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| Gazzetta n. 171 del 25 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142 |  | Attuazione   della   direttiva  2002/87/CE  relativa  alla  vigilanza supplementare  sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle   imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario,  nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
 Vista  la  direttiva  n.  2002/87/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,   del   16   dicembre   2002,   relativa   alla  vigilanza supplementare  sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle   imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario  e  che  modifica  le  direttive  73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,  92/96/CEE,  93/6/CEE  e  93/22/CEE  del  Consiglio  e  le direttive   98/78/CE  e  2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  attivita' produttive, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a)  testo  unico  bancario, di seguito denominato TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 b)  testo  unico  della  finanza,  di  seguito denominato TUF: il decreto   legislativo   24   febbraio   1998,  n.  58,  e  successive modificazioni;
 c)  banca:  l'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del TUB;
 d)  istituto  di  moneta elettronica, di seguito denominato IMEL: l'impresa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), del TUB;
 e)  impresa di assicurazione: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175;
 f)  imprese  di  investimento:  le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF;
 g)  impresa  regolamentata:  una  banca,  un  IMEL, un'impresa di assicurazione  o  un'impresa di investimento, autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
 h)  societa' di gestione patrimoniale: le societa' di gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e o-bis), del TUF;
 i)   impresa   di   riassicurazione:  un'impresa,  come  definita dall'articolo  1,  lettera  e), del decreto legislativo n. 239 del 17 aprile 2001;
 l) norme settoriali: il TUB, il TUF, le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative;
 m)  settore  finanziario: il settore composto di una o piu' delle seguenti imprese:
 1)  una  banca,  un  IMEL, un intermediario finanziario di cui agli articoli  106 o 107 del TUB o un'impresa di servizi bancari ausiliari di  cui  all'articolo  1, paragrafo 23, della direttiva 200/12/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  marzo 2000 (settore bancario);
 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una societa' di partecipazione assicurativa (settore assicurativo);
 3)  un'impresa  di  investimento  o  un  ente  finanziario ai sensi dell'articolo  1,  paragrafo  5,  della  direttiva 200/12/CE (settore servizi di investimento);
 4) una societa' di partecipazione finanziaria mista;
 n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3;
 o)   settore  finanziario  di  maggiori  dimensioni:  il  settore finanziario  all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio  di  cui all'articolo 3, comma 3, piu' elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
 p)   settore   finanziario   di  minori  dimensioni:  il  settore finanziario  all'interno di un conglomerato finanziario con il valore medio  di  cui all'articolo 3, comma 3, meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente;
 q)  impresa  madre:  l'impresa  che controlla un'altra impresa ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e  ogni  impresa  che  eserciti  un'influenza  dominante  su un'altra impresa  ai  sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
 r)  impresa  figlia: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa  ai  sensi  dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127, nonche' ogni impresa su cui un'impresa madre eserciti un'influenza  dominante ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TUB e dell'articolo  10,  comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20; tutte le  imprese  figlie  di  imprese  figlie  sono  parimenti considerate imprese figlie dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
 s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale  di  altre  imprese,  i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante.  Si  ha  comunque partecipazione quando un soggetto e', direttamente  o tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 t)  gruppo:  un  insieme di imprese composto dalla impresa madre, dalle  imprese  figlie  e  dalle societa' in cui l'impresa madre o le imprese  figlie  detengono  una partecipazione, nonche' dalle imprese soggette  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o clausole statutarie  e  da  quelle  in  cui  gli  organi  di  amministrazione, direzione  e  controllo  sono  costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
 u)  stretti  legami:  i  legami  tra due o piu' persone fisiche o giuridiche consistenti in:
 1)  una  partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 2)  un  legame  di  controllo  come  definito  dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
 3)  una  situazione  nella  quale  due  o  piu'  persone  fisiche o giuridiche  siano  legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo;
 v)  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista:  un'impresa madre,  diversa  da  un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese  figlie,  di  cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede  principale nell'Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
 z)   autorita'  competenti:  le  autorita'  nazionali  dei  Paesi dell'Unione  europea  preposte,  in  forza  di  legge  o regolamento, all'esercizio della vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di  assicurazione,  sulle  imprese  di investimento, sia a livello di singola impresa che di gruppo;
 aa) autorita' competenti rilevanti:
 1)  le  autorita' competenti dei Paesi dell'Unione europea preposte all'esercizio  della  vigilanza  settoriale  a  livello  di gruppo su qualsiasi  impresa  regolamentata  appartenente  ad  un  conglomerato finanziario;
 2) il coordinatore se diverso dalle autorita' di cui al numero 1;
 3)   le   altre   autorita'  competenti  interessate,  se  ritenuto necessario  dalle  autorita'  di  cui  ai numeri 1 e 2; queste ultime tengono  conto,  in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate  del  conglomerato in altri Stati comunitari, specie se essa  supera  il  5  per  cento,  e  dell'importanza  all'interno del conglomerato  di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;
 bb)  autorita'  di  vigilanza italiane: le autorita' di vigilanza italiane  competenti sui settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento;
 cc)   operazioni   intragruppo:   tutte   le  operazioni  in  cui l'adempimento  di  un'obbligazione,  contrattuale  o di altra natura, dietro  pagamento  o  a  titolo  gratuito,  a  favore  delle  imprese regolamentate  appartenenti  ad  un conglomerato finanziario dipende, direttamente o indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da   qualsiasi   persona  fisica  o  giuridica  legata  alle  imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
 dd)  concentrazione  dei  rischi:  tutte  le  esposizioni  con un rischio  di  perdita  potenziale  per  le  imprese appartenenti a uno stesso  conglomerato finanziario, di portata tale da compromettere la solvibilita'  o  la  posizione  finanziaria  generale  delle  imprese regolamentate  appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono essere   dovute   a   rischio   di  credito/controparte,  rischio  di investimento,  rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti;
 ee)    requisiti   di   adeguatezza   patrimoniale   complessivi: l'ammontare  minimo  dei  fondi  propri di un'impresa regolamentata a fronte  dei rischi complessivi della propria attivita', calcolato per le singole imprese in base alle rispettive norme settoriali;
 ff)   vigilanza  supplementare  a  livello  di  conglomerato:  la vigilanza  ulteriore,  rispetto a quella prevista da ogni ordinamento nazionale  di  settore, che si effettua considerando unitariamente il conglomerato finanziario, ai fini stabiliti all'articolo 2, comma 1.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE vengono forniti gli, estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato B, della
 legge  31 ottobre  2003, n. 306, recante: "Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2003":
 "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.
 4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
 ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1.
 5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
 dello Stato.
 
 Allegato B
 (art. 1, commi 1 e 3)
 
 1996/61/CE  del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
 prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
 1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
 alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
 zoologici.
 1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
 all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
 gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
 Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
 dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
 2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
 comunitaria in materia di acque.
 2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
 2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
 relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
 sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
 volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
 European     Airlines     (AEA),     European     Transport
 Workers'Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association
 (ECA),   European   Regions  Airline  Association  (ERA)  e
 International Air Carrier Association (IACA).
 2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
 ferroviario transeuropeo convenzionale.
 2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
 completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
 riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
 l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
 contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
 2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
 salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
 gestione del rumore ambientale.
 2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
 e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
 comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
 privata e alle comunicazioni elettroniche).
 2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
 distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
 modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
 direttive 97 luglio CE e 98/27/CE.
 2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
 Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
 parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
 riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
 promozione professionali e le condizioni di lavoro.
 2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
 Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
 subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
 2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
 sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
 provocato dalle navi.
 2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
 sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
 sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
 conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
 73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
 93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
 modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
 protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
 organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
 contro la loro diffusione nella Comunita'.
 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
 definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
 del soggiorno illegali.
 2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
 2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
 sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
 elettroniche.
 2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
 ed elettroniche (RAEE).
 2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
 ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
 Consiglio, del 7 giugno 1990.
 2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
 privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
 mercato).
 2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
 alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
 2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
 Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
 norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
 2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
 stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
 2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
 membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
 favore dei prodotti del tabacco.
 2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
 modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
 esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
 intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.
 2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
 ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
 regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
 riguardanti le imbarcazioni da diporto.
 2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
 modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
 rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
 caprini.
 La  direttiva  2002/87/CE e' pubblicata in GUCE n. L 35
 del-l'11 febbraio 2003.
 La  direttiva 73/239/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228
 del 16 agosto 1973.
 La  direttiva  79/267/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 63
 del 13 marzo 1979.
 La  direttiva  92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228
 del-l'11 agosto 1992.
 La  direttiva  92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360
 del 9 dicembre 1992.
 La  direttiva  93/6/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L 141
 del-l'11 giugno 1993.
 La  direttiva  93/22/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 141
 del-l'11 giugno 1993.
 La  direttiva  98/78/CE  e' pubblicata in GUCE n. L 330
 del 5 dicembre 1998.
 La  direttiva 2000/12/CE e' pubblicata in GUCE n. L 126
 del 26 maggio 2000".
 
