| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Vista  la  normativa  internazionale  e  comunitaria e il Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali (direttiva n. 95/46/CE; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
 Vista la documentazione in atti;
 Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal  segretario generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
 Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
 Premesso:
 
 1. Considerazioni introduttive.
 
 Il  codice  entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico  la  normativa  di  tutela  relativa al trattamento dei dati personali;    ha    offerto   all'intera   amministrazione   pubblica un'occasione  significativa  per  portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali.
 In  questo  quadro,  il  Garante  rileva,  pero', con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice.
 In  particolare, questa Autorita' segnala che non sono state ancora introdotte  le  garanzie  previste in ordine al trattamento di alcune informazioni  che  riguardano  profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati «sensibili».
 La  vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini.
 L'utilizzo  di  queste informazioni (concernenti la salute, la vita sessuale,   la  sfera  religiosa,  politico-sindacale  o  filosofica, nonche'  l'origine razziale ed etnica) e' inoltre soggetto a rigorose cautele  anche in base alla disciplina comunitaria, la quale vieta il loro  trattamento  a meno che ricorrano specifici motivi di interesse pubblico  rilevante  e  siano  altresi' assicurate opportune garanzie (art. 8 direttiva cit.). Analoghe cautele sono previste per i dati di carattere  giudiziario.  L'inerzia  delle  pubbliche  amministrazioni lede,  quindi,  non solo il diritto dei cittadini alla protezione dei dati   personali,  ma  comporta  anche  una  violazione  del  diritto comunitario.
 Il  ritardo  accumulato su questo piano e' eccessivo. Sin dal 1997, vigente la legge n. 675/1996, ed anche dopo l'approvazione del codice nel  2003,  i  soggetti pubblici hanno infatti potuto avvalersi di un lungo   periodo   transitorio  e  di  diverse  proroghe.  L'eventuale protrarsi   dell'inerzia   delle   amministrazioni   anche   dopo  il 31 dicembre  2005 (data di scadenza dell'ultima proroga) risulterebbe del tutto ingiustificata.
 L'Autorita'  esprime  viva  preoccupazione in relazione al rispetto del termine di legge del 31 dicembre prossimo.
 Se  non  interverranno  per  tale  data  i necessari atti di natura regolamentare  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovra' essere  infatti  interrotto  a  decorrere dal 1° gennaio prossimo. La prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari dopo tale data concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilita' di diverso  ordine,  anche  contabile  e  per  danno  erariale; potrebbe inoltre    comportare    l'inutilizzabilita'    dei   dati   trattati indebitamente, nonche' il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari  di  blocco  o  di  divieto  del trattamento (art. 154 del codice;  art. 3 decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, come modificato dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; art. 11, commi 1, lettera a) e 2, del codice).
 Nel  quadro  della  tematica in esame, le amministrazioni pubbliche hanno  l'obbligo  -  accanto  ad altri doveri in materia - di rendere trasparenti  ai  cittadini  quali  informazioni  vengono raccolte tra quelle  particolarmente  delicate cui si e' fatto riferimento; devono altresi'   chiarire   come  utilizzano  queste  informazioni  per  le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate con legge. Tali indicazioni vanno trasfuse in un atto regolamentare cui va data ampia pubblicita' (articoli 4, comma 1, lettera d) ed e), 20, comma 2 e 21, comma 2, del codice).
 Non  si  tratta  di  un  mero  adempimento  formale,  oppure di una semplice   ricognizione   di   prassi   esistenti,  poiche'  da  tali regolamenti   discenderanno   effetti  sostanziali  per  i  cittadini interessati.
 Gli  schemi dei regolamenti devono essere sottoposti al Garante per l'espressione   del  parere,  cui  i  soggetti  pubblici  devono  poi conformarsi.
 Considerata  l'ampiezza  del  settore,  il  codice prevede anche la possibilita'  che  siano  redatti schemi tipo per insiemi omogenei di amministrazioni,  sui  quali  puo'  essere pertanto espresso un unico parere.
 Per  contribuire  alla corretta applicazione del codice, il Garante ha  intensificato  la collaborazione finalizzata alla predisposizione di  tali  schemi  tipo  con  organismi  rappresentativi  di  regioni, autonomie   locali  ed  universita',  nonche',  in  riferimento  alle rispettive  funzioni  istituzionali,  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento della funzione pubblica.
 Il  Garante resta pero' in attesa di ricevere per il parere sia gli schemi  tipo  eventualmente  proposti,  sia gli schemi di regolamento predisposti da singole amministrazioni. 2. Aspetti procedurali.
 
