'. I) Le ragioni e la fisionomia essenziale dell'intervento.
 La  sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni di urgenza.
 17.  In  via  preliminare,  l'Autorita'  rileva  la  sussistenza di condizioni   di   straordinarieta'  e  di  urgenza  tali  da  esigere l'adozione di un provvedimento cautelare.
 18.   Secondo   quanto  previsto  dal  nuovo  Quadro  regolamentare comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n. 259  del  1° agosto  2003  (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad esempio  l'individuazione  di un mercato rilevante, l'identificazione di  un'impresa  (o piu) avente (i) significativo potere in un mercato rilevante,  o  infine  l'imposizione,  modifica  o revoca di obblighi regolamentari  in  capo ad imprese detentrici di significativo potere di   mercato,   viene   effettuata  a  seguito  di  una  laboriosa  e approfondita  procedura,  descritta  ai  commi 3 e 4 dell'art. 12 del codice.  Tale  procedura  prevede  che  la proposta di provvedimento, oltre  che  essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale, venga  comunicata  alla  Commissione  europea  ed  alle  Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l'art. 12, comma 6,  prevede  altresi' che «in circostanze straordinarie, l'Autorita', ove  ritenga  che  sussistano  motivi  di  urgenza,  in  deroga  alla procedura  di  cui  ai  commi  3  e  4,  al  fine di salvaguardare la concorrenza  e  tutelare  gli  interessi  degli utenti, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in  coerenza  con  le  disposizioni del codice». L'Autorita', qualora intenda  avvalersi  di  tale  potere, deve comunicare «immediatamente tali   provvedimenti,   esaurientemente  motivati,  alla  Commissione europea  e  alle  Autorita'  di  regolamentazione  degli  altri Stati membri.  La  decisione  dell'Autorita'  di  estendere  il  periodo di efficacia  dei  provvedimenti cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».
 19. Orbene, l'Autorita' ritiene che nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l'adozione di un provvedimento   temporaneo  cautelare  nel  mercato  nazionale  della terminazione  di chiamate vocali su singole reti mobili nei confronti dei  seguenti  operatori:  Tim, Vodafone, Wind e H3G. Cio' in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
 20.   Va  innanzitutto  dato  conto  della  straordinarieta'  della situazione in essere.
 In  primo  luogo,  l'Autorita'  evidenzia  che,  come gia' rilevato nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ma anche e prima ancora in quella  n.  47/03/CONS, le attuali tariffe di terminazione sulle reti mobili  appaiono suscettibili di un ben maggior grado di orientamento ai costi.
 21. Al fine di valutare l'eccezionalita' e la gravita' dell'attuale situazione   vale   osservare   come   tali   tariffe  risultino,  in particolare,  per  entrambi  gli  operatori  gia'  notificati  (Tim e Vodafone),  superiori  ai  costi  derivanti  dalla  loro contabilita' regolatoria  gia'  a  partire da quella dell'anno 2001. La tariffa di terminazione  del  terzo  operatore,  Wind,  assume poi livelli anche maggiori,  se  si  pensa  che  attualmente tale valore risulta essere superiore  a  18  centesimi  di  euro  al  minuto, a fronte dei 14,95 centesimi  di euro praticati da Tim e Vodafone. Siffatte circostanze, in  un contesto in cui i costi tendono dinamicamente a decrescere, si traduce in un incremento, nel tempo, della forbice tra prezzi e costi del  servizio  di terminazione su rete mobile, a tutto detrimento del benessere dei consumatori e della salvaguardia della concorrenza.
 22.   Questa   considerazione  e'  avvalorata,  in  secondo  luogo, dall'analisi  del  contesto  internazionale.  L'Autorita'  ha infatti verificato  che lo scostamento rispetto alla media europea dei prezzi di  terminazione praticati dai predetti operatori si e' sensibilmente incrementato  nel  corso  del  2005 ed ha raggiunto valori gravemente significativi,   non   giustificati  da  circostanze  specifiche  del contesto  nazionale.  Cio' e' dimostrato dalle rilevazioni effettuate dalla  Commissione  in  occasione  del X Rapporto sull'attuazione del quadro normativo nelle comunicazioni elettroniche, nonche' confermato dalle analisi condotte dal Gruppo europeo dei regolatori indipendenti (IRG),    le    quali    mostrano    come   tali   prezzi   risultino significativamente  piu'  elevati  rispetto  alla  media  europea. In particolare,  la  piu' recente rilevazione effettuata dall'IRG rileva che,  per  ail  mese  di febbraio 2005, il differenziale tra i prezzi praticati  dagli  operatori  nazionali  e  quelli  medi  rilevati nei venticinque Paesi appartenenti all'Unione europea si e' ulteriormente accresciuto  rispetto  ad  un'analoga  rilevazione  effettuata  dallo stesso  organismo  nel  2004. La media europea relativa all'anno 2005 (valutata   dall'Autorita'   a  partire  dai  dati  forniti  dall'IRG considerando  il prezzo di terminazione medio, per ciascun Paese, dei soli   operatori  notificati(1)  ed  escludendo  da  tale  media  gli operatori italiani) si attesta ad un valore pari a 12,15 centesimi di euro  al  minuto,  mentre,  nel luglio 2004, il corrispondente valore risultava  pari a 13,03 centesimi di euro al minuto. La media europea risulta,  quindi,  diminuita del 6,8% nel corso dell'ultimo anno; per contro, il valore italiano e' rimasto costante (dal 1° giugno 2003) e pari a 14,95 centesimi di euro al minuto relativamente agli operatori TIM  e  Vodafone.  La  differenza tra il livello di prezzo italiano e quello medio europeo si e' quindi ulteriormente accresciuta, passando da 1,92 a 2,80 centesimi di euro tra il 2004 ed il 2005. A differenza di  quanto  rilevato  da alcuni operatori, inoltre i risultati teste' esposti sostanzialmente non mutano se si considera un diverso insieme di  Paesi  membri:  sia  che  si  considerino i quattro Paesi europei comparabili  per  dimensione del mercato all'Italia (Francia, Spagna, Regno  Unito  e  Germania), ovvero i Paesi Euro 15, nel 2005 la media europea,  calcolata  secondo  la  sopra  esposta metodologia, risulta essere  rispettivamente  pari  a  12,30  e 12,36 centesimi di euro al minuto.  Vale  inoltre  rilevare che nello stesso periodo l'operatore Wind  ha  mantenuto costante il proprio prezzo di terminazione che si attesta,  come  detto,  a  valori superiori a 18 centesimi di euro al minuto.  Anche  per  tale  operatore  valgono,  quindi,  le notazioni precedenti.
