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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2005 |  | Primi  interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la  situazione emergenziale, inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3450). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel  territorio  del  comune  di  Naro,  in  provincia  di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio  2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005  al  territorio  del  comune  di  Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
 Considerato   che  il  territorio  del  comune  di  Naro  e'  stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi,  che  hanno  determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;
 Considerato  altresi', che a seguito del predetto movimento franoso si  e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata   incolumita'   con   conseguente   necessita'   di  disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;
 Considerato, altresi', che i fenomeni di dissesto idrogeologico con conseguenti  movimenti  franosi hanno colpito anche il territorio del comune   di   Agrigento,  coinvolgendo  edifici  di  culto  quali  la Cattedrale,  il  Seminario,  la  Curia  arcivescovile,  la  chiesa di Sant'Alfonso,  la  chiesa  dell'Itria,  nonche'  numerose  abitazioni private ed infrastrutture;
 Visti   gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  da  tecnici  del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  all'esito  dei quali e' stato confermato il denunciato contesto di criticita';
 Ritenuto  necessario  attuare  tutti gli interventi straordinari ed urgenti  al  fine  di  assicurare  la  rimozione  delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa  della  regione siciliana con nota del 6 luglio 2005;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  della regione siciliana e' nominato commissario delegato  per  fronteggiare  lo  stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa, con esclusione delle competenze previste al successivo art. 2.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  commissario  delegato si avvale del Dipartimento regionale  della  protezione  civile,  nonche', ove necessario, della collaborazione  degli  uffici  tecnici  regionali, degli uffici degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  Il commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:
 a) alla  realizzazione di interventi diretti alla rimozione delle situazioni  di  pericolo  per  il consolidamento dei terreni e per la messa  in sicurezza degli edifici pericolanti, e, ove necessario alla loro demolizione;
 b) al  tempestivo avvio dei programmi di indagini comprese quelle previste dal successivo art. 6;
 c) all'emanazione   di   apposita   direttiva   disciplinante  la concessione  dei  contributi  per  la  riparazione o delocalizzazione degli edifici interessati dal dissesto;
 d) alla  realizzazione  delle  necessarie  vie  di fuga nell'area della  collina  di  ubicazione  degli edifici ecclesiastici citati in premessa.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Per  l'adozione  delle  iniziative  da  porre  in  essere  nel territorio  del comune di Agrigento relativamente alla Cattedrale, al Seminario,  alla  Curia arcivescovile, alla chiesa di Sant'Alfonso ed alla   chiesa   dell'Itria,   il   direttore  dei  servizi  integrati infrastrutture  e  trasporti  per  il  Lazio,  Abruzzo  e Sardegna e' nominato commissario delegato.
 2.  Per  gli  interventi di cui al comma 1, il commissario delegato utilizza  le risorse assegnate allo scopo, di cui euro 4.000.000,00 a carico  degli  stanziamenti  di  cui  all'art.  32-bis della legge n. 326/2003, ed euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.
 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita' speciale  all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,  e intestata al direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - Commissario delegato.
 |  |  |  | Art. 3. 1.   I  commissari  delegati,  per  gli  interventi  di  rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario,  alla  conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla  acquisizione  della  disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 3. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  L'approvazione  del  parte dei commissari delegati dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  commissario  delegato - Presidente della regione siciliana, avvalendosi   del   sindaco  di  Naro  sulla  base  delle  occorrenti istruttorie  da  praticarsi a cura del comune di Naro, e' autorizzato ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui  abitazione principale, abituale  e  continuativa,  sia  stata  distrutta in tutto o in parte ovvero  sia  stata  sgomberata  in  esecuzione di provvedimenti delle competenti  autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 150,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 25,00  per  ogni  componente  del  nucleo  familiare  abitualmente  e stabilmente  residente nella abitazione. Qualora nel nucleo familiare siano  presenti  persone  di  eta'  superiore a 65 anni, portatori di handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale di invalidita' non inferiore  al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 50,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla  data  di  sgombero  dell'immobile  e  sino  a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero sino a quando non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza.
 3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del successivo art. 7.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  i  commissari  delegati  sono  autorizzati,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei   Ministri   del  22 ottobre  2004,  alle  seguenti  disposizioni normative:
 legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni, articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge  regionale  2 agosto  2002,  n. 7, cosi' come modificata ed integrata  dalla  legge  regionale  23 dicembre  2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15,  16,  18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Il  commissario  delegato  - Presidente della regione siciliana provvede,  anche  avvalendosi  dei  centri  di competenza di cui alla direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004,  individuati  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione   civile  n.  252  del  26 gennaio  2005,  coordinati  dal Dipartimento  della  protezione  civile,  alla  realizzazione  di una analisi   del   rischio   idrogeologico   dei  territori  dei  comuni interessati  dai  dissesti  di  cui  alla  presente  ordinanza, anche utilizzando  dati  satellitari  integrati  con quelli del GPS (Global Positioning System).
 2.  La  regione  siciliana,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione  civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con le attivita' previste dal comma 1, provvede, altresi', a realizzare  un  programma  di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio  strumentale  finalizzato  ad  accertare  le  cause  del dissesto  idrogeologico  ed  a predisporre un sistema di sorveglianza secondo  quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
 3.  Per  le  attivita'  da  porre  in  essere  ai sensi del comma 1 l'assessore della regione siciliana con delega alla protezione civile e'   autorizzato   ad   avvalersi   di   un   consulente  di  elevata professionalita'   avente  specifica  competenza  nella  materia  ivi prevista.  Al  predetto consulente e' corrisposto un compenso di euro 20.000,00 su base annua.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente  ordinanza,  relativamente al territorio del comune di Naro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie che si renderanno disponibili  ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  nonche'  dell'importo  di euro 1.000.000,00 a carico della  regione  siciliana,  e  delle  ulteriori  risorse  finanziarie assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale.
 2.  Per  l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del territorio  del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati ed  infrastrutture  con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il commissario  delegato  Presidente  della  Regione siciliana si avvale dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.
 3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  un  apposito  conto  corrente  infruttifero  all'uopo istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
 |  |  |  | Art. 8. 1.   Al   fine   di  garantire  il  necessario  supporto  giuridico amministrativo  e  tecnico  alle  attivita' da porre in essere per il superamento  dell'emergenza,  il  Commissario  delegato  - Presidente della  regione  siciliana  e'  autorizzato  a  costituire un'apposita struttura,  composta  da  un  consulente  giuridico nonche' da cinque unita'   di  personale  appartenenti  al  Dipartimento  regionale  di protezione civile.
 2.  Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile e' autorizzato  ad  effettuare  ore  di  lavoro straordinario nel limite massimo  di  40  ore  mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
 3.   Al   consulente   giuridico   e'  corrisposta  una  indennita' onnicomprensiva,  ad  eccezione  del solo trattamento di missione, di entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento.
 4.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico  dell'art. 7 della presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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