Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria, nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3448).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401, del 18 febbraio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;
Viste le note del 20 aprile e 25 maggio 2005 con le quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alle regioni interessate dai predetti eventi alluvionali di far pervenire la proposta congiunta di riparto delle risorse finanziarie, allo scopo stanziate, cosi' come previsto dall'art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3401 del 2005, da destinare ai prefetti commissari delegati;
Tenuto conto che le predette note non sono state riscontrate dalle amministrazioni regionali interessate per cui non si e' potuto provvedere ad adottare il provvedimento di riparto dei fondi previsto dalla medesima disposizione;
Vista altresi' la successiva nota del 15 giugno 2005 del medesimo Dipartimento della protezione civile, con la quale si comunica alle regioni interessate che, in considerazione delle ragioni di somma urgenza si provvedera' ad adottare apposita ordinanza di protezione civile modificativa della precedente;
Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 4 luglio 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e' soppresso ed e' cosi' sostituito:
«1. I presidenti delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono nominati Commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.».
2. Al comma 1 dell'art. 5 primo periodo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro cinque mesi».
3. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, e' soppresso ed e' cosi' sostituito:
«1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni da adottarsi entro il 31 luglio 2005, che tenga anche conto dell'entita' dei danni occorsi nei territori interessati; ove per tale data non dovesse essere stata adottata detta proposta, il riparto e' determinato entro i successivi 15 giorni dal Capo del Dipartimento della protezione civile.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2005
Il Presidente: Berlusconi
 
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