 23.  Va  altresi'  ricordato  che  taluni  operatori nazionali sono integrati  a  livello europeo: non appare pertanto giustificato che i prezzi  dagli  stessi  praticati  in  sede nazionale si discostino in misura cosi' significativa da quelli praticati dai medesimi operatori in  altri  Paesi  europei. Lo scostamento rispetto alla media europea incide, inoltre, in modo rilevante sulla spesa sostenuta dagli utenti finali,   comportando   una   situazione  differenziale  rispetto  ai consumatori europei che, come detto, non trova alcuna giustificazione rispetto ai parametri di costo sottostanti di fornitura del servizio.
 24.  Per quanto piu' specificatamente riguarda i sussistenti motivi di  urgenza,  l'Autorita'  deve premettere che le misure di riduzione dei  prezzi  di  terminazione  delle  chiamate vocali proposte, quale semplice  orientamento, nella delibera n. 465/04/CONS, non potrebbero essere   deliberate   prima   della   fine   del  2005.  Infatti,  il completamento  del  procedimento  di cui alla delibera prevede, oltre alle   attivita'   ancora  necessarie  al  fine  del  perfezionamento dell'analisi  di  mercato,  che  lo  schema  di  provvedimento,  come modificato  in  esito alla procedura di consultazione pubblica, venga inviato  all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, che adotta  un  parere  entro  quarantacinque  giorni,  e notificato alla Commissione  europea.  L'adozione  finale  del  provvedimento  potra' essere   effettuata  solo  trascorso  un  mese  dalla  notifica  alla Commissione  europea  oppure, qualora la stessa Commissione ne faccia richiesta, entro ulteriori due mesi.
 25.  Sempre con riguardo alle motivazioni di urgenza, vale ribadire che  la  proposta  di  provvedimento di cui alla delibera 465/04/CONS prevedeva l'applicazione di misure di riduzione del prezzo massimo di terminazione  gia' a partire dal 1° giugno 2005. Inoltre, nell'ambito della   delibera   n.  47/03/CONS,  l'Autorita'  aveva  previsto  una riduzione  tariffaria,  poi  non  attuata, del 10% annuo per gli anni 2004-2005. In un contesto, quale quello appena delineato, l'Autorita' non  puo'  non  ravvisare l'esistenza di straordinarie circostanze di urgenza a tutela degli interessi affidati alle sue cure.
 26.  Con  riguardo alla salvaguardia della concorrenza, l'Autorita' osserva  che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate  sia  da reti fisse che da reti mobili riveste una notevole importanza  per  gli  operatori  mobili  nuovi entranti. Essa infatti consente  a  questi ultimi di competere in modo piu' efficace con gli operatori  mobili  maggiori,  che  sempre  piu' spesso offrono prezzi finali  particolarmente  vantaggiosi  per le chiamate on-net (e cioe' originate e terminate sulla stessa rete mobile). Si consideri che gli operatori mobili con maggior numero di utenti possono offrire servizi finali  di  chiamata  verso  gli utenti della propria rete con prezzi piu'  vantaggiosi (la c.d. «terminazione interna» non risulta infatti regolata)  rispetto  a  quelli forniti dagli operatori di rete, per i quali  il costo di terminazione rappresenta una componente importante dei  costi  sottostanti. Il beneficio pro-concorrenziale derivante da una  riduzione  dei  valori  di  terminazione  si  manifesta, quindi, evidente.
 27.  Relativamente  ai benefici per l'utenza, l'Autorita' stima che una riduzione dei prezzi massimi di terminazione degli operatori Tim, Vodafone  e  Wind,  nei  termini disposti dal presente provvedimento, possa  consentire  un  risparmio  su  base  annua  per gli utenti che effettuano  chiamate  fisso-mobile  di  almeno  260  300  milioni  di euro(2).  Vale  sottolineare  che tale stima risulta prudenziale, sia perche'  non  considera  i  potenziali incrementi di traffico (stante l'aumento  del  numero  di  utenti di rete mobile) relativi agli anni 2004  e  2005,  sia perche' la competizione portera' ad una riduzione anche  dei  prezzi  dei  servizi fisso-mobile offerti dagli operatori alternativi.  Si  consideri  altresi'  che  sulla base del dato sopra esposto   un   rinvio  di  circa  sei  mesi  della  riduzione  (quale discenderebbe   dalla  mancata  adozione  dell'iniziativa  cautelare) comporterebbe   una   maggiore  spesa  per  gli  utenti  dei  servizi fisso-mobile di almeno 150 milioni di euro, e dunque un impoverimento collettivo  di  fatto  insuscettibile di riparazione. E va da se' che discorso   del  tutto  analogo  vale  per  i  benefici  che  l'utenza conseguirebbe  sul  versante  della  direttrice mobile-mobile (su cui cfr.   specialmente  infra,  n.  33).  Le  precedenti  considerazioni dimostrano  come  l'intervento  dell'Autorita' dia conto delle giuste esigenze  di  tutela  dell'utenza  evidenziate dalle associazioni dei consumatori   nel  corso  delle  audizioni.    28.  Alla  luce  delle precedenti  considerazioni, l'Autorita' ritiene dunque che sussistano circostanze  straordinarie  e  motivazioni di urgenza tali da rendere necessario un intervento cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 12,   comma   6  del  codice,  finalizzato  alla  salvaguardia  della concorrenza e alla tutela degli interessi degli utenti.
 L'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare.
 29.  Con  riguardo  all'ambito di applicazione e ai presupposti del provvedimento cautelare, l'Autorita' osserva come l'art. 12, comma 6, del  codice, nel prevedere la possibilita' di derogare alle procedure di  cui  ai  commi  3 e 4, non pone alcuna limitazione in merito alle tipologie    di    intervento   regolamentare   assumibili   mediante provvedimenti  temporanei  cautelari:  in  particolare,  la legge non esclude   dall'area   delle   iniziative   possibili   aspetti  quali l'identificazione  del  mercato  rilevante  ovvero  l'identificazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e quel che piu'  importa  in  questa  sede tanto meno esclude la possibilita' di interventi sui prezzi.
