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| Gazzetta n. 170 del 23 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra D'Angelo Linda Maria, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  D'Angelo  Linda  Maria,  nata il 6 dicembre  1962  a  Tocco  da  Casauria  (Pescara  Italia),  cittadina italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo   n.   115/1992,   cosi'   come  modificato  dal  decreto legislativo  n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di  «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna)  cui e' iscritta dall'8 ottobre 2004 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  dottore  in  giurisprudenza  presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio»  di Chieti in data 10 dicembre 1986 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en  Derecho»  con  delibera  del  «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 15 settembre 2004;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  D'Angelo Linda Maria, nata il 6 dicembre 1962 a Tocco da  Casauria  (Pescara - Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 24 giugno 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su una  materia  scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto    penale,   3)   diritto   amministrativo   (sostanziale   e processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche  su  una  materia  scelta  dal  candidato  tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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