| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del doti.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  l'art.  25,  paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di protezione  adeguato,  secondo  quanto  previsto  nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
 Visto  il  paragrafo  6  del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
 Vista  la  decisione della Commissione europea del 14 maggio 2004 n.  2004/535/CE  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L  235/11 del 6 luglio 2004) con la quale si e' ritenuto che l'Ufficio   statunitense   delle  dogane  e  della  protezione  delle frontiere  (United  States  Bureau  of Customs and Border Protection, «Cbp»)  del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security)  e'  in  grado di offrire un livello di protezione adeguato dei  dati  personali contenuti nelle schede nominative dei passeggeri aerei  (Passenger  Name  Record, «Pnr») trasmessi dalla Comunita' per quanto riguarda i voli con destinazione o partenza dagli Stati Uniti, in  conformita'  alla  «Dichiarazione  d'impegno del Ministero per la sicurezza  interna (Department for Homeland Security) - Ufficio delle dogane  e della protezione delle frontiere (Cbp) dell'11 maggio 2004» («Dichiarazione  d'impegno»)  che  figura  in  allegato alla medesima decisione;
 Vista  la  decisione  del  Consiglio  delle Comunita' europee del 17 maggio  2004  n.  2004/496/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'  europee  L 183/83 del 20 maggio 2004) relativa alla conclusione  di un accordo tra la Comunita' europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle  pratiche  (Passenger  Name Record, «Pnr») da parte dei vettori aerei  all'ufficio doganale e di protezione dei confini del Ministero per la sicurezza interna degli Stati Uniti;
 Visto  il  conseguente  accordo firmato a Washington il 28 maggio 2004,  che  prevede  che: a) il Cbp puo' accedere elettronicamente ai dati  Pnr provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi di  prenotazione»)  dei  vettori  aerei  situati nel territorio degli Stati  membri della Comunita' europea, in conformita' alla decisione, per  il  periodo in cui la decisione e' applicabile e finche' non sia in  vigore  un  sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali  dati  da  parte dei vettori aerei; b) ciascun vettore aereo che assicura  il  trasporto  di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio  aereo  estero  tratta  i  dati Pnr contenuti nei suoi sistemi automatizzati  di  prenotazione come richiesto dal Cbp ai sensi della normativa statunitense, in conformita' alla decisione, per il periodo in cui la decisione e' applicabile;
 Considerato  che  gli  Stati  membri  devono  adottare  le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;
 Visti  gli  articoli 43,  44  e  45  del  codice  in  materia  di protezione  dei  dati personali, secondo i quali il trasferimento dei dati  personali  diretto  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43  oppure,  ai  sensi  degli  articoli 44,  comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:  a)  individuate  dalla medesima Autorita' anche in relazione a garanzie prestate con un contratto; b) individuate con le decisioni  della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi  di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di  destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
 Considerato  che, secondo la valutazione svolta dalla Commissione europea,  i  criteri  utilizzati  dal Cbp per trattare i dati Pnr dei passeggeri,   in   base   alla   legislazione   statunitense  e  alla Dichiarazione  d'impegno  del  Cbp, includono i principi fondamentali necessari  per  assicurare  un  livello  di protezione adeguato delle persone fisiche;
 Considerata  l'esigenza  di  adottare un provvedimento necessario per  l'applicazione  della decisione della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Visti  gli  articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto previsto  dall'art.  4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
 Ritenuta  la  necessita' di assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta  decisione  disponendo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente autorizzazione;
 Vista la documentazione d'ufficio;
 Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal segretario generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
 Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
 Tutto cio' premesso il Garante:
 1) Fatta   salva   l'applicazione  delle  ulteriori  disposizioni previste  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati personali, autorizza   il   trasferimento   fuori  dal  territorio  dello  Stato all'Ufficio  statunitense  delle  dogane  e  della  protezione  delle frontiere  (United  States  Bureau  of Customs and Border Protection, «Cbp»)  del Ministero della sicurezza interna (Department of Homeland Security),  da parte dei vettori aerei che assicurano il trasporto di passeggeri con destinazione o in partenza dagli Stati Uniti, dei dati personali  contenuti  nelle  schede nominative dei passeggeri («Pnr») nella  misura in cui tali dati siano stati raccolti e memorizzati nei relativi   sistemi   informatici  di  prenotazione,  sulla  base  dei presupposti  e in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione  europea  del  14 maggio  2004,  n.  2004/535/CE  ed alla Dichiarazione  di  impegno  ivi  allegata  e  con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione medesima;
 2)  Si  riserva,  in  conformita'  alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione  della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita'  e  correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di  trattamento  anteriori  ai  trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;
 3)   Dispone   la   trasmissione  del  presente  provvedimento  e dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il Presidente
 Pizzetti
 Il relatore
 Chiaravalloti
 Il segretario generale
 Buttarelli
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