 Note all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
 lettera b), comma 2, lettera h-bis, 106, 107 e 23, comma 2,
 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante:
 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
 "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
 legislativo l'espressione:
 a) (omissis);
 b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
 dell'attivita' bancaria;
 (omissis).
 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
 (omissis);
 h-bis)  "istituti di moneta elettronica": le imprese,
 diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
 (Omissis)".
 "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei
 confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
 partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
 qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
 di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
 finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
 2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
 possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
 fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
 delle seguenti condizioni:
 a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
 accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
 limitata o di societa' cooperativa;
 b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
 c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
 societa' per azioni;
 d) possesso,  da parte dei titolari di partecipazioni
 e  degli  esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
 articoli 108 e 109;
 4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
 la Banca d'Italia e l'UIC:
 a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
 nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
 l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
 consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
 pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
 b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
 determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
 previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
 giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
 giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
 5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
 e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
 alla CONSOB.
 6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
 l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
 intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
 se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
 degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
 altre autorita'.
 7. I soggetti che svolgono funzioni di amminsitrazione,
 direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
 comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
 stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
 societa' ed enti di qualsiasi natura.
 "Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5; del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47".
 "Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. (Omissis).
 2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
 dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
 ricorra una delle seguenti situazioni:
 (Omissis)".
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettere h),
 o)  e  o-bis), del decreto legislativo 24 febbraio n. 1998,
 n.  58, recante: "Testo unico delle disposizioni in materia
 di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e
 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
 "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
 legislativo si intendono per:
 (omissis);
 h) "imprese  di investimento": le SIM e le imprese di
 investimento comunitarie ed extracomunitarie;
 (omissis);
 o) "societa'  di  gestione  dei  risparmio" (SGR): la
 societa' per azioni con sede legale e Direzione generale in
 Italia  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di gestione
 collettiva del risparmio;
 o-bis)   "societa'   di   gestione  armonizzata":  la
 societa'  con sede legale e Direzione generale in uno Stato
 membro  diverso  dall'Italia,  autorizzata  ai  sensi della
 direttiva   in   materia   di   organismi  di  investimento
 collettivo,  a  prestare il servizio di gestione collettiva
 dei risparmio;
 (Omissis)".
 - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
 "Attuazione   della   diretta   92/96/CEE   in  materia  di
 assicurazione diretta sulla vita".
 - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
 "Attuazione   della   diretta   92/49/CEE   in  materia  di
 assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
 vita".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  lettera e) del
 decreto  legislativo  n.  239  del  17 aprile 2001 recante:
 "Attuazione   della   direttiva   98/78/CE   relativa  alla
 vigilanza  supplementare  sulle  imprese  di  assicurazione
 appartenente ad un gruppo assicurativo".
 "Art.  1  (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
 decreto si intende per:
 (omissis);
 e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da
 una   impresa   di   assicurazione  o  da  una  impresa  di
 assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui
 attivita'  principale consiste nell'accettare rischi ceduti
 da   un'impresa   di   assicurazione,  da  una  impresa  di
 assicurazione  avente  sede legale in uno Stato terzo, o da
 altre imprese di riassicurazione;
 (Omissis)".
 - Per  la direttiva 2001/12/CE vedi note alle premesse.
 L'art. 1, paragrafo 23 e paragrafo 5, cosi' recita:
 "Art. 1. - Ai sensi della presente direttiva si intende
 per:
 (omissis);
 5)  "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente
 creditizio    la    cui   attivita'   principale   consiste
 nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
 piu'  delle attivita' di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco
 di cui all'allegato I;
 (omissis);
 23)   "impresa   di   servizi   bancari   ausiliari":
 un'impresa    la    cui   attivita'   principale   consiste
 nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi
 informatici,  o  in  qualsivoglia altra attivita' affine di
 natura  ausiliaria rispetto all'attivita' principale di uno
 o piu' enti creditizi;
 (Omissis)".
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  26,  del  decreto
 legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, recante: "Attuazione
 delle  direttive  n.  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in materia
 societaria,  relative  ai  conti  annuali e consolidati, ai
 sensi  dell'art.  1  comma 1, della legge 26 marzo 1990, n.
 69". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n.
 90, supplemento ordinario.
 "Art.  26  (Imprese  controllate).  -  1.  Agli effetti
 dell'art.  25  sono  considerate imprese controllate quelle
 indicate  nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359
 del codice civile.
 2.  Agli  stessi  effetti sono in ogni caso considerate
 controllate:
 a) le  imprese  su  cui  un'altra  ha  il diritto, in
 virtu'  di  un  contratto  o di una clausola statutaria, di
 esercitare   un'influenza   dominante,   quando   la  legge
 applicabile consenta tali contratti o clausole;
 b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
 altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
 voto.
 3.  Ai  fini  dell'applicazione dei comma precedente si
 considerano   anche   i   diritti   spettanti   a  societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persone interposte;
 non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.".
 - L'art. 23, comma 2, del TUB, cosi' recita:
 "Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. (Omissis).
 2.  Il  controllo  si  considera  esistente nella forma
 dell'influenza  dominante,  salvo  prova contraria allorche
 ricorra una delle seguenti situazioni:
 1)  esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base di
 accordi,   ha   il   diritto  di  nominare  o  revocare  la
 maggioranza   degli   amministratori  o  del  consiglio  di
 sorveglianza  ovvero  dispone da solo della maggioranza dei
 voti  ai  fini delle deliberazioni relative alle materie di
 cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
 2)  possesso di partecipazioni idonee a consentire la
 nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
 consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
 sorveglianza;
 3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
 carattere  finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
 uno dei seguenti effetti:
 a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
 quella  di  altre  imprese ai fini dei perseguimento di uno
 scopo comune;
 c) l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto a
 quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 d) l'attribuzione,  a  soggetti  diversi  da quelli
 legittimati  in base alla titolarita' delle partecipazioni,
 di   poteri   nella   scelta  degli  amministratori  o  dei
 componenti  del  consiglio  di sorveglianza o dei dirigenti
 delle imprese;
 4)  assoggettamento  a direzione comune, in base alla
 composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
 concordanti elementi".
 - Si  riporta il testo dell'articolo 10, comma 2, della
 legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  recante: "Integrazioni e
 modifiche  alla  legge  12  agosto 1982, n. 576 e norme sul
 controllo   delle   partecipazioni   di   imprese   o  enti
 assicurativi e in imprese o enti assicurativi.".
 "Art.     10    (Autorizzazioni    all'assunzione    di
 partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate
 nel capitale di imprese di assicurazione). - 1. (Omissis)".
 2.  Ai  fini  della  presente  legge  una  societa'  si
 considera  controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del
 codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
 societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
 altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
 voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
 maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
 voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
 del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
 essere,  entro  quarantotto ore dalla data di stipulazione,
 comunicato all'ISVAP.
 (Omissis)".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Finalita' e destinatari della vigilanza supplementare
 
 1.   La   vigilanza   supplementare   sulle  imprese  regolamentate appartenenti   a   un   conglomerato  finanziario  ha  per  scopo  la salvaguardia  della  stabilita'  del conglomerato nel suo complesso e delle  imprese,  regolamentate  e non, che ne fanno parte, nonche' la prevenzione  degli  effetti  destabilizzanti  sul sistema finanziario derivanti  dalle difficolta' finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.
 2.   Sono  sottoposte  a  vigilanza  supplementare,  a  livello  di conglomerato, le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, tra le quali rientrano anche le imprese regolamentate:
 a) a capo di un conglomerato finanziario;
 b) la  cui  impresa  madre  e'  una  societa'  di  partecipazione finanziaria mista con sede principale nell'Unione europea;
 c) che sono legate ad un'altra impresa del settore finanziario da una  relazione, diversa dal controllo, che comporti l'assoggettamento a  direzione  unitaria in virtu' di accordi o per effetto della quale gli  organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone.
 3. I conglomerati finanziari che risultano essere sottogruppi di un altro   conglomerato   finanziario   sono   sottoposti   a  vigilanza supplementare nell'ambito di quest'ultimo.
 4.  Nel  caso di soggetti che detengono partecipazioni o esercitano un'influenza  notevole  senza  detenere partecipazioni o altri legami finanziari  in una o piu' imprese regolamentate che non costituiscono un  conglomerato  finanziario,  le autorita' competenti rilevanti, di comune   accordo,  determinano  se  e  in  che  misura  debba  essere esercitata  la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se costituissero un conglomerato finanziario. Per l'esercizio di tale  vigilanza  occorre  che  siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e).
 5.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  11,  l'esercizio  della vigilanza  supplementare  a  livello  di conglomerato finanziario non implica  l'esercizio  della  vigilanza  individuale  su  societa'  di partecipazione  finanziaria  mista,  su  imprese  regolamentate di un Paese  terzo  appartenenti a un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
 6.  Le  societa'  di  gestione  patrimoniale  inserite in un gruppo individuato  come un conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 3,    rientrano   nell'ambito   di   applicazione   della   vigilanza supplementare ai sensi del presente decreto.
 7.  Restano  ferme  le  rispettive norme settoriali previste per le societa'  di  gestione  patrimoniale  ai fini dell'applicazione della vigilanza  individuale,  della vigilanza consolidata, ove le societa' di  gestione patrimoniale siano incluse in un gruppo bancario o in un gruppo  di  societa'  di  investimento  mobiliare,  e della vigilanza supplementare  a  livello  di gruppo assicurativo, ove le societa' di gestione  patrimoniale  siano  incluse  in  un  gruppo  di imprese di assicurazione.
 8.  Ai  fini  della  vigilanza  supplementare  di  cui  al presente decreto,  le  societa' di gestione patrimoniale rientrano nel settore finanziario relativo al gruppo (bancario, assicurativo, di servizi di investimento)  a  cui  appartengono.  Nel  caso in cui le societa' di gestione   patrimoniale   non   appartengano   a   nessun  gruppo  ma appartengano a un conglomerato finanziario, le medesime rientrano nel settore finanziario di maggiori dimensioni del conglomerato.
 |  |  |  | Art. 3. Nozione di conglomerato finanziario
 
 1.  Costituisce  un  conglomerato finanziario, ai fini del presente decreto,  qualsiasi  gruppo, o sottogruppo di un gruppo, che soddisfi le seguenti condizioni:
 a) a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un'impresa regolamentata;
 b) qualora  a  capo  del  gruppo vi sia un'impresa regolamentata, questa   sia   un'impresa  madre  di  un'altra  impresa  del  settore finanziario,  ovvero  un'impresa  che  detiene  una partecipazione in altra  impresa  del  settore  finanziario, ovvero un'impresa legata a un'impresa  del  settore  finanziario  da  una relazione che comporti l'assoggettamento  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
 c) qualora a capo del gruppo non vi sia un'impresa regolamentata, le  attivita'  del  gruppo  si  svolgano  principalmente  nel settore finanziario;
 d) almeno   una  delle  imprese  del  gruppo  operi  nel  settore assicurativo  e  almeno  una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 e) le  attivita' consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che  operano  nel  settore  assicurativo e le attivita' consolidate o aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore  bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative.
 2.   Le   attivita'  di  un  gruppo  di  imprese  sono  considerate principalmente  di  carattere  finanziario,  ai  sensi  del  comma 1, lettera  c),  se  il  rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e  appartenenti  al  gruppo  e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso e' superiore al 40 per cento.
 3.  Si considerano significative, ai sensi del comma 1, lettera e), le  attivita'  svolte  nei diversi settori finanziari se, per ciascun settore    finanziario    (bancario,    assicurativo,    servizi   di investimento), il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale  di  quel  settore  finanziario  e il totale dello stato patrimoniale  delle  imprese  del settore finanziario appartenenti al gruppo  e  del  rapporto tra i requisiti di solvibilita' del medesimo settore  finanziario, calcolati in conformita' delle pertinenti norme settoriali,  e il totale dei requisiti di solvibilita' delle predette imprese  del  settore finanziario appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.
 4.  Si  considerano  comunque significative le attivita' svolte nei diversi  settori  finanziari  nel  caso  in cui il totale dello Stato patrimoniale  del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo sia  superiore  a  6 miliardi di euro. Ai fini del calcolo del valore medio  e  della valutazione delle dimensioni del settore finanziario, il  settore  bancario  e  quello  dei  servizi  di  investimento sono considerati congiuntamente.
 5.  Il  calcolo  di  cui  al  presente articolo relativo allo stato patrimoniale   e'  effettuato  sulla  base  del  totale  dello  stato patrimoniale  aggregato  delle  imprese  appartenenti  al  gruppo, in conformita'  dei  loro  conti  annuali.  Ai  fini di tale calcolo, le imprese   in  cui  e'  detenuta  una  partecipazione  sono  prese  in considerazione  per  l'importo  del  loro  stato  patrimoniale totale corrispondente   alla  quota  aggregata  proporzionale  detenuta  dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.
 6.  Nel  caso in cui i rapporti indicati ai commi 2 e 3 scendano al di  sotto  rispettivamente  del 40 per cento o del 10 per cento per i conglomerati  che sono gia' oggetto della vigilanza supplementare, si applicano   per   i   tre   anni   successivi   coefficienti  ridotti rispettivamente pari al 35 per cento e all'8 per cento. Analogamente, se  il  totale  dello  stato  patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di euro per  i  conglomerati  gia'  soggetti  a  vigilanza  supplementare, si applica  per  i  tre  anni  successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi  di  euro.  Tuttavia,  il  coordinatore, con l'accordo delle altre  autorita' competenti rilevanti, puo' decidere di non applicare i coefficienti o l'importo ridotti di cui sopra.
 |  |  |  | Art. 4. Individuazione del conglomerato finanziario
 