 30.  Nel  caso  di  specie,  inoltre, l'identificazione del mercato rilevante   e   l'individuazione   degli   operatori   detentori   di significativo  potere  di mercato che vengono operate sono pienamente coerenti   con   le   indicazioni  fornite  dalla  Commissione  nella raccomandazione sui mercati rilevanti(3). Non guasta ribadire poi che il  provvedimento  in  esame  introduce  misure  che  la  delibera n. 465/04/CONS gia' prevedeva di applicare a partire dal 1° giugno 2005, e  che  la  relativa  proposta di provvedimento e' stata sottoposta a consultazione  pubblica  nazionale.  Le stesse misure sono infine del tutto  coerenti  con le risultanze emergenti dall'analisi in corso di svolgimento  da  parte  degli  uffici di questa Autorita' relativa al mercato interessato. L'ambito soggettivo ed oggettivo delle misure.
 31.  L'Autorita', in coerenza con quanto proposto nell'ambito della delibera  n.  465/04/CONS,  ritiene che l'imposizione immediata di un obbligo  di controllo di prezzo sull'operatore H3G, alla luce del suo recente  ingresso  sul  mercato,  della sua ancora ridotta base degli utenti,  della  necessita'  di salvaguardare il livello degli ingenti investimenti   effettuati   e   della   sua  situazione  finanziaria, risulterebbe  un  onere  eccessivo  per  tale  operatore,  onere  che potrebbe  pregiudicare  quindi  la  sua possibilita' di sviluppare la propria  rete e la propria base di utenza e di consolidare la propria situazione   finanziaria.   Tale  onere,  qualora  imposto,  potrebbe compromettere  lo  sviluppo  di  tale  operatore,  e, in prospettiva, ridurre  gli  operatori  operanti nel mercato, a discapito, in ultima analisi,  della  salvaguardia  della concorrenza e della tutela degli utenti.  Tali considerazioni giustificano pertanto la non imposizione delle  misure  di  controllo  di  prezzo  in esame all'operatore, per quanto  notificabile  nei  termini  di  cui  all'art.  1 del seguente dispositivo,   riservandosi   l'Autorita'  di  poter  rivedere  dette conclusioni  secondo  le  modalita' previste dalle norme vigenti, una volta  conclusa  l'analisi del relativo mercato ed in ogni caso entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
 32.  Venendo  ad  esaminare  l'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento   cautelare,  coerentemente  con  l'individuazione  del mercato   della  Commissione,  nonche'  con  l'analisi  del  contesto nazionale    svolta   dall'Autorita'   nell'ambito   della   delibera 465/04/CONS,  occorre  ritenere  che  la  misura  debba  investire la terminazione  di  tutte le chiamate vocali su rete mobile, siano esse effettuate  da  rete  fissa  ovvero da rete mobile(4). D'altra parte, come  argomentato  nella  citata  delibera di consultazione pubblica, tale  mercato  non  appare, alla luce della struttura della domanda e dei  costi(5),  suscettibile di segmentazione nelle due direttrici di traffico.
 33.  Non  appare inoltre condivisibile quanto evidenziato da alcuni operatori circa la non trasferibilita' all'utenza finale di riduzioni nelle tariffe di terminazione delle chiamate relative alla direttrice mobile-mobile.  Infatti, se e' vero che a differenza della direttrice fisso-mobile  l'Autorita', per la parte mobile-mobile, non dispone di un  potere  tariffario  che  consenta  alle  riduzioni  di  prezzo di trasferirsi  automaticamente  sui  valori pagati dagli utenti finali, non  va pero' dimenticato che una diminuzione del costo del servizio, anche   in  presenza  di  strutture  di  mercato  concentrate,  tende spontaneamente  a  riflettersi  sui prezzi finali: a maggior ragione, se,  come  evidenziato  dagli  operatori,  il  mercato  nazionale dei servizi  finali  di comunicazione radiomobile e' caratterizzato da un certo   grado  di  competizione.  Peraltro,  posto  che  l'intervento cautelare  dell'Autorita'  si  sostanzia  nella previsione di tariffe massime  di interconnessione, non si puo' escludere che gli operatori di    telefonia   mobile,   nell'esercizio   della   loro   autonomia contrattuale, addivengano - nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed  in  particolare quelle in materia di concorrenza - a pattuire tra loro  l'applicazione  di  livelli  di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento.   In conclusione anche rispetto al  servizio finale mobile-mobile e' del tutto ragionevole prevedere, quale  effetto  sufficientemente immediato del presente provvedimento cautelare, quello della riduzione dei relativi prezzi agli utenti. Il valore del prezzo massimo di terminazione.
