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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 luglio 2005 |  | Autorizzazione,  al laboratorio «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati   di  analisi  nel  settore  vitivinicolo  aventi  valore ufficiale  anche  ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  Commissione  del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista   la   richiesta   presentata  in  data  21 giugno  2005  dal laboratorio  «Ippocratica diagnostica Sas - Centro ricerche Cavallo», ubicato  in  Salerno,  corso  Garibaldi  n.  130,  volta  ad ottenere l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati  di  analisi  nel  settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale,  anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema  qualita' in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;
 Autorizza
 
 il   laboratorio  «Ippocratica  diagnostica  Sas  -  Centro  ricerche Cavallo»,  ubicato  in Salerno, corso Garibaldi n. 130, nella persona del   responsabile   Pierpaolo   Cavallo,   per  l'intero  territorio nazionale,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi  nel  settore vitivinicolo,   aventi   valore   ufficiale,   anche  ai  fini  della esportazione.
 Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato 
 Denominazione della prova              Norma / metodo Acidita' totale         Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272
 03/10/1990 nAll p.to 13 pH                      Reg. CEE 2676/1990 17/09/1990 GU CEE L272
 03/10/1990 nAll p.to 24
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