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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005 |  | Scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visto  che  nelle  consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati  eletti  il  consiglio  comunale di Olevano Romano (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Guido Milana;
 Considerato  che il consiglio comunale, con deliberazione n. 29 del 30 maggio  2005,  ha  dichiarato  la  decadenza del sig. Guido Milana dalla  carica  di  sindaco,  a  seguito  dell'avvenuta  elezione  del predetto  amministratore  alla  carica  di  consigliere della regione Lazio;
 Ritenuto,   pertanto,   che  ai  sensi  dell'art.  53  del  decreto legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
 Visto   l'art.  141,  comma  1,  lettera  b),  n.  1,  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
 Decreta:
 
 Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) e' sciolto.
 Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005
 CIAMPI
 
 Pisanu, Ministro dell'interno
 |  |  |  | Allegato Al Presidente della Repubblica
 
 Il consiglio comunale di Olevano Romano (Roma) e' stato rinnovato a  seguito  delle  consultazioni  elettorali  del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Guido Milana.
 In  occasione  delle  consultazioni  elettorali  del 3 e 4 aprile 2005, il sig. Guido Milana e' stato eletto alla carica di consigliere della regione Lazio.
 Per  effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilita' prevista dall'art.  65,  comma  1,  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  il  consiglio  comunale,  con deliberazione n. 29 del 30 maggio 2005,  ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco,  per  avere  assunto  la carica di consigliere della regione Lazio.
 Si  e'  configurata,  pertanto,  una  delle  fattispecie previste dall'art.  53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al  quale  la  decadenza  del  sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
 Per  quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1,  lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
 Mi  onoro,  pertanto,  di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito  schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olevano Romano (Roma).
 Roma, 2 luglio 2005
 Il Ministro dell'interno: Pisanu
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