 34.  Quanto  alla determinazione dello specifico livello del prezzo massimo  di  terminazione  sulle  singole  reti  mobili,  l'Autorita' osserva quanto segue. La delibera n. 465/04/CONS aveva previsto, come orientamento, l'applicazione di una prima riduzione di prezzo per gli operatori  Tim,  Vodafone  e Wind al 1° giugno 2005. Relativamente ai primi  due  operatori,  il prezzo massimo di terminazione a tale data era stato subordinato al consolidamento del modello di contabilita' a costi  incrementali,  proposto  a  consultazione nell'allegato B1, ed alla  relativa  determinazione  del valore obiettivo al 2007, stimato nella  stessa  delibera  pari  a 8,70 centesimi di euro al minuto. In ogni  caso,  l'Autorita'  aveva  rilevato che il valore del prezzo di terminazione  alla  data  del  1° giugno  2005  non sarebbe risultato superiore  a  12,60  centesimi  di euro al minuto, e che a partire da tale  data  sarebbe  stato  introdotto  un  meccanismo  di  riduzione programmata  di  tale valore. Ora, in considerazione del fatto che il procedimento di analisi di mercato di cui alla summenzionata delibera non  si  e'  ancora  concluso,  e quindi il modello di contabilita' a costi incrementali non risulta ancora completato, l'Autorita' ritiene che,  ai fini del presente provvedimento, risulti appropriato fissare il  prezzo  di  terminazione  partendo  dal  valore  massimo di 12,60 centesimi  di  euro  al minuto previsto a partire dal 1° giugno 2005. Cio'  in  considerazione  sia della natura temporanea e cautelare del presente   intervento,   sia   del   fatto  che  tale  misura  appare sufficientemente  idonea  a  consentire  il  perseguimento  dei sopra illustrati  obiettivi  di  salvaguardia della concorrenza e di tutela degli  interessi  degli  utenti. Come rilevato dall'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato nel proprio parere (vedi infra n. 58),  peraltro,  il  valore di prezzo massimo deve tenere conto dello scostamento  temporale  determinato  dal fatto che la misura in esame prendera'  effetto  solo  dal  1° settembre 2005, e non dal 1° giugno 2005. Tenendo conto allora della percentuale di riduzione programmata (network   cap),   prevista   come  orientamento  nella  delibera  n. 465/04/CONS,  e  applicandola  all'evidenziato  scostamento temporale pari  a tre mesi, l'Autorita' ritiene appropriato fissare, a far data dal  1° settembre  2005,  il  prezzo  massimo di terminazione per gli operatori  Tim  e  Vodafone  al  valore di 12,10 centesimi di euro al minuto.
 35.  Il valore cosi' identificato risulta, inoltre, coerente con il benchmark   internazionale.  Infatti,  come  indicato  al  precedente paragrafo  22,  la  media  europea  al febbraio  2005  del  prezzo di terminazione  considerata,  sui diversi insiemi di Paesi, non risulta compresa  tra  12,15  e  mai  superiore  a 12,36 centesimi di euro al minuto.  In  secondo  luogo,  come  esposto al paragrafo 2, i dati di contabilita'  regolatoria  confermano nella media la coerenza di tale valore con i costi sottostanti.
 36.  Per  quanto  attiene  a Wind, l'Autorita' intende analogamente definire  il  relativo  prezzo  massimo  di terminazione a partire da quello  individuato nella delibera 465/04/CONS, ossia 14,95 centesimi di  euro  al  minuto,  sulla base dell'applicazione del principio del «delayed  approach» a far data dal 1° giugno 2005. Considerato quanto esposto  al  punto  34  relativamente  alla necessita' di tener conto dello  scostamento  temporale trimestrale rispetto alla prevista data del  1° giugno  2005,  l'Autorita' ritiene appropriato fissare, a far data  dal  1° settembre  2005,  il prezzo massimo di terminazione per l'operatore Wind al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
 37.  La contestuale riduzione della tariffa di terminazione di Tim, Vodafone  e  Wind  appare  idonea,  invero, ad evitare il verificarsi degli  effetti  distorsivi della concorrenza che si potrebbero invece determinare  nel  caso  in cui si mantenesse costante il valore della terminazione di Wind. D'altra parte, il mantenimento, nell'immediato, di una differenza tra i prezzi massimi di Tim e Vodafone da una parte e  Wind  dall'altra  consente  di garantire una certa gradualita' nel processo   di   riduzione   di   tale  differenziale,  gia'  previsto dall'Autorita'  nell'ambito  della  delibera  n.  465/04/CONS  e che, secondo l'orientamento ivi espresso, dovrebbe annullarsi entro l'anno 2007.
 38.  In  conclusione, l'Autorita' intende fissare il prezzo massimo di  terminazione  degli  operatori  Tim,  Vodafone  e Wind ai livelli massimi  indicati  che risultano coerenti con quelli gia' a suo tempo previsti dalla delibera n. 465/04/CONS. Peraltro, va osservato come i prezzi  massimi  di  terminazione a far data dal 1° giugno 2005 ed il relativo  meccanismo  di riduzione programmata cosi' individuati sono da  tempo  noti,  ancorche'  come orientamento, agli operatori e sono stati    oggetto   di   ampia   partecipazione,   nell'ambito   della consultazione,  da  parte  degli  operatori  medesimi. L'Autorita' si riserva   comunque   di   rivedere   tali  valori  sulla  base  delle informazioni  di  contabilita' regolatoria che saranno disponibili al momento della conclusione dell'analisi del mercato in esame. II) La definizione complessiva delle misure cautelari.
 39.  Alla  luce  delle  considerazioni fin qui esposte, l'Autorita' ritiene  necessario  approvare un provvedimento temporaneo cautelare, ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 12, comma 6 del codice, che fissi,   a  partire  dal  1° settembre  2005,  i  prezzi  massimi  di terminazione  delle  chiamate  vocali  originate  dalle  reti fisse e mobili  e  terminate  sulle singole reti mobili degli operatori TIM e Vodafone,  in  quanto  operatori  dotati  di  significativo potere di mercato   sulle   proprie  reti.  Inoltre,  l'Autorita'  intende,  al contempo,  designare  gli  operatori  Wind  ed H3G quale detentori di significativo  potere  di  mercato  sul mercato delle chiamate vocali terminate  sulla  propria  rete,  imponendo  a  Wind  un  obbligo  di controllo  di  prezzo,  in  termini  di valore massimo della relativa tariffa  di terminazione. H3G non e' invece sottoposta a quest'ultima misura, per le ragioni esposte al paragrafo 31.
 40.  L'Autorita'  sottolinea che siffatto intervento non pregiudica in  alcun  modo  l'applicazione  del  nuovo quadro comunitario. Nelle more,  infatti,  del  completamento  del  procedimento  di  cui  alla delibera  n.  465/04/CONS,  tale  intervento  di natura eccezionale e temporanea  e'  anticipatore  di  alcune  disposizioni  gia' previste dall'Autorita'  a partire dal 1° giugno 2005 nell'ambito della stessa citata delibera (v. supra, n. 4), le quali sono state gia' sottoposte ad una consultazione nazionale.