 1.  Le  autorita'  competenti,  che  hanno  autorizzato  le imprese regolamentate  appartenenti  ad  un gruppo, stabiliscono se il gruppo costituisce  un  conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3. A tale  fine  le autorita' competenti collaborano strettamente tra loro e,  in particolare, se un'autorita' competente ritiene che un'impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire  un  conglomerato  finanziario,  non  ancora  individuato, comunica   tale   circostanza   alle   altre   autorita'   competenti interessate.
 2.  Le  autorita'  competenti  rilevanti  possono, sulla base di un accordo di coordinamento:
 a) non  includere  il  gruppo  nell'ambito  di  applicazione  del presente  decreto  o  non  applicare gli articoli 8, 9 o 10, se viene raggiunta  la soglia di cui all'articolo 3, comma 4, ma non quella di cui  all'articolo 3, comma 3, qualora ritengano che tale inclusione o l'applicazione  dei  predetti  articoli non  sia necessaria oppure la ritengano  inopportuna  o  fuorviante  rispetto  agli obiettivi della vigilanza supplementare tenendo conto, ad esempio, del fatto che:
 1)  la  dimensione  relativa  del settore finanziario di minori dimensioni,  misurata in base alla media di cui all'articolo 3, comma 3,  o  in  base  al totale dello stato patrimoniale o ai requisiti di adeguatezza patrimoniale, non supera il 5 per cento;
 2)  in  uno  Stato  dell'Unione europea, la quota di mercato di tale settore, misurata in base al totale dello stato patrimoniale nel settore  bancario  o  nel settore dei servizi finanziari e in base ai premi  lordi  iscritti  nel settore assicurativo, non supera il 5 per cento.  La  decisione  e'  notificata alle altre autorita' competenti interessate;
 b) escludere  un'impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
 c) verificare,  prima di individuare un conglomerato finanziario, il   rispetto   per   3   anni   consecutivi  delle  soglie  previste dall'articolo 3, commi 2 e 3;
 d) verificare  l'esistenza  di un conglomerato finanziario, anche nel  caso  in  cui  le soglie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, non siano  rispettate  per  3  anni consecutivi, qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative.
 3.  Qualora  sia  stato individuato un conglomerato finanziario, le decisioni  di  cui  alle lettere da b) a d) del comma 2 sono adottate sulla  base  di  una  proposta  del coordinatore di tale conglomerato finanziario.
 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, le autorita' competenti  rilevanti possono, in casi eccezionali e sulla base di un accordo  di  coordinamento,  sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il parametro della struttura dei redditi o  con  quello  delle attivita' fuori bilancio o con entrambi o anche aggiungere  uno  o entrambi tali parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare.
 |  |  |  | Art. 5. Nomina e compiti del coordinatore
 
 1.  Tra  le autorita' competenti, comprese quelle del Paese dove ha la  sede  principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, e'   individuata   l'autorita'   di  vigilanza  responsabile  per  il coordinamento e l'esercizio della vigilanza supplementare, di seguito denominata coordinatore.
 2.  La presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di  vigilanza  supplementare  lascia  impregiudicati  i  compiti e le responsabilita'  attribuite  alle autorita' competenti ai sensi delle norme settoriali.
 3. L'individuazione e' effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 a) qualora   a   capo  di  un  conglomerato  finanziario  vi  sia un'impresa  regolamentata,  il  compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'  competente  che  ha  autorizzato  la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attivita';
 b) qualora  a  capo  di  un  conglomerato  finanziario non vi sia un'impresa  regolamentata,  il  compito di coordinatore e' esercitato dall'autorita'   competente   individuata  sulla  base  dei  seguenti criteri:
 1)  nel caso in cui l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia  una  societa' di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore   e'   esercitato   dall'autorita'   competente  che  ha autorizzato   la   predetta  impresa  regolamentata  ai  sensi  delle pertinenti norme settoriali;
 2)  nel  caso  in  cui  piu'  imprese  regolamentate  con  sede principale  nell'Unione  europea abbiano come impresa madre la stessa societa'  di partecipazione finanziaria mista e una di queste imprese abbia  ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale  la  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista,  il compito  di  coordinatore  e'  esercitato  dall'autorita'  competente preposta  alla  vigilanza  dell'impresa  regolamentata autorizzata in tale Stato membro;
 3)  nel  caso  in  cui nello Stato membro in cui la societa' di partecipazione  finanziaria  mista  ha  la  sua sede principale siano state  autorizzate  piu'  imprese  regolamentate  operanti in diversi settori   finanziari,   il  compito  di  coordinatore  e'  esercitato dall'autorita'   competente   preposta  alla  vigilanza  sull'impresa regolamentata   operante   nel   settore   finanziario   di  maggiori dimensioni;
 4) nel caso in cui a capo del conglomerato finanziario vi siano piu'  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  con  la  sede principale in diversi Paesi dell'Unione europea in ciascuno dei quali sia  presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore e' esercitato   dall'autorita'   competente   preposta   alla  vigilanza dell'impresa   regolamentata  che  presenti  il  totale  dello  stato patrimoniale piu' elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorita' competente preposta alla   vigilanza  sull'impresa  regolamentata  operante  nel  settore finanziario di maggiori dimensioni;
 5)  nel  caso  in  cui  piu'  imprese  regolamentate  con  sede principale  nell'Unione  europea abbiano come impresa madre la stessa societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  e nessuna di queste imprese  abbia ricevuto l'autorizzazione nello Stato membro in cui ha la  sede  principale la societa' di partecipazione finanziaria mista, il  compito  di  coordinatore e' esercitato dall'autorita' competente che   ha  concesso  l'autorizzazione  all'impresa  regolamentata  che presenta  il totale dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni;
 6)  nel  caso in cui conglomerato finanziario sia un gruppo che non  fa capo a un'impresa madre o in qualsiasi altro caso, il compito di  coordinatore  e'  esercitato  dall'autorita'  competente  che  ha concesso  l'autorizzazione  all'impresa regolamentata che presenta il totale  dello stato patrimoniale piu' elevato nel settore finanziario di maggiori dimensioni.
 4.  Il  coordinatore,  individuato  in  conformita'  del  comma  3, comunica  all'impresa  madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa,  all'impresa  regolamentata  con il piu' elevato totale dello stato  patrimoniale nel settore finanziario di maggiori dimensioni di un  gruppo  che  il  gruppo  e'  stato  individuato come conglomerato finanziario  ai  sensi  dell'articolo  4, nonche' la designazione del coordinatore.   Il   coordinatore   informa   altresi'  le  autorita' competenti   che   hanno   autorizzato   le   imprese   regolamentate appartenenti  al  gruppo e le autorita' competenti dello Stato membro nel  quale  la societa' di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonche' la Commissione europea.
 5.  In casi particolari, le autorita' competenti rilevanti possono, mediante   accordi   di   coordinamento  e  sentito  il  conglomerato finanziario,  stabilire  di non applicare i criteri di cui al comma 3 qualora  cio' risulti opportuno in considerazione della struttura del conglomerato  e dell'importanza relativa delle sue attivita' in altri Paesi e nominare quale coordinatore un'autorita' competente diversa.
 6. I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:
 a) il   coordinamento   della  raccolta  e  della  diffusione  di informazioni pertinenti o essenziali tra le autorita' competenti, sia nel  quadro  del  normale  esercizio delle proprie funzioni sia nelle situazioni  di  emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti  ai  fini  dell'esercizio  della  vigilanza  da  parte  di un'autorita' competente ai sensi delle norme settoriali;
 b) la  valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la  valutazione  della  situazione  finanziaria  di  un  conglomerato finanziario;
 c) la  valutazione  dell'osservanza delle disposizioni in materia di  adeguatezza  patrimoniale,  di  concentrazione  dei  rischi  e di operazioni intragruppo di cui agli articoli 7, 8 e 9;
 d) la  valutazione  complessiva  delle  operazioni  intragruppo e della   concentrazione   dei  rischi,  tenendo  sotto  controllo,  in particolare,   i   possibili   rischi  di  contagio  all'interno  del conglomerato  finanziario,  i  rischi  di  conflitto  di interessi, i rischi di arbitraggio fra norme settoriali ed il livello o volume dei rischi;
 e) la  valutazione  della  struttura,  dell'organizzazione  e del sistema  di  controllo  interno  del conglomerato finanziario, di cui all'articolo 10;
 f) la  pianificazione  e  il  coordinamento  delle  attivita'  di vigilanza,  in  collaborazione con le autorita' competenti rilevanti, sia  nel  quadro  del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza.
 7.  Il coordinatore, le altre autorita' competenti rilevanti e, ove necessario,  le  altre  autorita'  competenti  interessate concludono accordi   di   coordinamento   al  fine  di  agevolare  la  vigilanza supplementare.   L'accordo   di   coordinamento   puo'  conferire  al coordinatore ulteriori compiti e puo' specificare le procedure per il processo  decisionale  fra le autorita' competenti rilevanti e per la collaborazione con le altre autorita' competenti.
 8.  Il  coordinatore  puo'  chiedere  alle autorita' competenti del Paese  dell'Unione europea nel quale ha la sede principale un'impresa madre,   le   quali   non   esercitino   esse   stesse  la  vigilanza supplementare,   di   sollecitare   dall'impresa   madre   tutte   le informazioni   pertinenti   per   l'esercizio  dei  suoi  compiti  di coordinamento e di trasmettergliele.
 9. Al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorita'  coinvolte nella vigilanza, se il coordinatore necessita di informazioni   gia'   fornite   a   un'altra   autorita'   competente conformemente  alle  norme  settoriali,  si  rivolge all'autorita' in possesso di tali informazioni.
 |  |  |  | Art. 6. Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorita' competenti
 
 1.  Ai  fini  della  vigilanza  supplementare, il coordinatore e le autorita'  competenti  preposte  all'esercizio  della vigilanza sulle imprese  regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato finanziario cooperano  strettamente  tra  loro  fornendo  a  richiesta  tutte  le informazioni  pertinenti e comunicando di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.
 2.   Le   autorita'  di  vigilanza  italiane  competenti  scambiano informazioni  con  le  altre  autorita' di vigilanza competenti e non possono opporre a queste ultime il segreto d'ufficio.
 3.  La  cooperazione  prevede  almeno  la  raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:
 a) l'accertamento  della  struttura del gruppo e l'individuazione di   tutte   le   principali  imprese  appartenenti  al  conglomerato finanziario,   nonche'   delle  autorita'  competenti  delle  imprese regolamentate del gruppo;
 b) le strategie del conglomerato finanziario;
 c) la  situazione  finanziaria  del  conglomerato finanziario, in particolare  per  quanto  attiene  all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni   intragruppo,  alla  concentrazione  dei  rischi  e  alla redditivita';
 d) i  principali  azionisti  e  coloro  che  svolgono funzioni di direzione e amministrazione del conglomerato finanziario;
 e) l'organizzazione,  i  sistemi  di  gestione  del  rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;
 f) le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti  al  conglomerato  finanziario  e  la  verifica  di tali informazioni;
 g) i  problemi  incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese  del  conglomerato  finanziario,  suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;
 h) le   sanzioni   di   rilevante   entita'   e  i  provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti in conformita' delle norme settoriali o del presente decreto.
 4. Prima di adottare una decisione rilevante ai fini dell'esercizio dei  compiti di vigilanza di altre autorita' competenti e fatte salve le  rispettive  responsabilita'  definite  dalle norme settoriali, le autorita' competenti interessate si consultano in merito:
 a) ai  mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e   gestionale   delle   imprese   regolamentate  appartenenti  a  un conglomerato  finanziario,  che  necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorita' competenti;
 b) alle   sanzioni   di  rilevante  entita'  e  ai  provvedimenti straordinari adottati dalle autorita' competenti.
 5.  Un'autorita'  competente  puo'  decidere  di non procedere alla consultazione  di  cui  al comma 4 in situazioni di urgenza o qualora cio'  possa  compromettere l'efficacia delle decisioni. In tali casi, l'autorita'   competente   informa  prontamente  le  altre  autorita' competenti.
 6.  Qualora le informazioni di cui al comma 3 del presente articolo siano  gia'  state  fornite  a un'autorita' competente ai sensi delle norme    settoriali,   le   altre   autorita'   competenti   preposte all'esercizio   della   vigilanza  supplementare  possono  richiedere direttamente  le  informazioni  all'autorita'  gia' in possesso delle stesse.
 7.  La  raccolta  o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti  a  un  conglomerato  finanziario, diverse dalle imprese regolamentate,  non implica in alcun modo che le autorita' competenti siano  tenute  ad esercitare compiti di vigilanza individuale su tali imprese.
 8.  Nell'osservanza delle norme settoriali, le autorita' competenti possono  scambiare  informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti  a  un  conglomerato  finanziario  anche  con  le banche centrali,  il  sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea,  nella  misura in cui cio' sia necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti.
 9.  Le  imprese  e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno,  cui  si  applica la vigilanza supplementare possono scambiarsi informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare.
 10.  Le autorita' competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono accedere a tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio  di  tale  vigilanza;  la  richiesta di informazioni puo' essere  effettuata direttamente dalle singole autorita' competenti ai soggetti vigilati dalla medesima autorita' oppure indirettamente, per il  tramite  dell'autorita'  di  vigilanza di settore, per le imprese regolamentate  non vigilate dall'autorita' richiedente. Nei confronti delle  societa'  di  partecipazione finanziaria mista la richiesta di informazioni  e' inoltrata per il tramite dell'autorita' di vigilanza preposta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11.
 11. Ai fini della vigilanza supplementare, le imprese regolamentate italiane  forniscono,  per  il  tramite delle competenti autorita' di vigilanza italiane, informazioni alle autorita' di vigilanza di altri Paesi dell'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 7. Requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare
 
