Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2005
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale, inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3450).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;
Considerato che il territorio del comune di Naro e' stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi, che hanno determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;
Considerato altresi', che a seguito del predetto movimento franoso si e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' con conseguente necessita' di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;
Considerato, altresi', che i fenomeni di dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi hanno colpito anche il territorio del comune di Agrigento, coinvolgendo edifici di culto quali la Cattedrale, il Seminario, la Curia arcivescovile, la chiesa di Sant'Alfonso, la chiesa dell'Itria, nonche' numerose abitazioni private ed infrastrutture;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali e' stato confermato il denunciato contesto di criticita';
Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione siciliana con nota del 6 luglio 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il presidente della regione siciliana e' nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa, con esclusione delle competenze previste al successivo art. 2.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale del Dipartimento regionale della protezione civile, nonche', ove necessario, della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli uffici degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:
a) alla realizzazione di interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, e, ove necessario alla loro demolizione;
b) al tempestivo avvio dei programmi di indagini comprese quelle previste dal successivo art. 6;
c) all'emanazione di apposita direttiva disciplinante la concessione dei contributi per la riparazione o delocalizzazione degli edifici interessati dal dissesto;
d) alla realizzazione delle necessarie vie di fuga nell'area della collina di ubicazione degli edifici ecclesiastici citati in premessa.
 
Art. 2.
1. Per l'adozione delle iniziative da porre in essere nel territorio del comune di Agrigento relativamente alla Cattedrale, al Seminario, alla Curia arcivescovile, alla chiesa di Sant'Alfonso ed alla chiesa dell'Itria, il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna e' nominato commissario delegato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato utilizza le risorse assegnate allo scopo, di cui euro 4.000.000,00 a carico degli stanziamenti di cui all'art. 32-bis della legge n. 326/2003, ed euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - Commissario delegato.
 
Art. 3.
1. I commissari delegati, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. L'approvazione del parte dei commissari delegati dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana, avvalendosi del sindaco di Naro sulla base delle occorrenti istruttorie da praticarsi a cura del comune di Naro, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 150,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 25,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 50,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero sino a quando non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del successivo art. 7.
 
Art. 5.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 6.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana provvede, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico dei territori dei comuni interessati dai dissesti di cui alla presente ordinanza, anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System).
2. La regione siciliana, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con le attivita' previste dal comma 1, provvede, altresi', a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.
3. Per le attivita' da porre in essere ai sensi del comma 1 l'assessore della regione siciliana con delega alla protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata professionalita' avente specifica competenza nella materia ivi prevista. Al predetto consulente e' corrisposto un compenso di euro 20.000,00 su base annua.
 
Art. 7.
1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, relativamente al territorio del comune di Naro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana, e delle ulteriori risorse finanziarie assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale.
2. Per l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del territorio del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati ed infrastrutture con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il commissario delegato Presidente della Regione siciliana si avvale dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero all'uopo istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.
 
Art. 8.
1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato - Presidente della regione siciliana e' autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da un consulente giuridico nonche' da cinque unita' di personale appartenenti al Dipartimento regionale di protezione civile.
2. Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
3. Al consulente giuridico e' corrisposta una indennita' onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 40% del trattamento economico in godimento.
4. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.
 
Art. 9.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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