Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 luglio 2005
Determinazione delle modalita' di pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti licenza ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le direttive 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e 2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE in materia ferroviaria, in particolare l'art. 7, comma 6, l'art. 9, commi 8 e 7 e 11;
Visto il decreto interministeriale n. 45/T del 23 marzo 2000 relativo alla determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi ex art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 dicembre 2003, recante ripartizione in capitoli delle unita' revisionali di base relative al bilancio previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2004;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del citato decreto legislativo n. 188/2003 e che pertanto e' necessario determinare le modalita' di pagamento e l'ammontare del diritto commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria dovuto dalle imprese richiedenti;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalita' di pagamento e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.
2. La somma che le imprese sono tenute a versare, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' determinata nella misura di:
a) 5.280,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, nonche' 5.280,00 euro per l'istruttoria relativa ad ogni riesame quinquennale della posizione dell'impresa gia' titolare di licenza, in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli;
b) 2.460,00 euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 188/2003.
 
Art. 2.
1. Il pagamento dell'importo, e' effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale.
2. Nella causale di versamento occorre indicare:
a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;
b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;
c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata n. 3570 dell'Unita' previsionale di base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.
 
Art. 3.
I proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono versati al capitolo di entrata n. 3570 del bilancio dello Stato, Unita' previsionale di base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.
 
Art. 4.
La somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, punto 2, lettere a) e b) del presente decreto, e' soggetta a revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato.
 
Art. 5.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 8 luglio 2005
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
 
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