 1.   Le   imprese  regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato finanziario   assicurano,   mediante   un'appropriata   politica   di adeguatezza  patrimoniale  a livello di conglomerato finanziario, che il  totale  dei  mezzi  propri  disponibili a livello di conglomerato finanziario  sia  in  ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza  patrimoniale  stabiliti  sulla base di uno dei metodi di calcolo indicati nell'allegato. Il coordinatore, previa consultazione con  le  altre  autorita'  competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.
 2.  Il  coordinatore valuta i requisiti di adeguatezza patrimoniale del  conglomerato finanziario e verifica che il calcolo dei requisiti di  cui  al  comma  1,  sia  effettuato almeno una volta l'anno dalle imprese  regolamentate o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista.  Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale sono  incluse  nell'ambito  della  vigilanza  supplementare  tutte le imprese appartenenti al settore finanziario.
 3.  Il  risultato  del  calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono  trasmessi  al  coordinatore  dall'impresa regolamentata o dalla societa'  di partecipazione finanziaria mista a capo del conglomerato finanziario   oppure  da  un'impresa  regolamentata  appartenente  al conglomerato   finanziario   individuata   dal  coordinatore,  previa consultazione  delle  altre  autorita'  competenti  rilevanti  e  del conglomerato finanziario.
 4.  Il coordinatore puo' decidere, previa consultazione delle altre autorita'  competenti  rilevanti e salve le situazioni di urgenza, di escludere  una  determinata  impresa  dal  calcolo  dei  requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:
 a) qualora  l'impresa  abbia  sede  in  un Paese non appartenente all'Unione   europea  nel  quale  esistano  ostacoli  giuridici  alla trasmissione  delle  informazioni  necessarie;  non  sono considerati ostacoli  le  norme settoriali in materia di obbligo per le autorita' competenti  di  negare  l'autorizzazione  qualora  sia  impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;
 b) qualora  l'impresa  sia  di  interesse  trascurabile  ai  fini dell'obiettivo    della   vigilanza   supplementare   sulle   imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario; le imprese di   interesse   trascurabile  devono  comunque  essere  incluse  se, considerate   nel   loro   insieme,   presentano   un  interesse  non trascurabile;
 c) qualora   l'inclusione   di   un'impresa   sia  inopportuna  o fuorviante in relazione agli obiettivi della vigilanza supplementare.
 5.   Il   coordinatore   e  le  autorita'  di  vigilanza  rilevanti stabiliscono,  mediante  specifici accordi di coordinamento, i limiti quantitativi  e  le  caratteristiche qualitative dell'impresa ai fini della   esclusione   dal   calcolo   dei   requisiti  di  adeguatezza patrimoniale supplementare.
 6.   Nel  caso  in  cui  il  coordinatore  decida  l'esclusione  di un'impresa   regolamentata   italiana  dal  calcolo  dell'adeguatezza patrimoniale,  ai  sensi  del  comma  4,  lettera b), le autorita' di vigilanza   italiane   possono   chiedere   all'impresa  a  capo  del conglomerato   finanziario  di  fornire  informazioni  per  agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.
 |  |  |  | Art. 8. Concentrazione dei rischi
 
 1.  Le  imprese  regolamentate  o  le  societa'  di  partecipazione finanziaria  mista  riferiscono,  a  intervalli regolari e almeno con cadenza  annuale,  al  coordinatore  in  merito ad ogni significativa concentrazione  dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia  di  significativita'  e'  definita  dal  coordinatore, previa consultazione  delle  altre  autorita'  competenti  rilevanti  e  del conglomerato  stesso,  ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
 2.  Il  coordinatore,  previa  consultazione  delle altre autorita' competenti,  individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti  a  un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo  conto  della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.
 3.  Le  informazioni  necessarie  sono  trasmesse  al  coordinatore dall'impresa   regolamentata   o  dalla  societa'  di  partecipazione finanziaria  mista  che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da  un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata   dal   coordinatore  previa  consultazione  delle  altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
 4.   Le  autorita'  di  vigilanza  competenti  rilevanti,  mediante specifici   accordi   di   coordinamento,   possono  disporre  limiti quantitativi  che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare,  riguardo  a  qualsiasi  concentrazione  dei  rischi a livello di conglomerato finanziario.
 5.  Qualora  a  capo  di  un  conglomerato  finanziario  vi sia una societa'  di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia  di  concentrazione  dei  rischi  del  settore finanziario di maggiori  dimensioni  si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso,  ivi  compresa  la  societa' di partecipazione finanziaria mista.
 6.  Le  concentrazioni  dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva  sotto  il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
 7.  Ai  fini  degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della  direttiva  2002/87/CE,  le  autorita'  di  vigilanza  italiane rendono  noti  al  Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati  in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Per la direttiva 2002/87/CE vedi note alle premesse.
 - L'art. 21, comma 6, cosi' recita:
 «6.  Gli Stati membri tengono informato il comitato sui
 principi  che  applicano  in  merito  alla  vigilanza sulle
 operazioni intragruppo e la concentrazione dei rischi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Operazioni intragruppo
 
 1.  Le  imprese  regolamentate  o  le  societa'  di  partecipazione finanziaria  mista  riferiscono,  a  intervalli regolari e almeno con cadenza   annuale,   al   coordinatore   in  merito  alle  operazioni intragruppo  significative  delle  imprese  regolamentate  effettuate all'interno    del    conglomerato    finanziario.   La   soglia   di significativita'  e'  definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
 2. Fino all'individuazione, da parte del coordinatore, della soglia di   significativita'  delle  operazioni  intragruppo,  si  presumono significative  le  operazioni  superiori  al 5 per cento dell'importo totale  dei  requisiti  di  adeguatezza  patrimoniale  a  livello  di conglomerato.
 3.  Il  coordinatore,  previa  consultazione  delle altre autorita' competenti,   individua   il   tipo  di  operazioni  che  le  imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario sono tenute a  segnalare,  tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato.
 4.  Le  informazioni  necessarie  sono  trasmesse  al  coordinatore dall'impresa   regolamentata   o  dalla  societa'  di  partecipazione finanziaria  mista  che e' a capo del conglomerato finanziario oppure da  un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata   dal   coordinatore  previa  consultazione  delle  altre autorita' competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
 5.  Al fine di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le  autorita'  di  vigilanza competenti rilevanti, mediante specifici accordi  di  coordinamento,  possono  fissare  limiti  quantitativi o requisiti qualitativi riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.
 6.  Qualora  a  capo  di  un  conglomerato  finanziario  vi sia una societa'  di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo del settore finanziario di maggiori dimensioni  si applicano a tale settore comprensivo della societa' di partecipazione finanziaria mista.
 7.  Le  operazioni  intragruppo  sono  sottoposte  alla valutazione complessiva  sotto  il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
 8.  Ai  fini  degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE le autorita' di vigilanza italiane rendono noti  al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Per  la  direttiva  2002/87/CE  e l'art. 21, comma 6,
 vedi note all'art. 5.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Controlli interni
 
 1.  Le  imprese  regolamentate  pongono  in  essere nell'ambito del conglomerato  finanziario  e  nel rispetto dei principi contenuti nei commi  2 e 3, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione  del  rischio,  comprese  idonee  procedure amministrative e contabili.
 2. Le procedure di gestione del rischio includono:
 a) governo  societario  e  gestione sani, con l'approvazione e la revisione  periodica  delle  strategie e delle politiche da parte dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione  a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;
 b) opportune  politiche  di  adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare  l'impatto  della  strategia  aziendale  sul  profilo  del rischio  e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato al presente decreto;
 c) procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi  siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che  siano  prese  tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei  sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo di applicazione  della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione,  il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario.
 3. I meccanismi di controllo interno includono:
 a) meccanismi   adeguati   per   quanto   concerne  l'adeguatezza patrimoniale  al  fine  di  individuare e quantificare tutti i rischi materiali  incorsi  e  stabilire  un  collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;
 b) valide   procedure   di   segnalazione  e  contabili,  atte  a consentire  l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio ed il controllo  delle  operazioni  intragruppo  e della concentrazione dei rischi.
 4.  Coerentemente  con  le  pertinenti  norme  settoriali,  in ogni impresa soggetta alla vigilanza supplementare sono istituiti adeguati meccanismi   di   controllo  interno,  definiti  dalle  autorita'  di vigilanza competenti mediante specifici accordi di coordinamento, per l'elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare.
 5.  Il  coordinatore  valuta,  sotto  il  profilo  della  vigilanza supplementare,  le  procedure  e  i  meccanismi  di  cui  al presente articolo per il conglomerato finanziario nel suo complesso.
 |  |  |  | Art. 11. Requisiti   di   onorabilita'   e  professionalita'  degli  esponenti aziendali delle societa' di partecipazione finanziaria mista
 
 1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle  attivita'  produttive  e  le  autorita' di vigilanza italiane, determina  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' e professionalita'    dei    soggetti    che   svolgono   funzioni   di amministrazione,   direzione   e  controllo  presso  le  societa'  di partecipazione finanziaria mista.
 2.  Il  difetto  dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa  e'  dichiarata  dall'organo  amministrativo entro trenta giorni dalla  nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata  dall'autorita' di vigilanza italiana che:
 a) svolge   il   ruolo  di  coordinatore  per  l'esercizio  della vigilanza supplementare di un conglomerato finanziario;
 b) e'  competente  sul settore finanziario di maggiori dimensioni di   un   conglomerato   finanziario   costituito  anche  da  imprese regolamentate  italiane,  nel  caso  in  cui  il coordinatore non sia un'autorita' di vigilanza italiana;
 c) e'  competente  sul settore finanziario di maggiori dimensioni di  un  conglomerato  finanziario  al  quale  non partecipano imprese regolamentate  italiane  con  a  capo  una societa' di partecipazione finanziaria mista con sede principale in Italia.
 3.  Il  regolamento  previsto  dal  comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
 legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri».
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Ispezioni
 
