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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |  | DELIBERAZIONE 9 giugno 2005 |  | Autorizzazione  al  trasferimento  di  dati  personali dal territorio dello  Stato  verso  Paesi  terzi in conformita' alla decisione della Commissione   europea   del   27   dicembre   2004,  n.  2004/925/CE. (Deliberazione n. 12). |  | 
 |  |  |  | IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella  riunione  odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  l'art.  25,  paragrafi  1  e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di protezione  adeguato,  secondo  quanto  previsto  nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
 Visto  l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe  al  menzionato  principio,  prevedendo  anche  che uno Stato membro   possa  autorizzare  un  trasferimento  o  una  categoria  di trasferimenti  di  dati  personali  verso  un  Paese  terzo  che  non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento  presenti  garanzie  sufficienti per la tutela della vita privata  e  dei  diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche'  per  l'esercizio  dei  diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;
 Visto  il  paragrafo 4 del medesimo art. 26 relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;
 Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 15 giugno 2001,  n.  2001/497/CE,  ha  individuato un primo insieme di clausole contrattuali    tipo,   allegate   alla   medesima   decisione,   che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei  diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio  dei  diritti  connessi  in caso di trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2004, n.  2004/915/CE  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  L  385/74  del  29 dicembre  2004)  che  modifica  la citata decisione  della  Commissione  n. 2001/497/CE introducendo un insieme alternativo  di  clausole  contrattuali  tipo, allegate alla medesima decisione,   che   secondo  la  Commissione  costituiscono  anch'esse garanzie  sufficienti  ai  fini  della tutela della riservatezza, dei diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  delle persone, nonche' per l'esercizio  dei  diritti  connessi  in caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE;
 Considerato  che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4, del citato art. 26 della direttiva;
 Visti  gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei  dati  personali  (decreto-legge n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione  europea  puo'  avvenire  qualora  ricorra  uno  dei  casi previsti  dall'art.  43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45,  quando  sia  autorizzato  dal  Garante  sulla  base  di adeguate garanzie   per  i  diritti  dell'interessato:  a)  individuale  dalla medesima  Autorita'  anche  in  relazione  a garanzie prestate con un contratto; b) individuale con le decisioni della Commissione previste dagli  articoli 25,  paragrafo  6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE; c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
 Vista  la  deliberazione  n.  35  del 10 ottobre 2001, con la quale questa  Autorita'  ha  autorizzato il trasferimento di dati personali dal  territorio  dello  Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione europea  in  conformita'  alle  clausole  contrattuali  tipo  di  cui all'allegato  alla  decisione  della  Commissione n. 2001/497/CE, ora denominato  «Insieme  I»  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 4, della decisione della Commissione n. 2004/915/CE;
 Ritenuto che le clausole contrattuali tipo, contenute nell'«Insieme II»  dell'allegato  alla  decisione  n.  2004/915/CE,  su  cui  si e' espressa  la  Commissione,  prevedono  alcune  garanzie per i diritti dell'interessato  da  ritenere  adeguate ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Rilevato  che  la  decisione  della Commissione riguarda unicamente l'adeguatezza della tutela dei dati garantita dall'uso delle clausole contrattuali  tipo  in  caso  di  trasferimenti  di dati effettuati a partire  dal  territorio  dello  Stato da un titolare del trattamento avente  sede  nella  Comunita'  (soggetto  esportatore) ad un diverso titolare del trattamento (soggetto importatore) residente in un Paese terzo che non assicura un livello di protezione adeguato;
 Rilevato  che  i  soggetti  che  intendono  utilizzare  le clausole contrattuali  tipo possono optare per uno degli insiemi di clausole - I  o II - contenuti nell'allegato alla decisione della Commissione n. 2001/497/CE,  cosi'  come  modificato  dall'art. 1 della decisione n. 2004/915/CE;
 Considerato  che  i  soggetti che utilizzano le citate clausole non possono  modificarle, ne' combinare singole clausole, ne' gli insiemi citati;
 Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare ulteriore pubblicita' alle clausole  contrattuali  tipo  di  cui all'«Insieme II», disponendo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;
 Ritenuta  la  necessita'  di formulare alcune prescrizioni inerenti alle  informazioni  da  fornire  a  questa  Autorita' in relazione ai compiti  ad  essa  affidati e richiamati dalla citata decisione della Commissione,  nei  limiti necessari per la prima fase di applicazione del   presente  provvedimento  e  nei  termini  di  cui  al  seguente dispositivo;
 Ritenuto  di  dover  riservare  la scelta del Garante di svolgere o meno,  caso  per caso, il ruolo di mediazione previsto dalla clausola V, lettera b), della decisione n. 2004/915/CE;
 Riservata  la  specificazione  di  ulteriori criteri e modalita' in base all'esperienza maturata nell'utilizzazione delle clausole, anche in sede comunitaria;
 Vista la documentazione d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
 Relatore il dott. Giuseppe Chiaravallotti;
 Tutto cio' premesso il Garante:
 1) Fatta   salva   l'applicazione  delle  ulteriori  disposizioni previste  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati personali, autorizza,  con  effetto  dal 1° aprile 2005, i trasferimenti di dati personali  dal  territorio  dello  Stato verso Paesi non appartenenti all'Unione   europea,   effettuati   in   conformita'  alle  clausole contrattuali   tipo   di   cui   all'allegato  alla  decisione  della Commissione  europea  del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/CE sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione;
 2) Dispone che:
 a) la  copia del contratto relativo al trasferimento e le altre informazioni  necessarie devono essere fornite al Garante solo su sua richiesta (clausola I, lettera e), e art. 157 del codice);
 b) deve  essere  comunicata  al  Garante la scelta che e' stata effettuata  in  caso  di controversia non risolta in via amichevole e sottoposta   all'esame   di   un   soggetto  diverso  dal  Garante  o dall'autorita' giudiziaria (clausola V, e art. 157 del codice);
 3)  Si riserva di svolgere i necessari controlli sulla liceita' e correttezza  dei  trasferimenti  di  dati  e  di  adottare  eventuali provvedimenti  di blocco o di divieto di trasferimento in conformita' al  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali ed alla normativa  comunitaria  (art.  4 della decisione della Commissione n. 2001/497/CE,   come   modificato  dall'art.  1,  paragrafo  2,  della decisione n. 2004/915/CE);
 4)   Dispone   la   trasmissione  del  presente  provvedimento  e dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 giugno 2005
 Il Presidente
 Pizzetti
 Il relatore
 Chiaravalloti
 Il segretario generale
 Buttarelli
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 54 a pag. 64   <----
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