 Diversi  documenti  del Garante e piu' di una circolare evidenziano da  tempo  la problematica e la circostanza, ribadita dal codice, che le amministrazioni non possono avvalersi, nel caso di specie, di meri atti  che,  anche  se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro  eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e liberta' fondamentali di terzi (Provv. Garante del 17 gennaio 2002, in Boll. n. 24, p. 40 e 16 giugno  1999,  in Boll. n. 9, p. 19; note del Garante rivolte alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  10 settembre  1999, il 10 novembre  2000 e il 3 maggio 2001, in Boll. n. 9, p. 31, n. 14-15, p. 26 e n. 20, p. 36).
 Spetta  ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l'atto di natura  regolamentare,  o avvalendosi dei poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento  di riferimento, oppure promuovendo l'adozione di un regolamento  da parte della competente amministrazione di riferimento la  quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo (es.: articoli 4 e 14 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, a titolo esemplificativo,   articoli 8   e   successivi   decreti  legislativi 30 luglio  1999,  n.  300 e 9 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419).
 Gli   atti  di  natura  regolamentare  da  adottare  devono  essere predisposti  previa  ricognizione  attenta  dei  trattamenti  di dati sensibili  e  giudiziari  in  fase  di  attuale  trattamento o che si intende trattare in futuro.
 Occorre   poi   tenere   presente  che  potranno  essere  prese  in considerazione   nei  regolamenti  le  sole  finalita'  di  rilevante interesse pubblico gia' individuate specificamente dal codice o, come quest'ultimo  prevede,  da un'espressa previsione di legge che, anche se  collocata fuori del codice, le evidenzi comunque puntualmente nei termini richiesti (art. 20 e Parte II del codice).
 La  ricognizione, che presuppone il necessario coinvolgimento delle articolazioni  interne  del soggetto pubblico interessato, permette a quest'ultimo  di  effettuare  anche  un'ulteriore  verifica  circa la rispondenza  dei  trattamenti in corso con i principi del codice oggi gia'  direttamente  applicabili  (e ovviamente da rispettare anche in sede  regolamentare),  nonche'  di  adeguare prontamente procedure in atto    eventualmente    non   conformi   a   legge   (principio   di indispensabilita'  in  rapporto  alle finalita' perseguite; verifiche periodiche  dei  vari  requisiti dei dati - esattezza, aggiornamento, pertinenza,   completezza,   ecc.-   e  del  loro  rapporto  con  gli adempimenti  da  svolgere;  scelta  di  modalita'  volte  a prevenire violazioni  di  diritti  e  liberta'  fondamentali; raccolta dei dati sensibili  e giudiziari di regola presso gli interessati; particolari cautele rispetto a dati riferiti a terzi non direttamente interessati ai  compiti  o adempimenti da svolgere; divieto di diffusione di dati sulla salute ecc.: cfr. art. 22 del codice). 3. Il parere del Garante.
 
 Gli  atti  di  natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformita' al parere del Garante. Come accennato, il parere puo'  essere  espresso  anche  su  schemi tipo, il che contribuisce a rendere   piu'   organiche   le  garanzie  in  riferimento  ad  altre amministrazioni  e  semplifica, inoltre, l'iter di approvazione degli atti.
 Infatti,  una  volta  espresso  dal Garante il parere su uno schema tipo  riguardante  l'attivita'  di  soggetti  pubblici  che  svolgono attivita'  omogenee, lo schema di ciascun regolamento non deve essere sottoposto   singolarmente   a   questa   Autorita',   sempreche'  il trattamento  ipotizzato  sia  attinente  e  conforme allo schema tipo esaminato.
 E'   invece   necessario   sottoporre  al  Garante  uno  schema  di regolamento per uno specifico parere solo se:
 a) manca uno schema tipo gia' esaminato dall'Autorita';
 b) vi  e'  uno  schema  tipo  al  quale  l'amministrazione deve apportare  modifiche  sostanziali  o  integrazioni  non  formali  che riguardano  (a  causa  di  ulteriori  categorie  di  dati  o di altre rilevanti  operazioni  di  trattamento)  casi in esso non considerati nello schema tipo.
 Anche  in  questi due casi, il Garante e' impegnato ad esprimere il parere  nel  termine  di  qurantacinque  giorni dal ricevimento della richiesta   (o  nei  venti  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi istruttori  ricevuti  dalle  amministrazioni  interessate), decorsi i quali, se non interviene un parere formale, il soggetto puo' adottare comunque  il  regolamento  e proseguire poi il trattamento (art. 154, comma 5, del codice). 4. Contenuto dell'atto regolamentare e pubblicita'.
 
