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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 6 luglio 2005 |  | Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del  vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», approvazione del  relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» Superiore. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
 Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine controllata  dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
 Vista   la  domanda  presentata  dalla  regione  Piemonte  in  data 1° ottobre   2003,   intesa   ad  ottenere  il  riconoscimento  della denominazione  di  origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di   Dogliani   Superiore»   o  «Dogliani»,  gia'  riconosciuta  come denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974;
 Visti  i  lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Piemonte per l'accertamento del «particolare pregio»;
 Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo  disciplinare  di  produzione  del  vino  a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
 Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
 Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento della  denominazione  di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  ed all'approvazione del relativo disciplinare  di  produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  La  denominazione  di origine controllata del vino «Dolcetto di Dogliani»  superiore,  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica  26 giugno  1974,  e'  riconosciuta  come denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» e' riservata al vino che risponde alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti  nel  disciplinare  di produzione   di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
 3.  La  denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia' dalla  vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti ad  effettuare,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle  uve,  la  denuncia  dei rispettivi terreni vitati,  ai  fini  dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto.
 2.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata   2005,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita' tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Ai  vini  a  denominazione di origine controllata ««Dolcetto di Dogliani»  superiore,  provenienti dalla vendemmia 2003 e precedenti, che  alla  data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di produzione  trovansi  gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
 di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte produttrici o imbottigliatrici;
 di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
 di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
 2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti sia apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero  su  di  essi  sia  riportato  l'anno di produzione delle uve, ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabili.
 3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per  l'imbottigliamento,  in  tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del  venditore  convalidato  dalla  Camera  di  commercio, industria, artigianato  e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere  indicati  la  destinazione  del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Ai  vini  a  denominazione  di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»  superiore, provenienti dalla vendemmia 2004, che alla data del  31 dicembre  2005  trovansi  gia'  confezionati  o  in  corso di confezionamento  in  bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore  a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
 di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte produttrici o imbottigliatrici;
 di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
 di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
 2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti sia apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero  su  di  essi  sia  riportato  l'anno di produzione delle uve, ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla vendemmia 2004, purche' documentabile.
 3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per  l'imbottigliamento,  in  tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del  venditore  convalidato  dallo  stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e garantita  «Dolcetto  di Dogliani Superiore» o «Dogliani» e' tenuto a norma  di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Annesso DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE CONTROLLATA   E  GARANTITA  «DOLCETTO  DI  DOGLIANI  SUPERIORE»  O
 «DOGLIANI»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 
 1.  La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di  Dogliani  Superiore»  o «Dogliani» e' riservata al vino rosso che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente disciplinare  di  produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani».
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 1.  La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» e' riservata al vino ottenuto dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 
 1.  Le  uve  destinate  alla produzione del vino designato con la denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine  costituita  dall'intero  territorio  dei  comuni  di Bastia, Belvedere   Langhe,   Clavesana,   Ciglie',   Dogliani,   Farigliano, Monchiero,  Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
 Tale  zona  e'  cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza  del  rio  Rataldo  con  il  fiume Tanaro segue il confine comunale  tra  Monchiero  e  Novello  fino  a  incontrare  il confine comunale  tra  Monchiero  e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando  per  quota  308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani  in  prossimita'  di  cascina  Michelotti.  Segue  quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
 Da  questo  punto  la  linea  di  delimitazione segue il torrente Riavolo  fino  all'incontro  dello  stesso con il confine comunale di Cissone  indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e  Roddino  fino  a  incontrare  nuovamente  il  confine  comunale di Dogliani  in  prossimita'  di  quota  609.  Prosegue lungo il confine comunale  tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada  campestre  che  porta  a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca.  Raggiunge  il  concentrico  di  Somano e, in prossimita' di quota  516,  si  inserisce  sulla  provinciale di Somano-Dogliani che segue  in  direzione  di  Dogliani  fino  in prossimita' di quota 362 allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
 Indi  la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il   confine  tra  Dogliani  e  Bonvicino,  tra  Belvedere  Langhe  e Bonvicino,   tra  Belvedere  Langhe  e  Murazzano,  tra  Clavesana  e Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie'  e  Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie' e Castellino  Tanaro,  tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e Niella  Tanaro,  tra  Ciglie'  e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra Farigliano  e  Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio  Tanaro,  tra  Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
 terreni:   argillosi,   calcarei,   silicei  e  loro  eventuali combinazioni;
 giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare, dovranno essere composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000;
 forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma  di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini;
 pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura specializzata  per  la  produzione  del  vino  «Dolcetto  di Dogliani Superiore»  o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo   delle   uve   destinate  alla  vinificazione  devono  essere rispettivamente le seguenti:
 |              |titolo alcolometrico vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani}    |              | Superiore o {Dogliani}....|7.000         |12,50% vol
 La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione del vino a denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  con  menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
 La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al 70%,  qualora  la  resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%,  la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata  e  garantita.  Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il prodotto.
 Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a Denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»  che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono  presentare  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.
 La  denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  puo'  essere  accompagnata dalla menzione  «vigna»  purche'  tale  vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno  7  anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari:
 