 41.  Relativamente  alle specifiche misure da introdurre attraverso il  presente  provvedimento  si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta   necessario  pervenire,  a  titolo  provvisorio  ed  in  via d'urgenza,  alla  identificazione  del mercato rilevante nonche' alla identificazione  degli operatori detentori di significativo potere di mercato  nei  mercati  individuati.  Concordemente  alle  valutazioni espresse dall'Autorita' nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS, ed in  accordo  con  l'orientamento  della  Commissione  definito  nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorita' procede, pertanto, a:
 i)  individuare  quattro  mercati  rilevanti  corrispondenti alla terminazione delle chiamate vocali, originate da reti fisse e mobili, sulle  reti  di ciascun operatore mobile operante allo stato operante in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;
 ii)  identificare  ciascun  operatore (Tim, Vodafone, Wind e H3G) quale  detentore  di  significativo  potere  di  mercato sul relativo mercato rilevante.
 42.  In  merito  alla  misura  di  cui  al sub i), l'Autorita', con riferimento  ai  paragrafi  82-86  dell'allegato «B» alla delibera n. 465/04/CONS,  che  devono  intendersi ripresi integralmente in questa sede,  ribadisce  che  l'individuazione  del  mercato  rilevante come mercato della terminazione vocale su ogni singola rete mobile risulta pienamente  coerente  con  quanto  indicato  dalla  Commissione nella Raccomandazione  sui  mercati rilevanti. Tale definizione, cosi' come espressamente  individuato  nella  Raccomandazione  ed  esposto nella citata  delibera  di  avvio  della  consultazione  pubblica,  risulta comprensiva  di  quanto  specificato nella comunicazione di avvio del procedimento,  laddove  si  intende per terminazione vocale l'insieme delle  chiamate  vocali  terminate sulle singole reti degli operatori mobili e originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.
 43.  In  merito  alla  misura  di  cui  al sub ii), l'Autorita', in coerenza  con  quanto  indicato al paragrafo 128 dell'allegato B alla delibera  n.  465/04/CONS, ritiene di identificare gli operatori Tim, Vodafone,  Wind ed H3G come individualmente dominanti nella fornitura dei servizi di terminazione vocale sulle proprie reti. Cio' alla luce dell'analisi  svolta  nei paragrafi 87-127 del summenzionato allegato B,  che  in  questa  sede  devono  intendersi  integralmente ripresi. Occorre  al  riguardo  osservare  che anche tale individuazione degli operatori  dotati di significativo potere di mercato risulta coerente con  quanto  indicato  dalla  Commissione  nella  Raccomandazione sui mercati rilevanti.
 44.  Alla  luce  dell'individuazione  dei mercati rilevanti e della designazione  degli operatori mobili quali detentori di significativo potere  di  mercato  nelle  singole  reti mobili, l'Autorita' ritiene quindi   necessario   porre   in   capo   agli  operatori  dotati  di significativo  potere  di  mercato,  in via cautelare e temporanea, i seguenti obblighi:
 iii)  per  Tim  e Vodafone, la conferma dell'obbligo di controllo del  prezzo  massimo  di  terminazione  delle  chiamate  vocali sulle proprie  reti  mobili,  e  la  fissazione, a partire dal 1° settembre 2005,  dello  stesso  prezzo  al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto;
 iv)  per Wind, l'imposizione dell'obbligo di controllo del prezzo massimo  di  terminazione  delle  chiamate  vocali sulla propria rete mobile,  e  la  fissazione,  a  partire  dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
 45.   In   merito   all'obbligo   di   trasparenza  previsto,  come orientamento, dalla delibera n. 465/04/CONS, l'Autorita', considerata la  natura del presente provvedimento, ritiene che tale obbligo possa sostanziarsi,  in  applicazione  delle  misure,  in una comunicazione all'Autorita'  ed  agli operatori interconnessi del prezzo massimo di terminazione.
 In  relazione  ai  rimanenti obblighi regolamentari, l'Autorita' si riserva  di  intervenire  in  esito  al completamento dell'analisi di mercato.  Nelle  more della puntuale definizione degli altri obblighi di  natura  regolamentare,  come avverra' all'esito della conclusione dell'analisi  di  mercato, gli operatori notificati sono naturalmente tenuti  al  rispetto  del  regime regolamentare vigente in materia ed all'adozione   di   comportamenti  coerenti  con  il  rispetto  della concorrenza,    con   particolare   riferimento   all'attuazione   di comportamenti non discriminatori.
 46.  In  ragione  della natura cautelare del provvedimento, e della necessita'  che  lo  stesso  entri  in  vigore  nel  piu' breve tempo possibile,  l'Autorita' ritiene di fissare il 1° settembre 2005 quale data di applicazione dei prezzi di terminazioni disposti dal presente atto.  Pertanto,  nel  sottolineare  la  necessita' che gli operatori riducano  i  tempi tecnici necessari per l'attuazione delle modifiche tariffarie,  si  ritiene  altresi' necessario disporre che gli stessi operatori  comunichino  i  nuovi  prezzi  in adempimento del presente provvedimento  entro  cinque  giorni  dalla notifica del medesimo, al fine   di   consentire   agli   operatori   che  offrono  servizi  di comunicazione   finale   verso   le   reti  mobili,  con  particolare riferimento  a Telecom Italia, di adeguare i propri prezzi finali per la  data  del  1°  settembre  2005,  e  di fornire comunicazione agli utenti,  con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice.
 47.  In  merito  alla definizione, da parte degli operatori mobili, dei  nuovi  prezzi  di  terminazione,  si osserva che, data la natura cautelare  ed  urgente del presente provvedimento, appare ragionevole che  gli  stessi  operatori  determinino un prezzo indipendente dalla fascia  oraria  (c.d. tariffa «flat») nel rispetto dei valori massimi disposti.  Tuttavia,  qualora un operatore intendesse avvalersi della facolta'  di  articolare  il prezzo in fascia oraria di picco e fuori picco,  sulla  base  del  paniere di traffico terminato sulla propria rete  e  nel  rispetto  del  valore  massimo,  l'Autorita' al fine di conseguire l'obiettivo della immediata entrata in vigore delle misure in esame, ritiene ragionevole acconsentire che, in via straordinaria, gli   operatori  possano  fare  uso  del  gradiente  tariffario  gia' utilizzato  per  la  determinazione  dei  prezzi  articolati su fasce orarie. Cio' permettera' di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori  mobili  che  intenderanno  articolare il proprio prezzo di terminazione  in  fasce  orarie.  Pertanto l'Autorita' ritiene che il termine  di  cinque  giorni  per  la  comunicazione  dei nuovi prezzi risulti   congruo   in   relazione   alla   finalita'   del  presente provvedimento  nonche'  agli  adempimenti  tecnici  da  svolgere  nel periodo  indicato.  Inoltre  l'Autorita'  ritiene  il  termine del 1° settembre  2005  risulti adeguato per l'implementazione sulle reti di ciascun operatore mobile dei nuovi prezzi di terminazione.
