| 
| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005 |  | Definizione   delle   modalita'   tecniche   e  dei  termini  per  la trasmissione  telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri  delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte  delle  imprese di grande distribuzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
 Dispone:
 
 1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
 
 1.1.  La  trasmissione  telematica  dei dati relativi all'ammontare complessivo  dei  corrispettivi  giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale prevista dall'art.  1,  comma  429  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere    effettuata   esclusivamente   dalle   imprese   di   grande distribuzione    commerciale   i   cui   punti   vendita   hanno   le caratteristiche  indicate  nell'art. 1, comma 430, della legge n. 311 del   2004,   fermo   restando   l'obbligo   di   certificazione  dei corrispettivi per quei punti vendita che hanno superfici inferiori ai limiti previsti dal medesimo comma 430.
 1.2.  La  trasmissione  avviene,  distintamente  per  ciascun punto vendita  e  per  ciascuna  giornata,  in  conformita' alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalita' di cui al  successivo  punto  2. Essa va effettuata anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.
 1.3.  L'esercizio  della  facolta'  di  cui  al punto 1.1, comporta l'obbligo  di  adottare  le  modalita'  di  trasmissione previste dal presente  atto  per  un intero periodo d'imposta. Qualora la facolta' sia  esercitata  nel  corso  del  periodo d'imposta, entro il termine stabilito  per  la  prima  trasmissione  sono comunicati anche i dati relativi  alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta e' stata operata.
 2. Modalita' di trasmissione dei dati.
 
 2.1.  Le  imprese  che  esercitano la facolta' di cui al punto 1.1, utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti  da  esse  possedute  per la presentazione telematica delle dichiarazioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
 2.2.  Le imprese possono avvalersi, per la trasmissione dei dati di cui  al punto 1, dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
 2.3.  La  trasmissione  telematica  dei  dati  e' effettuata previa verifica,  da  eseguirsi  mediante  i  prodotti software di controllo distribuiti   gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate,   della congruenza  dei  predetti  dati  con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
 2.4.  I  file  contenenti  i  dati di cui al punto 1 da trasmettere tramite  il  servizio telematico Internet devono avere dimensione non superiore a 3 Megabyte.
 3. Ricevute.
 
 3.1.  La  trasmissione  dei  dati  di  cui al punto 1, si considera effettuata  nel  momento  in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle  entrate,  la  ricezione  del  file contenente i dati medesimi, salvo i casi previsti al punto 3.4.
 3.2.  L'Agenzia  delle  entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il   servizio  Internet  generati  secondo  le  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3  dell'allegato  tecnico  ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
 3.3.   Salvo  cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese disponibili  per  via  telematica  entro  i  cinque giorni lavorativi successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
 3.4.  La  ricevuta  di  cui  al  punto  3.2  non  e'  rilasciata e, conseguentemente,  i  dati  si  considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
 a) mancato  riconoscimento  del  codice  di  autenticazione o del codice  di  riscontro  di  cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
 b) codice  di  autenticazione  o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
 c) file  non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3;
 d) mancato  riconoscimento  del soggetto tenuto alla trasmissione dei  dati,  nel  caso  di  trasmissione  telematica  effettuata da un soggetto di cui al punto 2.2.
 3.5.  Le  circostanze elencate al punto 3.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file,  il quale e' tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
 4. Tempistica di trasmissione dei dati.
 
 4.1.  La  trasmissione  di  cui  al  punto  2 riguarda tutti i dati relativi  ad  una settimana (intesa dal lunedi' alla domenica, con la sola  eccezione per il periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno  solare)  ed  e'  effettuata  entro  il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza della settimana di riferimento.
 I   dati   relativi   alle   eventuali   fatture   sono   trasmessi contestualmente  agli  altri  dati  relativi alla settimana in cui le stesse risultano emesse.
 4.2. E' consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro  precedentemente  inviato purche' esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del  file  precedentemente  inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire.
 Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Motivazioni.
 
