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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Autorizzazione  all'ITALCERT  al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B della  direttiva  89/686/CEE,  relativa  ai dispositivi di protezione individuale. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
 del Ministero delle attivita' produttive
 
 e
 
 IL DIRETTORE GENERALE
 per la tutela delle condizioni di lavoro
 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 Vista  la  direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
 Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della  direttiva  89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
 Visto  il  decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle  direttive  93/68/CEE,  93/95/CEE  e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
 Vista   la  direttiva  del  19 dicembre  2002  del  Ministro  delle attivita'   produttive  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana,  n.  77  del  2  aprile  2003,  concernente  la documentazione  da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
 Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 828143 con la  quale  l'Italcert,  con  sede  in  Milano, viale Sarca n. 336, ha richiesto  il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati  di  conformita'  per  la  certificazione CE di prodotti ai sensi  dell'art.  10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11  parte  A  e  parte  B  della  direttiva  89/686/CEE  relativa  ai dispositivi di protezione individuale;
 Rilevato  che  la  documentazione  allegata all'istanza e' conforme alla   direttiva   del   Ministro   delle  attivita'  produttive  del 19 dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 77 del 2 aprile 2003;
 Visto   l'esito   favorevole   dell'esame   documentale  effettuato dall'apposito  gruppo  di  lavoro interministeriale in data 10 giugno 2005;
 Considerato  che  l'Italcert  soddisfa  i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
 Decretano:
 
 Art. 1.
 1.   L'Italcert  con  sede  in  Milano,  viale  Sarca  n.  336,  e' autorizzato   al   rilascio   di  attestati  di  conformita'  per  la certificazione  CE  di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE  relativa  ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
 1) dispositivi  di  protezione per le vie respiratorie, inclusi i dispositivi per la subacquea;
 2) dispositivi  di  protezione  contro  le  cadute  dall'alto per l'industria e l'alpinismo;
 3) indumenti  per la protezione contro i prodotti chimici liquidi e contro il calore e le fiamme;
 4) dispositivi  per  prevenire l'annegamento o per uso come aiuto al galleggiamento;
 5) dispositivi di protezione del capo;
 6) dispositivi di protezione degli occhi;
 7) indumenti   di   protezione  contro  l'impatto  meccanico  per motociclisti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Gli   oneri   relativi   al   rilascio   ed   al  mantenimento dell'autorizzazione   di  cui  al  comma  precedente  sono  a  carico dell'Italcert e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 2.  L'Italcert  e'  tenuto  ad inviare al Ministero delle attivita' produttive  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -  ispettorato  tecnico  -  ufficio  F2  ogni  sei  mesi, su supporto informatico,  l'elenco  delle  certificazioni  emesse  ai sensi della presente autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed  ha  validita'  quinquennale  dalla data di emissione del presente decreto.
 2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero  delle  attivita'  produttive  o  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della permanenza dei   requisiti  di  cui  alla  presente  autorizzazione,  disponendo appositi controlli.
 3.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto, rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita'  produttive  -  Direzione  generale  sviluppo  produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico - ufficio F2.
 4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente autorizzazione.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 
 Il direttore generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitività
 Goti
 
 Il direttore generale della tutela
 delle condizioni di lavoro
 Onelli
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