 In questa sede, Il Garante intende fornire alle amministrazioni che non   potranno  avvalersi  di  schemi  tipo  alcune  prescrizioni  di carattere  generale per contribuire all'adozione di adeguate bozze di regolamento  piu'  attente  ai  profili  sostanziali  di tutela, piu' comprensibili  da  parte  dei  cittadini  e  non  basate  su approcci meramente formali alla tematica.
 Questa  particolare attenzione e' ancor piu' necessaria se si tiene conto che, dal 1° gennaio 2006 non sara' lecito alcun trattamento dei dati  sensibili  e  giudiziari che non sia disciplinato espressamente nei regolamenti.
 Lo  schema  di  regolamento  deve  contenere  sinteticamente, ma in termini   adeguati   ed   agevolmente   comprensibili,   le  seguenti indicazioni specificate per categorie.
 1.   Dati  indispensabili.  Occorre  individuare  le  tipologie  di informazioni  sensibili  e  giudiziarie che si devono necessariamente utilizzare  in  rapporto  alle attivita' istituzionali svolte, avendo cura  che a ciascun adempimento corrisponda il trattamento delle sole informazioni  per cio' strettamente indispensabili (art. 22, comma 3, del  codice).  I  dati  vanno  indicati  solo per tipologie, evitando elencazioni eccessivamente sommarie.
 2.   Operazioni  di  trattamento  indispensabili.  Vanno  parimenti individuate  le operazioni che si devono necessariamente svolgere per perseguire  le finalita' di rilevante interesse pubblico puntualmente individuate per legge, mettendo in particolare evidenza le operazioni che   possono   spiegare   effetti   maggiormente  significativi  per l'interessato  e per le quali sono pertanto necessarie piu' garanzie. Anche  in  questo  caso  la  descrizione  e'  per tipologie, evitando indicazioni del tutto generiche circa l'impiego delle informazioni.
 Tra  tali  operazioni  rientrano,  in  particolare,  quelle  svolte pressoche' interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' di interessati, le interconnessioni  e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari,  oppure  con  altre  informazioni  sensibili  e giudiziarie detenute  dal medesimo titolare del trattamento (art. 22, commi 9, 10 e 11, del codice), nonche' la comunicazione dei dati a terzi.
 Si  possono  invece  indicare  piu'  sinteticamente  le  operazioni «ordinarie»    e    piu'   ricorrenti   di   trattamento   (raccolta, registrazione,     organizzazione,    conservazione,    elaborazione, modificazione ecc.).
 3.  Ulteriore  contenuto  dello schema di regolamento. E' opportuno che   il   soggetto  pubblico  descriva  sinteticamente,  in  termini comunicativi,  anche la complessiva attivita' svolta, con particolare riguardo agli aspetti piu' incisivi per i diritti dei cittadini.
 Non e' quindi necessario scendere in eccessivi livelli di dettaglio non  richiesti dal codice; ne' e' richiesta la riproduzione analitica delle  disposizioni del codice (in particolare, degli articoli 3, 11, 18-22, 85 s. e 95 s.).
 Andrebbe   altresi'   evitato   di   disciplinare  situazioni  gia' adeguatamente  regolate  sul piano legislativo e regolamentare quanto ai  tipi  di  dati  e  di  operazioni, come avviene nel caso dei dati personali   trattati   per   effetto   di   un  accesso  a  documenti amministrativi  (articoli 59  e  60  del  codice; legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).
 Va  inoltre rilevato in questa sede che la normativa sugli obblighi e  compiti  che  rendono  indispensabile  utilizzare dati sensibili e giudiziari   deve   essere   oggetto   di   un  espresso  riferimento nell'informativa  da  rendere agli interessati (art. 22, comma 2, del codice).  L'indicazione  di  tale  normativa puo' essere quindi utile anche  nell'ambito  dello schema tipo, contribuendo ad evitare che il regolamento  prenda erroneamente in considerazione attivita' che, pur essendo  demandate al soggetto pubblico, non rientrano tra quelle che una  fonte primaria non ha ritenuto di importanza tale da legittimare il  trattamento  di  dati  sensibili  e  giudiziari,  in  quanto  non considerate «rilevanti finalita' di interesse pubblico».
 Da ultimo, tra le garanzie individuate dal codice figura il diritto dei  cittadini  di  conoscere  con quali modalita' sono utilizzate le predette  informazioni  che  li  riguardano  (art.  20,  comma 2, del codice).
 Va   pertanto   prescritto  ai  soggetti  pubblici  interessati  di intraprendere, in aggiunta alla pubblicita' legale da assicurare agli atti regolamentari secondo i singoli ordinamenti, adeguate iniziative per assicurare idonea conoscibilita' alle scelte adottate a proposito dei  dati  sensibili  e  giudiziari,  utilizzando non solo i siti web istituzionali,  ma anche le iniziative di comunicazione istituzionale cui essi sono tenuti.
 Riservandosi  di concludere rapidamente in separata sede i processi di  collaborazione  gia' avviati con alcuni organismi rappresentativi di  soggetti pubblici, il Garante ritiene infine doveroso prescrivere in questa sede a tutti i soggetti pubblici interessati di adottare le predette misure, necessarie o, a seconda dei casi, opportune.
 A  tal  fine,  il  Garante  pone  anche a disposizione dei soggetti pubblici,  in  allegato  al  presente  provvedimento,  un  modello di riferimento  per  redigere gli schemi. Questo modello aggiorna quello gia' predisposto dal Garante il 17 gennaio 2002. Tutto cio' premesso il Garante:
 
 a) ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,  lettera  c),  del codice, prescrive  ai  titolari  di trattamenti di dati personali oggetto del presente  provvedimento di adottare le misure necessarie ed opportune ivi  indicate al fine di rendere i trattamenti medesimi conformi alle disposizioni vigenti;
 b) dispone  che  copia  del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero  della  giustizia  - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice.
 Roma, 30 giugno 2005
 Il Presidente Pizzetti
 
 Il Relatore Pizzetti
 
 Il Segretario generale Buttarelli
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