 al terzo anno:
 
 |              |titolo alcolometrico vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani     |              | Superiore} o              |              | {Dogliani}....            |3.800         |13,00% vol
 
 al quarto anno:
 
 |              |titolo alcolometrico vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani     |              | Superiore} o              |              | {Dogliani}....            |4.400         |13,00% vol
 
 al quinto anno:
 
 |              |titolo alcolometrico vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani     |              | Superiore} o              |              | {Dogliani}....            |5.700         |13,00% vol
 
 al sesto anno:
 
 |              |titolo alcolometrico vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani     |              | Superiore} o              |              | {Dogliani}....            |5.700         |13,00% vol
 
 Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore  rispetto  a  quella  fissata  dalla regione Piemonte ma non superiore   a   quella   fissata  dal  precedente  punto  3  dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della  propria  vendemmia,  segnalare,  indicando tale data, la stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 6.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione  Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale  puo'  fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto alla  necessita'  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 
 1.   Le   operazioni   di   vinificazione   e  di  invecchiamento obbligatorio  del  vino  a  Denominazione  di  origine  controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
 Tuttavia,  tenuto  dei  diritti  acquisiti, potranno continuare a svolgere  le  suddette  operazioni  di vinificazione e invecchiamento obbligatorio  le  aziende  ricadenti  in provincia di Savona che gia' dispongono   della   relativa   autorizzazione   ad  effettuare  tali operazioni  prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
 2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere superiore a:
 
 vini                            |resa uva/vino|produzione max di vino --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani} Superiore|             | o {Dogliani}....                |68%          |4.760 l/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa percentuale  massima  uva-vino  di  cui  al  paragrafo precedente, la produzione  massima  di  vino  l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non oltre  il  73%,  l'eccedenza  non  ha  diritto alla Docg; oltre detto limite  percentuale  decade  il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
 3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche di qualita', secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
 4.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto  di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:
 
 vini                        |durata mesi|decorrenza --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani}      |           |15 ottobre dell'anno di Superiore o {Dogliani}....  |12         |raccolta delle uve
 
 Per  il  seguente  vino  l'immissione  al  consumo  e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
 
 vini                             ||data - --------------------------------------------------------------------- {Dolcetto di Dogliani} Superiore ||1° novembre dell'anno successivo o {Dogliani}....                 ||alla vendemmia
 
 Nel   periodo  tra  il  termine  del  periodo  di  invecchiamento obbligatorio  e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
 5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola per  ogni  partita  e  previa segnalazione agli organismi competenti, nella  misura  massima  del  15%,  di vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» piu'   giovane  a  vino  Docg  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o «Dogliani»  piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
 6.  Per  la  denominazione  di  origine  controllata  e garantita «Dolcetto  di  Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale e'  consentita,  ove  ne  sussistano le condizioni di legge, soltanto verso   le   denominazioni  di  origine  controllata  «Langhe»  senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
 Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  la scelta vendemmiale non e' consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».
 7.  Il  vino  destinato  a denominazione di origine controllata e garantita  «Dolcetto  di Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere classificato,  con  le  denominazioni di origine controllata «Langhe» senza   specificazione   di   vitigno  e  «Langhe»  Dolcetto  purche' corrisponda  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dal relativo disciplinare,   previa   comunicazione   del  detentore  agli  organi competenti.
 Il  vino  destinato  a  denominazione  di  origine  controllata e garantita  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o «Dogliani» non puo' essere  classificato  con  la  denominazione  di  origine controllata «Dolcetto di Dogliani».
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 
 1.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto    di    Dogliani   Superiore»   o   «Dogliani»,   all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore: rosso rubino;
 odore: fruttato e caratteristico;
 sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
 «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» con menzione «vigna»: 13,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
 2.  E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato Nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i  limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con proprio decreto.
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 
 1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
 2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,   e'   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano   significato   laudativo   e  non  traggano  in  inganno  il consumatore.
 3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,  la  denominazione  di  origine  puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
 coloro   che,  nella  designazione  e  presentazione  del  vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare la   denominazione   di  origine  con  la  menzione  «vigna»  abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo  toponimo  sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione di origine.
 4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»,  e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 Art. 8.
 Confezionamento
 
 1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»  per  la commercializzazione devono essere di vetro scuro, di   capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  ma  comunque  non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
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