 48.  In  relazione  alle modifiche dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile  originate  dagli  utenti  di Telecom Italia, si osserva quanto  segue.  Telecom Italia, deve adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della delibera  n.  47/03/CONS  e  deve altresi' fornire comunicazione agli utenti,  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 70 del Codice, con un preavviso  di almeno trenta giorni rispetto alla data di applicazione dei  nuovi  prezzi. Considerato il ridotto periodo temporale compreso tra  la  data  di  comunicazione  da parte degli operatori mobili dei nuovi  prezzi  di  terminazione  e la data del 1° agosto 2005, giorno ultimo   per   la  pubblicazione  dei  nuovi  prezzi  delle  chiamate fisso-mobile  di Telecom Italia, ne consegue che nella riformulazione dei   prezzi   delle  chiamate  fisso-mobile  si  dovrebbe  mantenere inalterata  l'attuale  struttura  dei  prezzi adeguando gli stessi in misura  proporzionale  all'entita'  delle  riduzioni  dei  prezzi  di terminazione  su  rete  mobile,  ferme  restando  le  riduzioni  gia' previste  dal  vigente sistema di price cap (delibera n. 289/03/CONS) per  la  quota di spettanza (c.d. retention) dell'operatore medesimo. Cio'  consentira'  una  piu'  rapida  definizione ed approvazione dei prezzi  fisso-mobile  dell'operatore  Telecom  Italia,  al  fine  del rispetto  della  data  di entrata in vigore delle misure disposte dal presente provvedimento, fissata al 1° settembre 2005.
 49.  Le  misure  di cui al presente provvedimento sono, ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  12,  comma  6,  del Codice, temporanee e cautelari,  e  saranno vigenti sino al completamento del procedimento di  analisi  di  mercato  e  di  imposizione, modifica o revoca degli obblighi  regolamentari  avviato  con  la  delibera  n.  465/04/CONS, completamento previsto entro la fine del mese di gennaio 2006. Questa previsione  risulta  basata  sui  tempi  presumibili di completamento dell'analisi  di  mercato,  nonche' sulla necessita' di sottoporre lo schema   di  provvedimento  finale  alle  valutazioni  dell'Autorita' garante  delle concorrenza e del mercato, della Commissione europea e delle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, secondo le   vigenti   tempistiche.  Sulla  base  delle  risultanze  di  tale procedimento,  le misure di controllo di prezzo previste dal presente provvedimento  saranno  confermate  o  modificate.  In ogni caso, gli effetti del presente provvedimento cesseranno al piu' tardi alla data del 31 gennaio 2006. III) L'impatto della regolamentazione.
 50.  In merito all'impatto dell'intervento regolamentare oggetto di illustrazione   l'Autorita'   osserva   quanto  segue.  Con  riguardo all'assetto   concorrenziale,  merita  di  essere  ribadito  che  una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili comportera' una significativa riduzione dei costi dei servizi all'ingrosso necessari a tutti gli operatori al fine della fornitura di servizi finali di comunicazione verso le reti mobili,  assumendo  una  importante  valenza  pro-concorrenziale.  La misura  consentira',  come  indicato al paragrafo 28, un risparmio su base  annua  per  gli  utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 300 milioni di euro.
 51.  Alla  luce  di  tali considerazioni, l'Autorita' ritiene che i benefici   attesi   dall'adozione   delle   misure  in  oggetto,  con particolare  riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono incomparabilmente  superiori  ai costi per le imprese interessate dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai loro minori ricavi. IV) Il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 52.  Lo  schema  di  provvedimento,  come  approvato  dal Consiglio dell'Autorita'  in  data  6 luglio  2005,  e' stato trasmesso in data 8 luglio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per il relativo  parere.  Il  parere  sullo  schema  di  provvedimento  reso dall'AGCM e' pervenuto all'Autorita' in data 14 luglio 2005.
 53.  Con riferimento alla valutazione generale, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato condivide pienamente l'analisi di straordinarieta'  ed  urgenza  sopra  esposta.  In particolare l'AGCM sottolinea,  in  adesione all'intervento prospettato, come le attuali tariffe   di   terminazione   appaiano  suscettibili  di  un  maggior orientamento   al  costo  e  presentino  un  consistente  scostamento rispetto  alla  media  europea.  In  definitiva,  a parere dell'AGCM, l'intervento cautelare appare indispensabile ad assicurare un'offerta piu'  concorrenziale dei servizi di comunicazione mobile, con effetti positivi, in ultima istanza, sul benessere dei consumatori.
 54.  Quanto  alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ritiene condivisibile  ed  in linea con la Raccomandazione della Commissione, la definizione di un singolo mercato nazionale all'ingrosso, per ogni rete  mobile  operante  in  Italia  della terminazione vocale. L'AGCM rappresenta  che sarebbe altresi' possibile una ulteriore distinzione dei  mercati  suddetti  in  relazione  alla  tecnologia  GSM  o  UMTS utilizzata per la terminazione delle chiamate.
 55. Sempre con riferimento alla definizione dell'ambito di mercato, l'AGCM  esprime  un  giudizio  positivo  in merito all'inclusione nel mercato  rilevante  delle chiamate originate sia da rete fissa che da rete  mobile.  A parere dell'AGCM, la definizione di un'unica tariffa massima  di  terminazione  appare,  inoltre,  produttiva  di  effetti pro-concorrenziali   estremamente   rilevanti.  Al  riguardo,  l'AGCM considera  altresi'  necessaria  un'attivita'  volta  ad eliminare il cosiddetto    «principio    di    reciprocita»   nei   contratti   di interconnessione,  il  cui  mantenimento penalizzerebbe gli operatori minori.
