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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 11 luglio 2005 |  | Riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Pergola» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Vista  la  domanda  presentata  dalle  organizzazioni di categoria, Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di Pergola  e  fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Pergola»;
 Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 5 marzo 2004;
 Visti  gli  esiti  della  pubblica  audizione  tenutasi  in Pergola (Pesaro) il 28 settembre 2004;
 Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di origine  controllata  «Pergola» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della    denominazione    di   origine   controllata   «Pergola»   ed all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pergola»,  ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2.  La denominazione di origine controllata «Pergola», e' riservata ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pergola»,  sono  tenuti  ad  effettuare,  ai sensi e per gli effetti dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi  terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata   «Pergola»   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di pubblicazione del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata  2005 possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto  dall'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio  degli  organi  tecnici  della  regione  Marche,  le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Pergola»,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2 dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a  titolo  transitorio  nell'albo  previsto  dall'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
 2.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2 dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 |  |  |  | Art. 5. Chiunque  produce,  vende,  pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata «Pergola» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso Disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata «Pergola»
 
 Art. 1.
 Denominazione dei vini
 
 La  denominazione  di  origine controllata «Pergola» e' riservata ai vini:
 «Pergola» rosso;
 «Pergola» novello;
 «Pergola» passito, che  rispondono  alle  caratteristiche  e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Pergola», devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale,  la  seguente composizione ampelografica: aleatico per non meno  del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 30%.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di origine  controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone, Serra  S.  Abbondio,  S.  Lorenzo  in  Campo  (tutti  in provincia di Pesaro).
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione   dei  vini  di  cui  all'art.  1,  devono  essere  quelle tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
 Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad  una  altimetria  non  inferiore  ai  150 metri e non superiore ai 600 metri    s.l.m.    ed    aventi    una    adeguata   sistemazione idraulico-agraria.  I  sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati  e comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
 Sono  esclusi  i  sistemi  espansi,  le forme di allevamento ed i sistemi  di  potatura  ammessi  sono  il cordone speronato e il Guyot semplice o doppio.
 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
 I  vigneti  impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente  disciplinare  dovranno  avere  una  densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro.
 La  produzione  massima  di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non puo' superare le 10 tonn/Ha.
 Fermo  restando  i  limiti  sopra  indicati  la produzione di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua,  rispetto  a  quella specializzata,  deve  essere  calcolata  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalle viti.
 A  detti  limiti,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese  dovranno  essere  riportate  purche'  la  produzione totale non superi  del  20%  i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
 Qualora  detto  limite  venga  superato, l'intero quantitativo di vino,  ottenuto  dalla  partita  interessata, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
 La  regione  Marche,  con proprio decreto, di anno in anno, prima della   vendemmia,   tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di coltivazione,  puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonche' consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale  inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare,  dandone,  in  ambo  i casi, immediata comunicazione al Ministero  per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini «Pergola», di cui all'art.  1,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:
 10,50% vol. per il «Pergola» rosso;
 10,50% vol. per il «Pergola» passito;
 10,50% vol. per il «Pergola» novello.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 
 Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
 Le  operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e  di  imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
 La  resa  massima  dell'uva  in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
 70% per i vini «Pergola» rosso;
 40% per i vini «Pergola» passito;
 70% per i vini «Pergola» novello.
 Qualora  la  resa  uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino  al  5%,  tale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
 Le  partite  di  detti  vini  la cui resa superi di oltre il 5% i predetti  limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono   ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali  e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
 E'  consentito  l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve  dei  vigneti  iscritti  alla  denominazione  «Pergola»  o  mosto concentrato rettificato.
 Per  le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
 1)  l'uva  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita, secondo le modalita'  previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad appassimento  naturale  e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
 2)  l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed  e'  ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
 3)  la  conservazione  e  l'invecchiamento  devono  avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a due ettolitri;
 4)   l'immissione  al  consumo  non  puo'  avvenire  prima  del 1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 
 I  vini  a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 «Pergola» rosso:
 colore: da rosso rubino a granato;
 odore: intenso, caratteristico;
 sapore: pieno ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
 acidita' totale minima: 5,0 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
 «Pergola» passito:
 colore: rosso rubino carico tendente al granato;
 odore: intenso, etereo;
 sapore: dolce, morbido, vellutato;
 titolo  alcolometrico  volumico  totale  15,00%  vol.  di cui effettivo almeno 12,00% vol.;
 acidita' totale minima 4,0 g/l;
 acidita' volatile massima 1,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
 «Pergola» novello:
 colore: rosso rubino vivo;
 odore: floreale tipico;
 sapore: morbido ed armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
 In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con  l'esclusione  del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potra' rilevare sentore di legno.
 E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
 Art. 7.
 Etichettatura, designazione e presentazione dei vini
 
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.   1   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  specificazione aggiuntiva   ivi   compresi   gli   aggettivi  extra,  fine,  scelto, selezionato e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati, non aventi significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il consumatore.
 E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,  fattorie, zone e localita', comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.
 Art. 8.
 Confenzionamento
 
 Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata  «Pergola»,  sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed  abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei  vini di pregio con la capacita'  di  litri  0,187;  0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
 Limitatamente  alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
 E'  obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le   tipologie   di  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Pergola».
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