 1. Ai fini della vigilanza supplementare, le autorita' di vigilanza italiane   che   intendono  verificare  le  informazioni  riguardanti un'impresa,  regolamentata  o  meno,  appartenente ad un conglomerato finanziario  e  situata in un altro Paese dell'Unione europea possono chiedere  alle autorita' competenti del Paese di effettuare ispezioni presso  tale  impresa.  L'autorita' di vigilanza italiana richiedente puo'   prendere   parte   all'ispezione,   qualora  non  la  effettui direttamente.
 2.  L'autorita'  di  vigilanza italiana che riceve una richiesta di verifica  da parte di autorita' competenti di altri Paesi dell'Unione europea   che   intendono   verificare  le  informazioni  riguardanti un'impresa   italiana,  regolamentata  o  meno,  appartenente  ad  un conglomerato  finanziario,  puo' procedere direttamente all'ispezione oppure  puo'  autorizzare  l'autorita'  richiedente  a procedere essa stessa  all'ispezione.  L'autorita'  richiedente  puo' prendere parte all'ispezione  nel  caso  in cui l'autorita' di vigilanza italiana la effettui direttamente.
 3.   Per  le  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista,  la richiesta di verifica di cui al comma 2 e' inoltrata all'autorita' di vigilanza italiana competente, individuata ai sensi dell'articolo 11, comma  2.  L'autorita'  di vigilanza italiana che riceve la richiesta puo'  procedere  all'ispezione  direttamente  oppure puo' autorizzare l'autorita'  richiedente  o  una  societa'  di  revisione a procedere all'ispezione.    L'autorita'   richiedente   puo'   prendere   parte all'ispezione nel caso in cui non la effettui direttamente.
 4.  Al  comma 3, dell'articolo 68, del TUB, in fine, e' aggiunto il seguente  periodo:  «l'autorita'  competente richiedente, qualora non compia  direttamente  la  verifica,  puo',  se lo desidera, prendervi parte».
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Il  testo dell'art. 68 del TUB, cosi' come modificato
 dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
 «Art.   68  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  A  fini  di
 vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia puo'
 effettuare  ispezioni  presso i soggetti indicati nell'art.
 65  e  richiedere  l'esibizione di documenti e gli atti che
 ritenga  necessari.  Le ispezioni nei confronti di societa'
 diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
 il  fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza dei dati e
 delle informazioni forniti per il consolidamento.
 2.  La  Banca  d'Italia  puo' richiedere alle autorita'
 competenti   di   uno   Stato   comunitario  di  effettuare
 accertamenti  presso  i  soggetti  indicati  nel  comma  1,
 stabiliti  nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
 altre modalita' delle verifiche.
 3.  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta delle autorita'
 competenti  di  altri  Stati  comunitari o extracomunitari,
 puo'  effettuare  ispezioni  presso  le  societa'  con sede
 legale   in  Italia  ricomprese  nella  vigilanza  su  base
 consolidata  di  competenza delle autorita' richiedenti. La
 Banca   d'Italia   puo'  consentire  che  Ia  verifica  sia
 effettuata  dalle  autorita'  che  hanno fatto la richiesta
 ovvero   da  un  revisore  o  da  un  esperto.  L'autorita'
 competente  richiedente, qualora non compia direttamente la
 verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Poteri supplementari e misure di esecuzione
 
 1.  In  caso  di  mancata  osservanza  dei  requisiti  di vigilanza supplementare  di  cui agli articoli da 7 a 10 da parte delle imprese regolamentate  appartenenti  ad un conglomerato finanziario o qualora tali  requisiti  siano  rispettati  ma  la  solvibilita' sia comunque compromessa   oppure   qualora   le   operazioni   intragruppo  o  la concentrazione  dei  rischi  compromettano  la  posizione finanziaria delle  imprese  regolamentate,  le  autorita'  competenti,  anche  su richiesta del coordinatore, possono adottare:
 a)  i  provvedimenti  previsti dal Titolo IV, Sezioni I, II e III del TUB;
 b) i provvedimenti di cui alla Parte II, Titolo IV del TUF;
 c)  i  provvedimenti  previsti  dalla  normativa  in  materia  di assicurazioni  private,  incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
 2.  Il  comma  1  si  applica anche alle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e i provvedimenti applicabili sono  quelli di competenza dell'autorita' di vigilanza individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
 3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, nei confronti delle societa' di partecipazione  finanziaria  mista  aventi  sede  in  un  altro Paese dell'Unione  europea,  appartenenti  ad  un conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana che svolge funzioni di coordinatore puo'   chiedere   all'autorita'  di  vigilanza  estera  competente  i provvedimenti  necessari  a  rimediare alla situazione nel piu' breve tempo possibile.
 4.  Per le specifiche finalita' di questo articolo, il coordinatore e  le  altre  autorita'  competenti  interessate concludono specifici accordi  di  coordinamento.  Per la definizione dei provvedimenti nei confronti  delle  societa'  di  partecipazione finanziaria mista, gli accordi  di  coordinamento sono conclusi con l'autorita' di vigilanza competente   sulla  verifica  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di professionalita'.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Per il TIF, vedi note all'art. 1. La Parte II, Titolo
 IV, reca: "Provvedimenti ingiuntivi e crisi".
 - La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma sulla
 vigilanza sulle assicurazioni".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. Sanzioni  nei  confronti delle societa' di partecipazione finanziaria mista
 
 1.   Nei   confronti   dei   soggetti   che  svolgono  funzioni  di amministrazione,    direzione   o   controllo   nelle   societa'   di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e' applicabile la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 103.000 per  l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o  delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' competenti.
 2.  Per  le  violazioni previste nel presente articolo, l'autorita' competente individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, applica la procedura  di  accertamento  delle violazioni e di applicazione delle sanzioni   prevista   dall'articolo 195   del   decreto   legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Per  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
 vedi note all'art. 1. L'art. 195, cosi' recita:
 «Art.  195 (Procedura sanzionatoria). - 1. Salvo quanto
 previsto dall'art. 196, le sanzioni amministrative previste
 nel  presente  titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o
 dalla   CONSOB,   secondo  le  rispettive  competenze,  con
 provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
 agli  interessati  e  valutate  le  deduzioni  dagli stessi
 presentate nei successivi trenta giorni.
 2.  Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi
 del    contraddittorio,   della   conoscenza   degli   atti
 istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
 tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
 3.  Il  provvedimento di applicazione delle sanzioni e'
 pubblicato per estratto nel Bollettino della Banca d'Italia
 o della CONSOB. La Banca d'Italia o la CONSOB, tenuto conto
 della  natura della violazione e degli interessi coinvolti,
 possono  stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita'
 al  provvedimento,  ponendo  le  relative  spese  a  carico
 dell'autore della violazione.
 4.  Avverso  il  provvedimento  di  applicazione  delle
 sanzioni   previste   dal   presente   titolo   e'  ammessa
 opposizione  alla  Corte d'appello del luogo in cui ha sede
 la   societa'   o  l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
 violazione  ovvero,  nei  casi in cui tale criterio non sia
 applicabile,  del  luogo  in  cui  la  violazione  e' stata
 commessa.     L'opposizione    deve    essere    notificata
 all'Autorita' che ha adottato il provvedimento entro trenta
 giorni  dalla  sua  comunicazione  e deve essere depositata
 presso  la  cancelleria  della Corte d'appello entro trenta
 giorni dalla notifica.
 5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione  del
 provvedimento.  La  Corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
 motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
 6.  La  Corte  d'appello,  su istanza delle parti, puo'
 fissare   termini   per   la  presentazione  di  memorie  e
 documenti,  nonche'  consentire l'audizione anche personale
 delle parti.
 7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera
 di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
 motivato.
 8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa  a  cura  della
 cancelleria  della  Corte  d'appello  all'Autorita'  che ha
 adottato  il provvedimento ai fini delle pubblicazione, per
 estratto, nel Bollettino di quest'ultima.
 9.  Le  societa'  e  gli enti ai quali appartengono gli
 autori  delle  violazioni rispondono, in solido con questi,
 del  pagamento  della sanzione e delle spese di pubblicita'
 previste  dal  secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad
 esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Vigilanza supplementare equivalente
 
 1.  Le  imprese  regolamentate  che  non  rientrano  nel  campo  di applicazione  della  vigilanza  supplementare  di cui all'articolo 2, comma  2,  e  la cui impresa madre sia un'impresa regolamentata o una societa'  di  partecipazione finanziaria mista con sede principale in un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea  sono  sottoposte a vigilanza  supplementare secondo i limiti e le modalita' indicate nel presente articolo.
 2.  L'autorita' di vigilanza italiana, che rivestirebbe il ruolo di coordinatore  qualora  venissero  applicate  le  disposizioni  di cui all'articolo 5, comma 3, verifica se le imprese regolamentate, di cui al  comma  1,  siano  sottoposte a vigilanza da parte di un'autorita' competente   di   un   Paese  non  appartenente  all'Unione  europea, equivalente  alla vigilanza supplementare prevista dalle disposizioni del  presente decreto. La verifica e' effettuata di iniziativa oppure su  richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea.
 3.  L'autorita'  di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le  altre  autorita'  competenti rilevanti e, prima di procedere alla verifica,  consulta  il comitato per i conglomerati finanziari di cui all'articolo  21,  paragrafo  5,  della  direttiva 2002/87/CE e tiene conto delle eventuali indicazioni fornite da tale comitato.
 4.  Qualora  dalla  verifica  risulti  l'assenza  di  una vigilanza supplementare   equivalente,   le  autorita'  di  vigilanza  italiane applicano   alle  imprese  regolamentate,  di  cui  al  comma  1,  le disposizioni  in  materia  di  vigilanza  supplementare  previste dal presente   decreto   oppure   i   metodi   alternativi  di  vigilanza supplementare  di  cui  al  comma 5, che consentano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare di cui all'articolo 2.
 5.  I metodi alternativi di vigilanza supplementare sono concordati dall'autorita' di vigilanza italiana, di cui al comma 2, con le altre autorita' competenti rilevanti e comunicati alle autorita' competenti interessate  e  alla Commissione europea. In particolare, l'autorita' di vigilanza italiana di cui al comma 2 puo' disporre la costituzione di   una  societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista  con  sede principale  in  un Paese dell'Unione europea e applicare la vigilanza supplementare  di  cui al presente decreto alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale societa' di partecipazione.
 6. Le autorita' di vigilanza italiane possono negoziare accordi con uno  o  piu'  Paesi terzi in merito alle modalita' di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato   finanziario.  Il  risultato  di  tali  negoziati  sono comunicati alla Commissione europea.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Per la direttiva 2002/87/CE, vedi note alle premesse.
 L'art. 21, paragrafo 5, cosi' recita:
 «5.  II  comitato puo' fornire indicazioni generali per
 stabilire  se  i  regimi  di  vigilanza supplementare delle
 autorita'  competenti  dei  Paesi  terzi  siano in grado di
 raggiungere  gli  obiettivi  della  vigilanza supplementare
 definiti  nella  presente  direttiva  riguardo alle imprese
 regolamentate  appartenenti a un conglomerato finanziario a
 capo  del quale vi sia un'impresa avente la sede principale
 al   di  fuori  della'  Comunita'.  Il  comitato  riesamina
 regolarmente  tali  indicazioni  e tiene conto di qualsiasi
 modifica  della  vigilanza  supplementare  effettuata dalle
 autorita' competenti in questione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
 