 L'art.   1,  comma  429,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311 (finanziaria  per  l'anno  2005),  ha  previsto,  per  le imprese che operano  del  settore  della grande distribuzione, la possibilita' di trasmettere  in via telematica all'Agenzia delle entrate, l'ammontare complessivo  dei  corrispettivi  giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni  di servizi di cui agli art. 2 e 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, distinti per ciascun punto vendita.
 Il  successivo  comma 431 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  la  definizione  delle  modalita' e dei termini per la trasmissione telematica.
 Il   medesimo   comma  stabilisce,  inoltre,  che  la  trasmissione telematica   sostituisce  l'obbligo  di  certificazione  fiscale  dei corrispettivi  di  cui  all'art.  12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  e  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696,  fermo  restando  l'obbligo  di  emissione  della fattura su richiesta del cliente.
 Con  il  presente provvedimento si e', dunque, data attuazione alla delega contenuta nel richiamato com-ma 431, specificando le modalita' ed i termini per la trasmissione telematica.
 In  particolare,  possono effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente i soggetti che operano nel settore della grande   distribuzione  commerciale,  aventi  punti  vendita  con  le caratteristiche  individuate  dall'art.  1, comma 430, della legge n. 311 del 2004.
 La  trasmissione  dell'ammontare complessivo dei corrispettivi deve essere   effettuata,  con  cadenza  settimanale,  per  ciascun  punto vendita,  anche  per  i  punti  vendita  che  non hanno le dimensioni previste  dalla  norma e che, pertanto, continuano ad avere l'obbligo di  certificare  i  corrispettivi,  e deve evidenziare partitamente i dati  richiesti  per  ciascuna giornata, anche nel caso in cui non vi siano corrispettivi.
 Qualora   il   soggetto  decida  di  avvalersi  della  trasmissione telematica,  comunica  la propria scelta effettuando l'invio dei soli dati relativi all'adesione.
 La  scelta  e'  vincolante  per  un intero periodo d'imposta. Se la scelta  interviene  nel  corso del periodo d'imposta, dovranno essere necessariamente  trasmessi  anche  i  dati afferenti ai corrispettivi relativi alla frazione del periodo d'imposta precedente alla scelta.
 La  trasmissione  deve  avvenire  tramite  il  servizio  telematico Entratel  ovvero  Internet;  il contribuente ha facolta' di avvalersi degli  intermediari  abilitati  alla  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni.
 I  dati  si  considerano  trasmessi  soltanto  al momento in cui e' completata  la  procedura  di  ricezione;  a tal fine l'Agenzia delle entrate  attesta  l'avvenuta  trasmissione dei dati mediante apposite ricevute,  rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
 Il  provvedimento  specifica  i  motivi  che possono dar luogo allo scarto  del  file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle  circostanze  che  danno  luogo  allo  scarto  la  stessa sara' comunicata,  sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale e' tenuto a riproporre la corretta trasmissione   entro   cinque   giorni  lavorativi  successivi  dalla comunicazione di scarto.
 Quanto  alla  tempistica, il provvedimento stabilisce che i dati da inviare  siano aggregati per settimana (dal lunedi' alla domenica) ed inviati entro il quinto giorno lavorativo della settimana successiva, con   la   sola   eccezione   per   i  dati  concernenti  il  periodo infrasettimanale al termine di ciascun anno solare, che devono essere trasmessi separatamente.
 Qualora  il  soggetto  trasmittente  intenda  sostituire un file in precedenza inviato, la sostituzione sara' possibile entro un mese dal termine  di  trasmissione dei dati da sostituire, previo annullamento del file in precedenza inviato.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 Riferimenti normativi.
 
 a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate
 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 4, comma 1, lettera b); art. 6);
 b) Disposizioni  relative a particolari modalita' di certificazione dei   corrispettivi,   alla  configurazione  dell'impresa  di  grande distribuzione commerciale e all'intermediazione.
 art.  22  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
 art.  4, comma 1, lettera e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 art. 1, commi 429-432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
 decreto 31 luglio 1998;
 Roma, 8 luglio 2005
 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 |  |  |  | ---->   Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 30 della G.U.  <---- |  |  |  |  |