| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  l'art.  25,  paragrafi  1  e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato;
 Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo  art. 25 secondo il quale la Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
 Vista la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003, n. 2003/490/CE  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee  L 168/19 del 5 luglio 2003), con il quale si e' ritenuto che l'Argentina  garantisce  un  livello  adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
 Considerato  che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;
 Visti  gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il   trasferimento   dei  dati  personali  diretto  verso  Paesi  non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi  previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1  e  45,  quando  sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
 a)  individuate  dalla  medesima  Autorita'  anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
 b)  individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25,   paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva 95/46/CE;
 c)  altrimenti,  fuori  dai  casi  di  cui agli articoli 43 e 44, qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
 Considerata  l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione  della  decisione  della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Ritenuto  che  le  disposizioni  di rango costituzionale e le altre norme   vigenti  in  Argentina  relative  alla  protezione  dei  dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformita' al  diritto  comunitario,  vanno  ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Visti  gli  articoli  2  e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto previsto  dall'art.  4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;
 Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta  decisione  disponendo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente autorizzazione;
 Vista la documentazione d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal  segretario generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
 Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
 Tutto cio' premesso il Garante:
 
 1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal  codice  in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti  di  dati  personali  dal  territorio dello Stato verso l'Argentina,  con  effetto  dal  termine  previsto  dall'art. 5 della decisione della Commissione europea del 30 giugno 2003 n. 2003/490/CE e in conformita' alla decisione medesima.
 2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e all'art. 3 della decisione  della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita'  e  correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di  trattamento  anteriori  ai  trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.
 3. Dispone   la   trasmissione   del   presente   provvedimento   e dell'allegata  decisione  della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 giugno 2005
 Il Presidente Pizzetti
 
 Il relatore Chiaravalloti
 
 Il segretario generale Buttarelli
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