 1.  All'articolo  7  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
 «4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli  altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 a) sia  controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia  controllata  da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla  un'impresa  di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri preposte alla vigilanza degli enti  creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione  ad  un'impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa  che  controlla  una  banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla   una   banca  o  un'impresa  di  investimento  autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e  fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni  utili  a  valutare  l'idoneita'  degli  azionisti  e la reputazione  e  l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo,  anche  ai  fini  delle verifiche    delle    condizioni    di   accesso   e   di   esercizio dell'attivita'.».
 2.  All'articolo  33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Agli effetti del presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio   provvedimento   le   modalita'   con   cui  le  imprese  di assicurazione   possono   applicare   al   calcolo   del  margine  di solvibilita',  in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al  decreto  legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174,
 vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 7 e 33, cosi'
 come modificati dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
 «Art.  7  (Autorizzazione).  -  1. Le imprese aventi la
 sede  legale  nel territorio della Repubblica che intendono
 esercitare le attivita' indicate nel punto a) della tabella
 di   cui   all'allegato   I   debbono   essere  autorizzate
 dall'istituto   per   la   vigilanza   sulle   imprese   di
 assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con
 provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 2.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della
 Repubblica,  nonche'  per quello degli altri Stati membri o
 di   Stati   terzi,   fermo   l'obbligo  per  l'impresa  di
 conformarsi  alle  disposizioni  dei  capo  IV dei presente
 titolo.
 3.   L'autorizzazione   e'   soggetta   alla  tassa  di
 concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa
 annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa
 prima    della    pubblicazione    del   provvedimento   di
 autorizzazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
 italiana.
 4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita'
 competenti  degli  altri Stati membri in merito al rilascio
 dell'autorizzazione  a  qualsiasi  impresa di assicurazione
 che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 a) sia  controllata  da  un'impresa  di assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia   controllata   da  un'impresa  che  controlla
 un'altra  impresa  di assicurazione autorizzata in un altro
 Stato membro;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  un'impresa  di  assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP,  altresi', consulta in via preliminare
 le  autorita'  competenti degli altri Stati membri preposte
 alla  vigilanza  degli  enti  creditizi  e delle imprese di
 investimento  in  merito al rilascio dell'autorizzazione ad
 un'impresa  di  assicurazione  che  si  trovi  in una delle
 seguenti. situazioni:
 a) sia  controllata  da  una banca o da un'impresa di
 investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa che controlla una
 banca  o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione
 europea;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  una  banca  o  un'impresa  di
 investimento autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e fornisce
 alle  altre  autorita'  competenti rilevanti ai sensi della
 direttiva  2002/87/CE  le  informazioni  utili  a  valutare
 l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza
 dei  soggetti  ai  quali  sono  attribuite  le  funzioni di
 amministrazione  e  di direzione partecipanti alla gestione
 di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo, anche ai fini
 delle  verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
 dell'attivita'.».
 «Art.  33  (Margine  di  solvibilita).  - 1. Le imprese
 debbono   disporre   costantemente   di   un   margine   di
 solvibilita'  sufficiente  per  l'intera  attivita' da esse
 esercitata  nel  territorio della Repubblica ed all'estero,
 determinato secondo le disposizioni dell'art. 35.
 2.   Il   margine   di   solvibilita'   disponibile  e'
 rappresentato  dal patrimonio netto dell'impresa, libero da
 qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
 a) il  capitale  sociale  versato  o, se si tratta di
 societa'  di  mutua  assicurazione,  il  fondo  di garanzia
 versato;
 b) le  riserve  legali  e  le  riserve  statutarie  e
 facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni
 o a rettifica di voci dell'attivo;
 c) gli   utili   dell'esercizio   e   degli  esercizi
 precedenti  portati  a  nuovo,  al  netto  dei dividendi da
 pagare;
 d) le   perdite   dell'esercizio   e  degli  esercizi
 precedenti portate a nuovo.
 3.  Agli  effetti  del presente articolo, il patrimonio
 netto  dell'impresa  e' diminuito dell'importo degli attivi
 immateriali  iscritti  nella  macroclasse B, punti 3, 4 e 5
 dello  stato  patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota
 integrativa  prevista  dal  decreto  legislativo  26 maggio
 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale
 elemento   immateriale,   del   quaranta  per  cento  delle
 provvigioni  di  acquisizione da ammortizzare e delle altre
 spese  di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima
 macroclasse  B  ed infine dell'importo iscritto in bilancio
 per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti.
 3-bis.  Agli  effetti  del  presente  articolo  l'ISVAP
 stabilisce  con  proprio provvedimento le modalita' con cui
 le  imprese  di  assicurazione possono applicare al calcolo
 del  margine  di  solvibilita',  in  quanto  compatibili, i
 metodi  1,  2,  o  3  dell'allegato  al decreto legislativo
 30 maggio  2005,  n.  142,  di  recepimento della direttiva
 2002/87/CE.
 4.  Possono  inoltre  essere  compresi  nel  margine di
 solvibilita' disponibile:
 a) le  azioni  preferenziali  cumulative e i prestiti
 subordinati  sino a concorrenza del cinquanta per cento del
 margine  di  solvibilita'  disponibile o, se inferiore, del
 margine  di  solvibilita'  richiesto, di cui il venticinque
 per  cento  al  massimo comprendente prestiti subordinati a
 scadenza  fissa  o azioni preferenziali cumulative a durata
 determinata.   Per   essere   computati  tra  gli  elementi
 costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i
 prestiti   subordinati   devono  soddisfare  le  condizioni
 stabilite all'art. 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
 cumulative   possono   essere  computate  soltanto  qualora
 esistano  accordi  vincolanti  in base ai quali, in caso di
 liquidazione  volontaria  o coatta dell'impresa, abbiano un
 grado  inferiore  rispetto  ai  crediti  di tutti gli altri
 creditori  e  vengano  rimborsati  solo previo pagamento di
 tutti   gli   altri   debiti  in  essere  alla  data  della
 liquidazione;
 b) i  titoli  a  durata  indeterminata  e  gli  altri
 strumenti  finanziari,  comprese  le  azioni  preferenziali
 cumulative  diverse  da  quelle menzionate alla lettera a),
 sino  a  concorrenza del cinquanta per cento del margine di
 solvibilita'  disponibile  o,  se inferiore, del margine di
 solvibilita'  richiesto.  Tale limite e' da assumere per il
 totale  di  detti  titoli,  strumenti, azioni preferenziali
 cumulative  e  prestiti  subordinati di cui alla lettera a)
 del  presente  comma. Per essere computati tra gli elementi
 costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i
 titoli   a  durata  indeterminata  e  gli  altri  strumenti
 finanziari,  comprese  le  azioni preferenziali cumulative,
 devono  soddisfare  le  condizioni  stabilite  all'art. 34,
 comma 8.
 5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 12, su
 richiesta  motivata  dell'impresa,  accompagnata  da idonea
 documentazione,  l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel
 margine    di   solvibilita'   disponibile,   per   periodi
 singolarmente  non  superiori  a  dodici  mesi,  i seguenti
 ulteriori elementi:
 a) sino  al  31 dicembre  2009,  un  importo  pari al
 cinquanta per cento degli utili futuri dell'impresa, ma non
 superiore  al  venticinque  per cento del piu' basso fra il
 margine   di  solvibilita'  disponibile  e  il  margine  di
 solvibilita'  richiesto.  L'importo  degli utili futuri, al
 netto  della  parte  rilevata che origini dalle plusvalenze
 nette  di  cui  alla  lettera  c), si ottiene moltiplicando
 l'utile  annuo  stimato  per  il fattore che rappresenta la
 durata  residua  media  dei  contratti.  Tale  fattore puo'
 essere  al  massimo  pari  a sei. L'utile annuo stimato non
 puo'  superare  la  media aritmetica degli utili realizzati
 nel  corso degli ultimi cinque esercizi nelle attivita' dei
 rami I, II, III e IV di cui al punto a) ed in quelle di cui
 al  punto b) della tabella di cui all'allegato I. L'impresa
 dovra'  presentare  una  relazione,  redatta  dall'attuario
 incaricato   di  cui  all'art.  20-bis,  che  convalidi  la
 plausibilita' della realizzazione di detti utili nel futuro
 ed  un  piano  che illustri come in seguito potranno essere
 rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della
 possibilita'  di  utilizzo degli utili futuri alla scadenza
 del periodo transitorio;
 b) dalla   differenza  tra  l'importo  della  riserva
 matematica determinata in base ai premi puri risultante dal
 bilancio   diminuita   dell'importo  della  stessa  riserva
 relativa  ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente
 riserva  matematica  determinata  in  base  ai  premi  puri
 maggiorati  della  rata  di  ammortamento  della  spesa  di
 acquisto  contenuta nei premi di tariffa; questa differenza
 non  puo' tuttavia superare il tre virgola cinque per cento
 della  somma  delle  differenze  fra i capitali «vita» e le
 riserve  matematiche  per tutti i contratti per i quali non
 sia  cessato  il  pagamento  dei  premi;  essa  e'  ridotta
 dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni
 di   acquisizione   da   ammortizzare.   L'impresa   dovra'
 presentare  una relazione, redatta dall'attuario incaricato
 di cui all'art. 20-bis, attestante i criteri e le modalita'
 di calcolo dell'importo che si intende utilizzare;
 c) le    plusvalenze    latenti,   al   netto   delle
 minusvalenze  e  degli  impegni  prevedibili  nei confronti
 degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli
 investimenti  dell'impresa,  purche'  tali  plusvalenze non
 abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del dieci
 per  cento  del  margine  di solvibilita' disponibile o, se
 inferiore, del margine di solvibilita' richiesto;
 d) la  meta'  dell'aliquota  non versata del capitale
 sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, sempre che ne
 sia  stato  versato  almeno  il cinquanta per cento, sino a
 concorrenza   del   cinquanta  per  cento  del  margine  di
 solvibilita'  disponibile  o,  se inferiore, del margine di
 solvibilita' richiesto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
 
