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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 maggio 2005 |  | Modifica   del   decreto   23   aprile  2003,  in  materia  di  fondi interprofessionali per la formazione continua. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  9,  comma  5,  della  legge  19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
 Visto  1'art.  118  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, come modificato  dall'art.  48  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede  l'istituzione  di fondi interprofessionali per la formazione continua;
 Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, registrato dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2003, registro  n.  4,  foglio  n.  121,  che determina, nel rispetto delle finalita'  stabilite  dalla  legge e nella fase di avvio dei Fondi, i termini  e  i  criteri  di  attribuzione  delle  risorse stabilite ai commi 10  e  12  lettera  b)  del  citato  art.  118  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni;
 Visti  in  particolare  gli  articoli  2,  3 e 4 del citato decreto interministeriale  del 23 aprile 2003 che stabiliscono il termine per l'utilizzo  delle  risorse,  le quote percentuali annue relative alle spese  di  gestione ed i termini per la presentazione delle relazioni rendicontuali;
 Considerata   l'esigenza  di  prorogare  i  termini  stabiliti  dai succitati  articoli  2,  3  e  4,  al  fine  di consentire il miglior utilizzo  delle risorse gia' ripartite tra i fondi interprofessionali per  la formazione continua attraverso i decreti direttoriali emanati dall'Ufficio    centrale   per   l'orientamento   e   la   formazione professionale dei lavoratori;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  Il  comma  1  dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  aprile  2003,  di cui alle premesse e' cosi' sostituito:  «Il termine per l'utilizzo delle risorse e' stabilito in mesi 36 a decorrere dalla data delle erogazioni».
 2.  Il  comma  2  dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  23  aprile  2003  e' cosi' sostituito: «Le spese relative  alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8%  del contributo erogato per i primi tre anni di attivita', la quota  annua  del  6%  per  il  quarto  ed  il quinto anno e del 4% a decorrere dal sesto anno».
 3.  Il  comma  1  dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  del  23  aprile  2003 e' sostituito dal seguente: «I Fondi  sono  tenuti  a  presentare  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontali su modello predisposto dallo stesso  Ministero, entro e non oltre il termine di 38 mesi dalla data di erogazione».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 maggio 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335
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