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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Determinazione  delle  modalita'  di  pagamento  e dell'ammontare del diritto  dovuto  dalle  imprese  richiedenti  licenza ferroviaria, ai sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 
 Viste   le  direttive  2001/12/CE,  relativa  allo  sviluppo  delle ferrovie  comunitarie, 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie  e  2001/14/CE relativa alla ripartizione delle capacita' di  infrastruttura  ferroviaria,  alla  imposizione  dei  diritti per l'utilizzo  dell'infrastruttura  ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
 Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante attuazione  delle  direttive  2001/12/CE,  2001/13/CE,  2001/14/CE in materia  ferroviaria,  in  particolare  l'art.  7, comma 6, l'art. 9, commi 8 e 7 e 11;
 Visto  il  decreto  interministeriale  n.  45/T  del  23 marzo 2000 relativo  alla determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi ex art. 4, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;
 Vista  la  legge  3  aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni, recante  norme  di  contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio;
 Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, recante individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,   il   riordino   del   sistema   di   tesoreria  unica  e  la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Visto  il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, Gazzetta Ufficiale n.  200  del 31 dicembre 2003, recante ripartizione in capitoli delle unita'  revisionali  di  base relative al bilancio previsionale dello Stato per l'anno finanziario 2004;
 Ritenuto  di  dover  dare attuazione a quanto previsto dall'art. 7, comma  6 del citato decreto legislativo n. 188/2003 e che pertanto e' necessario  determinare  le  modalita' di pagamento e l'ammontare del diritto  commisurato  ai  costi  sostenuti  per l'istruttoria, per le verifiche,  per  i  controlli  e  per  le procedure di rilascio della licenza ferroviaria dovuto dalle imprese richiedenti;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il  presente  decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6, del  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, le modalita' di pagamento   e  l'ammontare  del  diritto  dovuto  dalle  imprese  per l'istruttoria,  per  le verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria.
 2.  La  somma  che  le  imprese  sono  tenute a versare, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' determinata nella misura di:
 a) 5.280,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza,  nonche'  5.280,00  euro  per l'istruttoria relativa ad ogni riesame  quinquennale  della  posizione dell'impresa gia' titolare di licenza,  in  relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per le verifiche ed i controlli;
 b)  2.460,00  euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai  sensi  dell'art. 9, commi 7 e 8 del citato decreto legislativo n. 188/2003.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  pagamento  dell'importo,  e' effettuato mediante versamento alla competente sezione della Tesoreria provinciale.
 2. Nella causale di versamento occorre indicare:
 a)  i  riferimenti  normativi  di  cui  all'art.  1  del presente decreto;
 b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;
 c)  l'imputazione  della  somma  al  capitolo  di entrata n. 3570 dell'Unita'  previsionale  di base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.
 |  |  |  | Art. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto,  sono  versati  al  capitolo di entrata n. 3570 del bilancio dello  Stato,  Unita'  previsionale  di  base 19.2.1, del bilancio di previsione dello Stato.
 |  |  |  | Art. 4. La  somma  dovuta  dalle  imprese  per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla conferma  o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, punto 2, lettere  a)  e  b)  del  presente  decreto,  e'  soggetta a revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato.
 |  |  |  | Art. 5. Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Siniscalco
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