 1.  All'articolo  9  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
 «4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli  altri  Stati  membri in merito al rilascio dell'autorizzazione nei  casi  in  cui  l'impresa  di assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
 a) sia  controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia  controllata  da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla  un'impresa  di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri preposte alla vigilanza degli enti  creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione  ad  un'impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa  che  controlla  una  banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla   una   banca  o  un'impresa  di  investimento  autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e  fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi della direttiva 2002/87/CE le informazioni  utili  a  valutare  l'idoneita'  degli  azionisti  e la reputazione  e  l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo,  anche  ai  fini  delle verifiche    delle    condizioni    di   accesso   e   di   esercizio dell'attivita'.».
 2.  All'articolo 33, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. l75, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Agli effetti dei presente articolo, l'ISVAP stabilisce con proprio   provvedimento   le   modalita'   con   cui  le  imprese  di assicurazione   possono   applicare   al   calcolo   del  margine  di solvibilita',  in quanto compatibili, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato al  decreto  legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di recepimento della direttiva 2002/87/CE.».
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175,
 vedi note all'art. 1. Il testo degli articoli 9 e 33, cosi'
 come modificati dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
 «Art.  9  (Autorizzazione).  -  1. Le imprese aventi la
 sede  legale  nel territorio della Repubblica che intendono
 esercitare  le  assicurazioni  indicate  nel punto a) della
 tabella  allegata  debbono essere autorizzate dall'Istituto
 per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
 collettivo  (ISVAP)  con provvedimento da pubblicarsi nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della
 Repubblica,  nonche'  per quello degli altri Stati membri o
 di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi
 alle disposizioni del capo V del presente titolo.
 3.   L'autorizzazione   e'   soggetta   alla  tassa  di
 concessione  governativa  prevista  dal n. 80 della tariffa
 annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa
 prima    della    pubblicazione    del   provvedimento   di
 autorizzazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
 italiana.
 4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita'
 competenti  degli  altri Stati membri in merito al rilascio
 dell'autorizzazione   nei   casi   in   cui   l'impresa  di
 assicurazione si trovi in una delle seguenti condizioni:
 a) sia  controllata  da  un'impresa  di assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia   controllata   da  un'impresa  che  controlla
 un'altra  impresa  di assicurazione autorizzata in un altro
 Stato membro;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  un'impresa  di  assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP,  altresi', consulta in via preliminare
 le  autorita'  competenti degli altri Stati membri preposte
 alla  vigilanza  degli  enti  creditizi  e delle imprese di
 investimento  in  merito al rilascio dell'autorizzazione ad
 un'impresa  di  assicurazione  che  si  trovi  in una delle
 seguenti. situazioni:
 a) sia  controllata  da  una banca o da un'impresa di
 investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa che controlla una
 banca o un'impresa di investimento. autorizzata nell'Unione
 europea;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  una  banca  o  un'impresa  di
 investimento autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e fornisce
 alle  altre  autorita'  competenti rilevanti ai sensi della
 direttiva  2002/87/CE  le  informazioni  utili  a  valutare
 l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza
 dei  soggetti  ai  quali  sono  attribuite  le  funzioni di
 amministrazione  e  di direzione partecipanti alla gestione
 di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo, anche ai fini
 delle  verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
 dell'attivita'.».
 «Art.  33  (Margine  di  solvibilita).  - 1. Le imprese
 debbono   disporre   costantemente   di   un   margine   di
 solvibilita'  sufficiente  per  l'intera  attivita' da esse
 esercitata  nel  territorio della Repubblica ed all'estero,
 determinato secondo le disosizioni dell'art. 35.
 2.   Il   margine   di   solvibilita'   disponibile  e'
 rappresentato  dal patrimonio netto dell'impresa, libero da
 qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
 a) il  capitale  sociale  versato  o, se si tratta di
 societa'  di  mutua  assicurazione,  il  fondo  di garanzia
 versato;
 b) le  riserve  legali  e  le  riserve  statutarie  e
 facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni
 o a rettifica di voci dell'attivo;
 c) gli   utili   dell'esercizio   e   degli  esercizi
 precedenti  portati  a  nuovo,  al  netto  dei dividendi da
 pagare;
 d) le   perdite   dell'esercizio   e  degli  esercizi
 precedenti portate a nuovo.
 3.  Agli effetti dei presente art., il patrimonio netto
 dell'impresa   e'   diminuito   dell'importo  degli  attivi
 immateriali  iscritti  nella  macroclasse B, punti 3, 4 e 5
 dello  stato  patrimoniale di cui all'allegato 1 della nota
 integrativa  prevista  dal  decreto  legislativo  26 maggio
 1997, n. 173, dell'importo relativo ad ogni altro eventuale
 elemento   immateriale,   del   quaranta  per  cento  delle
 provvigioni  di  acquisizione da ammortizzare e delle altre
 spese  di acquisizione di cui ai punti 1 e 2 della medesima
 macroclasse  B  ed infine dell'importo iscritto in bilancio
 per le azioni o quote proprie e di societa' controllanti.
 3-bis.  Agli  effetti  del  presente  articolo  l'ISVAP
 stabilisce  con  proprio provvedimento le modalita' con cui
 le  imprese  di  assicurazione possono applicare al calcolo
 del  margine  di  solvibilita',  in  quanto  compatibili, i
 metodi  1,  2,  o  3  dell'allegato  al decreto legislativo
 30 maggio  2005,  n.  000,  di  recepimento della direttiva
 2002/87/CE.
 4.  Possono  inoltre  essere  compresi  nel  margine di
 solvibilita' disponibile:
 a) le  azioni  preferenziali  cumulative e i prestiti
 subordinati  sino a concorrenza dei cinquanta per cento del
 margine  di  solvibilita'  disponibile o, se inferiore, del
 margine  di  solvibilita'  richiesto, di cui il venticinque
 per  cento  al  massimo comprendente prestiti subordinati a
 scadenza  fissa  o azioni preferenziali cumulative a durata
 determinata.   Per   essere   computati  tra  gli  elementi
 costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i
 prestiti   subordinati   devono  soddisfare  le  condizioni
 stabilite all'art. 34, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali
 cumulative   possono   essere  computate  soltanto  qualora
 esistano  accordi  vincolanti  in base ai quali, in caso di
 liquidazione  volontaria  o coatta dell'impresa, abbiano un
 grado  inferiore  rispetto  ai  crediti  di tutti gli altri
 creditori  e  vengano  rimborsati  solo previo pagamento di
 tutti   gli   altri   debiti  in  essere  alla  data  della
 liquidazione;
 b) i  titoli  a  durata  indeterminata  e  gli  altri
 strumenti  finanziari,  comprese  le  azioni  preferenziali
 cumulative  diverse  da  quelle menzionate alla lettera a),
 sino  a  concorrenza del cinquanta per cento del margine di
 solvibilita'  disponibile  o,  se inferiore, del margine di
 solvibilita'  richiesto.  Tale limite e' da assumere per il
 totale  di  detti  titoli,  strumenti, azioni preferenziali
 cumulative  e  prestiti  subordinati di cui alla lettera a)
 del  presente  comma. Per essere computati tra gli elementi
 costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i
 titoli   a  durata  indeterminata  e  gli  altri  strumenti
 finanziari,  comprese  le azioni prefereriziali cumulative,
 devono  soddisfare  le  condizioni  stabilite  all'art. 34,
 comma 8.
 5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 12, su
 richiesta  motivata  dell'impresa,  accompagnata  da idonea
 documentazione,  l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel
 margine    di   solvibilita'   disponibile,   per   periodi
 singolarmente  non  superiori  a  dodici  mesi,  i seguenti
 ulteriori elementi:
 a)   la  meta' dell'aliquota non versata del capitale
 sociale  o  del  fondo di garanzia sottoscritti, sempre che
 sia  stato  versato almeno il cinquanta per cento di questo
 capitale  sociale  o  fondo sottoscritti sino a concorrenza
 del   cinquanta  per  cento  del  margine  di  solvibilita'
 disponibile  o,  se  inferiore, del margine di solvibilita'
 richiesto;
 b) le    plusvalenze    latenti,   al   netto   delle
 minusvalenze,  risultanti  dalla  valutazione  di tutti gli
 investimenti  dell'impresa,  purche'  tali  plusvalenze non
 abbiano carattere eccezionale, sino a concorrenza del venti
 per  cento  del  margine  di solvibilita' disponibile o, se
 inferiore, del margine di solvibilita' richiesto.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 18. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20
 
 1.  Dopo  l'articolo  10  della  legge  9 gennaio  1991,  n. 20, e' inserito il seguente:
 «Art. 10-bis (Consultazione con le altre autorita' di vigilanza). - &1;1.  L'ISVAP,  nei  casi  di autorizzazione di cui all'articolo 10, consulta  preliminarmente  le  autorita' competenti degli altri Stati membri  allorche'  l'acquisizione  o sottoscrizione di azioni o quote sia  effettuata  da  un  acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa  un'impresa  madre, come definita dalla direttiva 2002/87/CE, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
 a) un'impresa   di  assicurazione,  una  banca  o  un'impresa  di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
 b) un'impresa  madre,  come  definita dalla direttiva 2002/87/CE, delle imprese di cui alla lettera a);
 c) una persona fisica o giuridica che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).».
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Per  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
 
 1.  Le  lettere  i),  l),  m)  e  n)  dell'articolo  1  del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono sostituite dalle seguenti:
 «i) impresa  partecipante:  un'impresa  che detiene direttamente, anche  per  il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente,  tramite  societa' controllata, una partecipazione ai sensi  della lettera h), ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da  una  relazione  ai  sensi  dell'articolo  12,  paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 l) impresa   partecipata:   un'impresa   in   cui   e'   detenuta direttamente,   anche   per  il  tramite  di  societa'  fiduciaria  o interposta  persona,  o indirettamente, tramite societa' controllata, una  partecipazione  ai  sensi  della  lettera  h), ovvero un'impresa legata  ad  un'altra  impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
 m) impresa    di    partecipazione    assicurativa:    un'impresa controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste nell'assunzione   di   partecipazioni  di  controllo,  nonche'  nella gestione  e  valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se le imprese controllate   sono   esclusivamente   o   principalmente  imprese  di assicurazione,  imprese  di  assicurazione  aventi sede legale in uno Stato  terzo,  imprese  di  riassicurazione, sempre che almeno una di esse   sia   un'impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale  nel territorio   della   Repubblica   e  che  non  sia  una  societa'  di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE;
 n) impresa   di  partecipazione  assicurativa  mista:  un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione  o da un'impresa di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE,  sempre  che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa  di  assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;».
 2.  All'articolo  8 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
 «2-bis.  Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di  gestione  del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la  quantificazione,  il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
 2-ter.   L'ISVAP   verifica   l'idoneita'  delle  procedure  e  con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.».
 3.  All'articolo 11 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «4-bis. Nel determinare criteri e modalita' tecniche per il calcolo della  situazione di solvibilita' corretta, l'ISVAP tiene conto anche delle   partecipazioni   detenute   in  enti  creditizi,  imprese  di investimento, enti finanziari e societa' di gestioni patrimoniale con riferimento  alle  disposizioni  stabilite ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174,  e dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.».
 4.  All'articolo 18 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo non   esistano  legami  patrimoniali,  l'ISVAP  stabilisce  la  quota proporzionale di cui dovra' tener conto.».
 5.  All'articolo 37 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, alla  fine  del  comma  1  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Ove l'autorita'  richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte.».
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Per  il  decreto  legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
 vedi  note  all'art. 1. Il testo degli articoli 8, 11 e 37,
 cosi'  come  modificati  dal  decreto qui pubbblicato e' il
 seguente:
 «Art.  8  (Operazioni  all'interno  di un gruppo). - 1.
 Sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP:
 a) le  operazioni  tra  l'impresa di assicurazione di
 cui all'art. 2 e le imprese, di cui all'art. 3, comma 1;
 b) le  operazioni  tra  l'impresa di assicurazione di
 cui  all'art.  2  ed  una  persona  fisica  che controlla o
 detiene  una  partecipazione  nell'impresa di assicurazione
 stessa o in un impresa di cui all'art. 3, comma 1.
 2.  Le  operazioni soggette a vigilanza riguardano, tra
 l'altro:
 a) i finanziamenti;
 b) le  garanzie,  gli  impegni  e le altre operazioni
 iscritte nei conti d'ordine;
 c) gli  elementi  ammessi  a costituire il margine di
 solvibilita'   di   cui   agli   articoli 33   del  decreto
 legislativo  17 marzo  1995,  n.  175,  e  33  del  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 d) gli investimenti;
 e) le operazioni di riassicurazione;
 f) gli accordi di ripartizione dei costi.
 2-bis.  Le imprese di assicurazione instaurano adeguati
 meccanismi  di gestione del rischio e di controllo interno,
 ivi  comprese  idonee procedure contabili e di segnalazione
 per   consentire  l'accertamento,  la  quantificazione,  il
 monitoraggio  e  il  controllo  delle  operazioni di cui ai
 commi 1 e 2.
 2-ter.  L'ISVAP  verifica l'idoneita' delle procedure e
 con provvedimento dispone prescrizioni generali in merito.
 3.  L'ISVAP  esercita  la vigilanza sulle operazioni di
 cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni
 non  producano  effetti  negativi  per  la  solvibilita' di
 un'impresa  di  assicurazione  di  cui all'art. 2 o possano
 arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati.».
 «Art.  11  (Calcolo  della  situazione  di solvibilita'
 corretta). - 1. Le imprese di assicurazione di cui all'art.
 2,   comma  1,  lettera  a),  calcolano  la  situazione  di
 solvibilita'  corretta secondo le disposizioni del presente
 titolo.
 2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita'
 corretta,  fatta  salva l'applicazione dell'art. 23, non si
 tiene  conto  delle  imprese controllate al sensi dell'art.
 2359, primo comma, n. 3), del codice civile.
 3. Le imprese di assicurazione di cui all'art. 2, comma
 1,   lettera a),   trasmettono   all'ISVAP,  unitamente  al
 bilancio   d'esercizio,  un  prospetto  dimostrativo  della
 situazione  di  solvibilita' corretta alla data di chiusura
 dell'esercizio  al  quale il bilancio si riferisce, redatto
 in  conformita'  a  un  modello  approvato  dall'ISVAP  con
 proprio provvedimento.
 4. Con il provvedimento di cui al comma 3, l'ISVAP, nel
 rispetto   dei  criteri  previsti  dalle  disposizioni  del
 presente  titolo,  stabilisce  le modalita' tecniche per il
 calcolo   della   situazione   di   solvibilita'  corretta,
 garantendo  la permanenza della sostanziale equivalenza tra
 i metodi di calcolo di cui agli articoli 14, 15 e 16.
 4-bis. Nel determinare criteri e modalita' tecniche per
 il  calcolo  della  situazione  di  solvibilita'  corretta,
 l'ISVAP  tiene conto anche delle partecipazioni detenute in
 enti  creditizi, imprese di investimento, enti finanziari e
 societa'  di  gestioni  patrimoniale  con  riferimento alle
 disposizioni  stabilite ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis,
 del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art.
 33,  comma 3-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 175.».
 «Art. 18 (Criterio di proporzionalita). - 1. Il calcolo
 della  situazione  di  solvibilita'  corretta e' effettuato
 sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese
 controllate e partecipate.
 2.  Per  quota  proporzionale  si  intende  la quota di
 capitale     sottoscritta,    detenuta    direttamente    o
 indirettamente,  dall'impresa  di  assicurazione  di cui si
 calcola  la  solvibilita' corretta nel caso di applicazione
 dei  metodi  di  cui  agli  articoli  15  e  16,  ovvero la
 percentuale  di  partecipazione  utilizzata  ai  fini della
 redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione
 dei metodo di cui all'art. 14.
 3.  Quando  il calcolo della situazione di solvibilita'
 corretta   include   un'impresa   su   cui   l'impresa   di
 assicurazione di cui si calcola la solvibilita' corretta ha
 il  diritto,  in  virtu'  di  un  contratto  o una clausola
 statutaria,   di   esercitare  un'influenza  dominante,  il
 calcolo  e'  effettuato  considerando  totalmente  i valori
 relativi all'impresa controllata.
 3-bis.  Qualora  tra  alcune delle imprese di un gruppo
 assicurativo  non  esistano  legami  patrimoniali,  l'ISVAP
 stabilisce  la  quota  proporzionale  di  cui  dovra' tener
 conto.
 4.  Nel  caso  di deficienza degli elementi costitutivi
 del  margine di solvibi1ita' dell'impresa controllata, tale
 deficienza    e'    imputata    per    intero   all'impresa
 controllante.».
 «Art.  37 (Richieste di verifiche ispettive da parte di
 autorita'  di altri Stati membri). - 1. Quando un'autorita'
 competente  di  un  altro  Stato membro chiede all'ISVAP di
 procedere  a  verifiche  ispettive  presso imprese con sede
 legale nel territorio della Repubblica ricomprese nell'area
 della  vigilanza supplementare di competenza dell'autorita'
 richiedente,  l'ISVAP  vi  procede direttamente ovvero puo'
 consentire  che  la verifica sia effettuata dalle autorita'
 che  hanno  fatto  la  richiesta  ovvero da una societa' di
 revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del decreto
 legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  o  da un revisore
 contabile   iscritto   nel   registro  di  cui  al  decreto
 legislativo   27 gennaio   1992,  n.  88.  Ove  l'autorita'
 richiedente non procedera' direttamente alla verifica, puo'
 prendervi parte.
 2. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese:
 a) imprese di assicurazione controllate o partecipate
 da  un'impresa  di  assicurazione  avente sede legale in un
 altro Stato membro;
 b) imprese  controllate  o  imprese  controllanti  di
 un'impresa  di assicurazione avente sede legale in un altro
 Stato membro;
 c) imprese  controllate  da  un'impresa  controllante
 l'impresa  di  assicurazione avente sede legale in un altro
 Stato membro.
 3.  Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese
 diverse  da  quelle di assicurazione e riassicurazione sono
 limitati  alla  verifica  dell'esattezza  dei  dati e delle
 informazioni   utili   per   l'esercizio   della  vigilanza
 supplementare.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 20. Attuazione
 
