| IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 Nella  riunione  odierna,  in  presenza  del prof. Stefano Rodota', presidente,  del  prof.  Giuseppe  Santaniello,  vice-presidente, del prof.  Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
 Visto  l'art.  25, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento  europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione  europea  qualora  il Paese terzo garantisca un livello di protezione  adeguato,  secondo  quanto  previsto  nel paragrafo 2 del medesimo articolo;
 Visto  il  paragrafo  6  del  medesimo  art. 25 secondo il quale la Commissione  europea puo' constatare che un Paese terzo garantisce un livello  di  protezione  adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini  della  tutela della vita privata o dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 21 novembre 2003, n.  2003/821/CE  (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308/27 del 25 novembre 2003) con la quale si e' ritenuto che  il  Baliato  di  Guernsey  garantisce  un  livello  adeguato  di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
 Considerato  che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;
 Visti  gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il   trasferimento   dei  dati  personali  diretto  verso  Paesi  non appartenenti all'Unione europea puo' avvenire qualora ricorra uno dei casi  previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1  e  45,  quando  sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
 a)  individuate  dalla  medesima  Autorita'  anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
 b)  individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo 4,  della direttiva n. 95/46/CE;
 c)  altrimenti,  fuori  dai  casi  di  cui agli articoli 43 e 44, qualora  l'ordinamento  dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;
 Considerata  l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione  della  decisione  della Commissione in conformita' al citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Ritenuto che le norme vigenti nel Baliato di Guernsey relative alla protezione  dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione   europea,  prevedono  diverse  garanzie  per  i  diritti dell'interessato  che,  in  conformita' al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera b);
 Visti  gli  articoli 2  e  3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti  delle  autorita'  di garanzia degli Stati membri sulla liceita'  e  correttezza  dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori  ai  trasferimenti  medesimi,  anche  in relazione a quanto previsto   dall'art.  4  della  direttiva  n.  95/46/CE  sul  diritto nazionale applicabile;
 Vista   la   deliberazione  preliminare  adottata  dal  Garante  il 15 aprile 2004;
 Ritenuta  la  necessita'  di  assicurare ulteriore pubblicita' alla predetta  decisione  disponendo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   della  Repubblica  italiana  in  allegato  alla  presente autorizzazione;
 Vista la documentazione d'ufficio;
 Viste   le  osservazioni  dell'ufficio,  formulate  dal  segretario generale  ai  sensi  dell'art.  15  del  regolamento  del Garante, n. 1/2000;
 Relatore il dott. Mauro Paissan;
 
 Tutto cio' premesso il Garante:
 
 1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal   codice   in   materia  di  protezione  dei  dati,  autorizza  i trasferimenti  di  dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato  di  Guernsey,  con  effetto dal termine previsto dall'art. 6 della  decisione  della  Commissione europea del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE e in conformita' alla decisione medesima.
 2. Si riserva, in conformita' alla normativa comunitaria, al codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e all'art. 3 della decisione  della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceita'  e  correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di  trattamento  anteriori  ai  trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.
 3.   Dispone   la   trasmissione   del   presente  provvedimento  e dell'allegata  decisione  della Commissione all'ufficio pubblicazione leggi   e   decreti   del   Ministero  della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 settembre 2004
 
 Il Presidente
 Rodota'
 
 Il relatore
 Paissan
 
 Il segretario generale
 Buttarelli
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