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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 luglio 2005 |  | Modificazione   dell'articolo   7,   comma  4,  del  disciplinare  di produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata «Soave». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini:
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista la domanda presentata dal «Consorzio di tutela dei vini Soave doc  e  Recioto di Soave docg», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere  la  modifica  dell'art.  7,  comma  4,  del disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine controllata «Soave» per quanto   attiene   specificatamente   l'utilizzo  del  tappo  a  vite esclusivamente per i contenitori da lt 0,750;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Veneto:
 Visto  il  parere favorevole espresso del Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini,  in  merito alla citata domanda  e  alla  proposta  di  modifica  dell'art.  7,  comma 4, del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 2005;
 Viste  le istanze avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati avanzate, nei termini e nei modi previsti, da due ditte intese ad  ottenere  l'estensione dell'utilizzo del tappo a vite anche per i contenitori da lt. 1,500;
 Visti  i  pareri  negativi  espressi  al riguardo sia dal Consorzio istante  che  dalla  regione  Veneto,  rispettivamente,  con note del 10 maggio 2005 e del 7 giugno 2005, n. 417054;
 Considerato  che il Comitato, nella riunione del 23 giugno 2005, ha deliberato di non accogliere le istanze di cui sopra
 Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica dell'art.  7,  comma 4, del disciplinare di produzione dei vini della denominazione  di  origine  controllata  «Soave»,  in  conformita' ai pareri  espressi  ed  alla  proposta di modifica formulata dal citato Comitato;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 L'art.   7,   comma   4,   del  disciplinare  di  produzione  della denominazione   di   origine   controllata   e   garantita   «Soave», riconosciuta   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 21 agosto  1968  e  successive  modifiche,  e'  modificato,  nel  suo articolato,  secondo  il testo appresso riportato le cui disposizioni entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 «3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico  devono  essere immessi al consumo unicamente in contenitori di  vetro tradizionale con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.
 4.  Fino  a  5  litri  e'  obbligatorio  l'uso  delle  tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
 L'uso  del tappo a vite e' consentito anche per le bottiglie fino a lt 0,750 esclusivamente per la tipologia «Soave».
 Restano   ferme   tutte   le   altre   disposizioni  contenute  nel disciplinare  di  produzione  approvato  con decreto ministeriale del 6 settembre 2002.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
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