 1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano per la prima volta  con  riferimento  al  bilancio  di esercizio relativo all'anno 2005.
 2.  Ai fini della prima individuazione dei conglomerati finanziari, rilevano i dati di bilancio relativi all'esercizio 2004. Le autorita' di   vigilanza   italiane   comunicano   alle  imprese  regolamentate appartenenti  a  un  conglomerato  finanziario  individuato  ai sensi dell'articolo   4  l'applicazione  della  normativa  sulla  vigilanza supplementare di cui al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 21. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro  per  le  attivita'
 produttive
 Castelli, Ministro della giustizia
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |  | Allegato (previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b))
 
 1. Metodi di calcolo
 
 A) Metodo del «consolidamento contabile».
 Il  calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per   le   imprese   regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato finanziario e' effettuato sulla base dei conti consolidati.
 I   requisiti   di   adeguatezza  patrimoniale  supplementare  sono calcolati come differenza tra:
 i) i  fondi  propri  del conglomerato finanziario calcolati sulla base  della  posizione  consolidata  del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
 e,
 ii) la  somma  dei  requisiti  di  solvibilita'  per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilita' per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.
 Per  le  imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che   non   sono  incluse  nei  predetti  calcoli  dei  requisiti  di solvibilita'  settoriali,  si  calcola  un  requisito di solvibilita' teorico.
 La differenza non puo' essere negativa. B) Metodo della «deduzione e aggregazione».
 Il  calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per   le   imprese   regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato finanziario  e'  effettuato  sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.
 I   requisiti   dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare  sono calcolati come la differenza tra:
 i) la somma dei fondi propri di ciascuna impresa, regolamentata o meno,  operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario;   gli  elementi  ammessi  sono  quelli  stabiliti  dalle rispettive norme settoriali;
 e,
 ii) la somma
 dei requisiti di solvibilita' di ciascuna impresa regolamentata e  non  regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al  gruppo; i requisiti di solvibilita' sono calcolati in conformita' delle rispettive norme settoriali, e
 del  valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.
 Nel  calcolo  si  tiene  conto  della  quota proporzionale detenuta dall'impresa  madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra  impresa del gruppo. Per «quota proporzionale» si intende la quota    del   capitale   sottoscritto,   detenuta   direttamente   o indirettamente da tale impresa.
 Per  le  imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si  calcola  un requisito di solvibilita' teorico. Si tiene conto dei fondi  propri  e  dei  requisiti  di solvibilita' ai fini del calcolo della  loro  quota  proporzionale  di  cui  al  precedente capoverso, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato.
 La differenza non puo' essere negativa. C) Metodo  della «deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilita».
 Il  calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per   le   imprese   regolamentate  appartenenti  a  un  conglomerato finanziario  e'  effettuato  sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.
 I   requisiti   dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare  sono calcolati come differenza tra:
 i) i  fondi  propri  dell'impresa madre o dell'impresa a capo del conglomerato  finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;
 e,
 ii) la somma
 d) del  requisito  di  solvibilita'  dell'impresa madre o della capogruppo di cui al punto i), e;
 e) del   valore   piu'  alto  tra  il  valore  contabile  della partecipazione  della  predetta  in  altre  imprese  del  gruppo e il requisito  di  solvibilita'  di  tali  imprese;  si  tiene  conto dei requisiti  di solvibilita' di queste ultime ai fini del calcolo della loro   quota   proporzionale   di  cui  al  successivo  capoverso,  e conformemente a quanto previsto al paragrafo 2 del presente allegato;
 f) nel   calcolo  si  tiene  conto  della  quota  proporzionale detenuta   dall'impresa   madre  o  da  un'impresa  che  detiene  una partecipazione   in   un'altra   impresa   dei   gruppo.  Per  «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.
 Per  le  imprese  non  regolamentate  si  calcola  un  requisito di solvibilita' teorico.
 Per   valutare  gli  elementi  ammessi  al  calcolo  dei  requisiti dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare, le partecipazioni sono valutate   secondo  il  metodo  dell'equivalenza  conformemente  alla facolta'  prevista  all'articolo  59,  paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.
 La differenza non puo' essere negativa. D) Combinazione di metodi.
 Le  autorita'  competenti  possono  consentire una combinazione dei metodi A), B) e C) o una combinazione di due dei predetti metodi.
 2. Principi tecnici
 
 A)  Forma  e  portata  del  calcolo  dei  requisiti  dell'adeguatezza patrimoniale supplementare.
 Indipendentemente  dal metodo applicato, se l'impresa e' un'impresa figlia  e  presenta  un  deficit rispetto al requisito di adeguatezza patrimoniale supplementare, oppure un deficit di solvibilita' teorico nel  caso  si  tratti  di  un'impresa  non regolamentata operante nel settore  finanziario,  il deficit di solvibilita' dell'impresa figlia va considerato per intero.
 Se    in   quest'ultimo   caso,   secondo   il   coordinatore,   la responsabilita' dell'impresa madre che detiene una quota del capitale e'  limitata  rigorosamente  e  inequivocabilmente  a  tale  quota di capitale,   il   coordinatore  puo'  consentire  che  il  deficit  di solvibilita'    dell'impresa   figlia   sia   considerato   su   base proporzionale.
 In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario,   il  coordinatore,  previa  consultazione  delle  altre autorita'  competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere  in  considerazione,  tenendo  conto  delle  passivita'  che derivano dai legami esistenti. B) Altri principi tecnici.
 Indipendentemente  dal  metodo  usato  per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza    patrimoniale   supplementare   per   le   imprese regolamentate   appartenenti   a   un  conglomerato  finanziario,  il coordinatore,   e  ove  necessario,  le  altre  autorita'  competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:
 i) deve  essere  eliminato  il  computo  multiplo  degli elementi ammessi  per  il  calcolo  dei fondi propri a livello di conglomerato (multiple  gearing) nonche' ogni altra costituzione indebita di fondi propri  grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione  del  computo  multiplo  e della costituzione di fondi propri   grazie   ad  operazioni  interne  al  gruppo,  le  autorita' competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;
 ii) i  requisiti  di  solvibilita' per ognuno dei diversi settori finanziari  di  un  conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei  fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in  caso  di  deficit  di  fondi  propri  a  livello  di conglomerato finanziario,  solo  gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi  in  considerazione  ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilita'.
 Se  le  norme  settoriali  prescrivono limiti all'ammissibilita' di determinati     fondi    propri    classificabili    come    capitale intersettoriale,  tali limiti si applicano, in quanto compatibili, al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.
 Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le  autorita'  competenti tengono altresi' conto dell'efficacia della trasferibilita' e disponibilita' di fondi propri tra le varie imprese del  gruppo,  alla  luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.
 Quando,  nel  caso  di  un'impresa  non  regolamentata operante nel settore  finanziario,  viene  calcolato  un requisito di solvibilita' teorico,  conformemente  al  paragrafo  1  del  presente allegato, si intende   per   requisito   di   solvibilita'  teorico  il  requisito patrimoniale   che  delle  pertinenti  norme  settoriali  qualora  si trattasse   di   un'impresa   regolamentata   operante   nel  settore finanziario   interessato;   nel  caso  delle  societa'  di  gestione patrimoniale,  per  requisito di solvibilita' si intende il requisito patrimoniale  di  cui  all'articolo  5-bis,  paragrafo 1, lettera a), della  direttiva  85/611/CEE; il requisito di solvibilita' teorico di una societa' di partecipazione finanziaria mista e' calcolato in base alle  norme settoriali del settore finanziario di maggiori dimensioni nel conglomerato finanziario.
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