 56.  Infine,  con riguardo all'individuazione dei prezzi massimi di terminazione,  l'AGCM  ribadisce  la  sua  valutazione positiva circa l'utilizzo  di  meccanismi  di  riduzione  programmata dei prezzi nel tempo  che  tengano  conto  degli incrementi attesi di produttivita'. L'AGCM  concorda  sull'utilita' di usare, in attesa del completamento dell'analisi   del   mercato   in  esame  e  quindi  del  modello  di contabilita'  regolatoria  a  costi  incrementali, una metodologia di determinazione  del valore iniziale basata anche sull'applicazione di un confronto europeo.
 57.  L'AGCM  ritiene, sulla base del cd. metodo della best practice (ossia  del valor medio, sperimentato nel periodo di riferimento, dei tre  Paesi  europei  con  i  costi  di  terminazione piu' bassi), del principio  di  orientamento  ai  costi  nonche' dei livelli di prezzo applicati  nelle  transazioni  che  si  sviluppano  al di fuori degli usuali  contratti  di  interconnessione, che i prezzi massimi fissati per  i  tre  operatori  mobili Tim, Vodafone e Wind potrebbero essere ancora  piu' bassi rispetto a quelli individuati dall'Autorita' nella bozza  di provvedimento inviata, e pari, per i primi due operatori, a 10 centesimi di euro al minuto.
 58.  L'AGCM  osserva  altresi'  che se questa Autorita', in ragione della  natura  cautelare  e  temporanea  dell'intervento ed in virtu' dell'affidamento  creato,  dovesse  ritenere  piu' corretto definire, cosi'  come  indicato  nella bozza di provvedimento inviata, i prezzi massimi  di  terminazione  ai  livelli  indicati  nella  delibera  n. 465/04/CONS,  essa dovrebbe allora considerare due elementi. In primo luogo,  la  determinazione  dei  livelli  delle  tariffe  massime  di terminazione  dovrebbe  tener conto del fatto che la misura prendera' effetto  dal  1° settembre  2005,  e non dal 1° giugno, come previsto dalla  pregressa  delibera  (ne  consegue,  a  parere dell'AGCM, che, fronte  di  tale  scostamento  temporale,  il  livello  dei prezzi di terminazione  dovrebbe essere leggermente inferiore a quello indicato nella  bozza  di  provvedimento).  In secondo luogo, a partire dal 1° febbraio  2006  i  valori  delle  tariffe  dovrebbero comunque essere ridefiniti  in  modo  da non superare, almeno per gli operatori per i quali  sia disponibile una contabilita' regolatoria, il livello di 10 centesimi di euro al minuto. V)   Le   considerazioni   dell'Autorita'   in   merito   al   parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
 59.  In merito alle considerazioni formulate dall'AGCM, l'Autorita' rileva  la  sostanziale  uniformita'  di  valutazione con riguardo ai principali  aspetti  dell'intervento:  indispensabilita', sussistenza dei   requisiti  di  straordinarieta'  e  di  urgenza,  esistenza  di rilevanti   effetti   positivi  sul  processo  concorrenziale  e  sul benessere  degli  utenti,  natura ed ambito soggettivo e oggettivo di applicazione  della  misura.  In  relazione  a  tutti questi aspetti, quindi,  il  parere  acquisito  suffraga  l'impostazione  seguita nel presente procedimento, fornendo ulteriori elementi a sostegno.
 60. L'AGCM ha peraltro evidenziato anche ulteriori aspetti, cui non si  puo'  non  dare  conto.  In  primo  luogo, l'AGCM ha delineato la possibile sussistenza di una segmentazione del mercato nazionale, per ogni  rete  mobile  operante  in Italia, della terminazione vocale, a seconda   della  tecnologia,  GSM  ovvero  UMTS,  utilizzata  per  la terminazione  delle  chiamate.  Premesso,  pero',  che  una  siffatta articolazione  dei  mercati  lascerebbe impregiudicate le valutazioni dell'Autorita',  appare  in  ogni caso opportuno rilevare al riguardo quanto  segue. In primo luogo, l'ipotizzata segmentazione non risulta suffragata  dai  precedenti  comunitari  nazionali  e comunitari, ne' dall'attuale  quadro regolamentare europeo, che non distingue affatto i  mercati  nazionali all'ingrosso della terminazione su singole reti mobili  a  seconda  del  tipo di tecnologia utilizzata(6). In secondo luogo,  non  appaiono  emergere  elementi  che  conducano, allo stato attuale,  ad  una  simile  individuazione dei mercati. Le valutazioni dell'AGCM,  tuttavia  potrebbero dimostrarsi di una certa utilita' ai fini  della  determinazione  dei  costi  da  imputare  al servizio di terminazione.  In  tal  senso,  allora, l'Autorita' ritiene opportuno riservarsi  di  valutare,  nell'ambito del consolidamento del modello contabile  a  costi  incrementali  di  cui  all'allegato  «B1»  della delibera  n.  465/04/CONS,  le  modalita'  di  imputazione  dei costi derivanti  dalle  diverse  tecnologie di terminazione, sulla base dei principi  contabili  tra  cui quelli di causalita' e competenza, alla luce,   tra   l'altro,   dell'effettiva  entrata  in  servizio  delle tecnologie   3G   e   dell'impatto   delle  stesse  sul  servizio  di terminazione delle chiamate vocali.   61. Quanto all'avviso dell'AGCM che   la   determinazione   dei  livelli  delle  tariffe  massime  di terminazione  dovrebbe  tener conto del fatto che la misura prendera' effetto  dal  1°  settembre  2005,  e  non dal 1° giugno, l'Autorita' ritiene  meritevole  di  recepimento tale osservazione, come e' stato gia' esposto ai precedenti paragrafi 34 e 36.
 62. Con riferimento, infine, alla valutazione espressa dall'AGCM in materia   di   contratti   di   interconnessione,   l'Autorita',  nel condividerne  l'impostazione  anche  in  ordine  al possibile rilievo della  clausola  di  reciprocita'  sotto  il  profilo concorrenziale, ribadisce,  peraltro,  che non si puo' escludere che gli operatori di telefonia  mobile,  nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, possano  addivenire  a pattuire tra loro l'applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento, i  quali rappresentano soltanto un limite massimo. A questo riguardo, si  concorda  pure  con  l'AGCM  nel considerare senz'altro opportuna un'attivita'  di  monitoraggio  dei contratti di interconnessione che saranno   stipulati  da  tutti  gli  operatori  successivamente  alla pubblicazione  del  presente provvedimento, che dovranno in ogni caso rispettare  i  limiti consentiti dalle norme vigenti, comprese quelle in materia di concorrenza.
 Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
 Ritenuto  che  la  complessiva  esposizione  che  precede evidenzia l'esistenza  di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da esigere,  ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli  utenti,  l'adozione  delle  misure  temporanee cautelari sopra descritte;
 Delibera:
 
 Art. 1. Identificazione  dei  mercati  rilevanti  e  degli  operatori  aventi
 significativo potere di mercato
 
 1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento vanno identificati quali mercati rilevanti la terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili su ogni singola rete mobile, e devono  essere considerati, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, quali  detentori  di  significativo  potere  di  mercato, nei mercati anzidetti,  e  con  riferimento al traffico avente terminazione sulle rispettive  reti,  gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.
 |  |  |  | Art. 2. Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile interessati
 
 1.  A  partire  dal  1° settembre  2005,  il prezzo del servizio di terminazione  delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM e Vodafone non puo' essere maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.
 2.  A  partire  dal  1° settembre  2005,  il prezzo del servizio di terminazione  delle  chiamate vocali sulla rete dell'operatore mobile Wind non puo' essere maggiore di 14,35 centesimi di euro al minuto.
 3.  Gli  operatori  mobili  destinatari  del presente provvedimento possono  articolare  il  prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo,  inteso  in  tal caso come valore medio ponderato sulla base del  traffico  terminato  sulle  rispettive  reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico attualmente in uso.
 4.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto  del prezzo massimo di terminazione determinato dai precedenti commi, si utilizzano i prezzi praticati  dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 
 1.  Il  presente  provvedimento  ha  efficacia  fino  alla  formale conclusione dell'Analisi di mercato della terminazione delle chiamate vocali  su  singole  reti  mobili avviata con delibera 465/04/CONS, e comunque non oltre la data del 31 gennaio 2006.
 2.   Gli   operatori   di  rete  mobile  destinatari  del  presente provvedimento    comunicano    all'Autorita'    ed   agli   operatori interconnessi,  entro  cinque  giorni  dalla  notifica  del  presente provvedimento,  l'articolazione  dei  nuovi  prezzi  di terminazione. Entro  il  medesimo termine, gli operatori di rete mobile destinatari del  presente  provvedimento  comunicano  altresi'  all'Autorita'  il paniere di traffico di cui all'art. 2, comma 3.
 3.  Telecom  Italia  comunica  all'Autorita'  ed al pubblico, entro cinque  giorni  dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile, sulla  base  dei  nuovi  prezzi  di terminazione di cui al precedente comma 2 e secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della delibera n.  47/03/CONS.  Entro  il  medesimo termine, Telecom Italia comunica altresi' all'Autorita' le modalita' di calcolo della quota di propria spettanza.  I  nuovi  prezzi  delle  chiamate  finali fisso-mobile di Telecom Italia entrano in vigore il 1° settembre 2005.
 4.  Gli  operatori  di rete mobile trasmettono all'Autorita', entro novanta  giorni  dalla  pubblicazione del presente provvedimento, gli accordi    di    interconnessione   conclusi   successivamente   alla pubblicazione stessa.
 5.  Il  presente  provvedimento  e'  notificato  alle societa' TIM, Vodafone, Wind e H3G e Telecom Italia.
 6. Il presente provvedimento e' notificato alla Commissione europea ed  alle Autorita' di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.
 La presente delibera ha effetto dalla notifica ai destinatari ed e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR  del  Lazio  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Roma, 19 luglio 2005
 Il Presidente: Calabro'
 (1) Nei  Paesi  che  non  hanno  proceduto a notificare
 alcun  operatore  mobile sono stati considerati i primi due
 operatori in termini di quote di mercato retail.
 (2) La stima e' stata effettuata sulla base dei dati di
 traffico   dell'anno   2003   (ultimo   dato   disponibile)
 considerando  la sola quota di mercato riferibile a Telecom
 Italia  che  e'  l'unico  operatore  di  rete  fissa su cui
 gravano,  i  sensi della vigente regolamentazione, obblighi
 di ribaltare sugli utenti finali le riduzioni dei prezzi di
 terminazione delle chiamate su rete mobile.
 (3) «Il   mercato   rilevante   e'   costituito   dalla
 terminazione  delle  chiamate sulle singole reti mobili ...
 Definire  il  mercato per la terminazione delle chiamate su
 ciascuna   rete   mobile  significherebbe  che  attualmente
 ciascun  gestore  di  rete  mobile e' un fornitore unico su
 ciascun   mercato»   cfr.   Raccomandazione   sui   mercati
 rilevanti, pag. 36.
 (4) «La   terminazione  delle  chiamate  mobili  e'  un
 componente   sia   della   fornitura   di  chiamate  mobili
 (terminate   su  altre  reti  mobili)  che  delle  chiamate
 effettuate  da  reti  che  servono  postazioni  fisse e che
 terminano su reti mobili»; cfr. Raccomandazione sui mercati
 rilevanti, pag. 33.
 (5) «Nelle   contabilita'  regolatorie  in  cui  si  e'
 proceduto  ad  una ripartizione dei costi tra "terminazione
 fisso-mobile",   "terminazione   mobile-mobile"   e  "altri
 servizi"  (quella  del  2001  per entrambi gli operatori, e
 quella  del  2002  per Vodafon) si e' osservato che la rete
 nazionale   di   originazione,  non  influisce  in  maniera
 significativa  su costi di terminazione»; cfr. allegato B.1
 alla delibera 465/04/CONS, paragrafo 28.
 (6) A  conferma di tanto, si ricorda che la Commissione
 ha  espressamente chiarito come «Termination of voice calls
 on  3G  networks is not as such to be considered as a novel
 service  or a newly emerging market»: lettera all'Ofcom del
 5  febbraio  2004  in materia di articolo 7 della direttiva
 2002/21/CE.
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