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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 luglio 2005 |  | Autorizzazione,  al laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i  regolamenti  (CE)  della  Commissione  con i quali, nel quadro  delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state  registrate  le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
 Vista  la  circolare  ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista   la  richiesta  presentata  in  data  21 giugno  2005  dal laboratorio  «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato  in  Salerno,  corso  Garibaldi  n.  130,  volta  ad ottenere l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005, l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
 Autorizza
 
 il   laboratorio  «Ippocratica  diagnostica  Sas  -  Centro  ricerche Cavallo»,  ubicato  in Salerno, corso Garibaldi n. 130, nella persona del  responsabile  dott.  Pierpaolo  Cavallo, per l'intero territorio nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
 Le  prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La   eventuale  domanda  di  rinnovo  deve  essere  inoltrata  al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere di comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del labotatorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa      comunicazione      comporta      la     sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati  di  analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 Denominazione della prova              Norma / metodo Numero di perossidi        Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE
 L248 05/09/1991 All III Numero di iodio            Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE
 L248 05/09/1991 All XVI Acidita'                   Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE
 L248 05/09/1991 All II
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