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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005 |  | Ulteriori  interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza  nel  territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di   Roma   e   Frosinone,   in   ordine  alla  situazione  di  crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3447). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio  2005  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei  comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e  dei  comuni  di  Paliano,  Anagni,  Ferentino,  Sgurgola, Morolo e Supino,  della  provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione   di   inquinamento   ambientale   che   ha   causato   la contaminazione dei prodotti agricoli, nonche' la presenza di sostanze organoclorurate  nel  latte  prodotto  dagli  allevatori  titolari di talune aziende zootecniche;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 10 giugno  2005  n.  3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume  Sacco  tra  le  province  di  Roma  e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».
 Visto  il  decreto  del  Commissario  delegato  -  presidente della regione del 28 giugno 2005 recante la nomina del soggetto attuatore;
 D'intesa con la regione Lazio;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del 10 giugno 2005, n. 3441 e'  aggiunto  il  seguente periodo: «Nelle more della predisposizione del  piano  di  cui  al  presente  comma  il  soggetto  attuatore  e' autorizzato  ad  erogare  anticipazioni  parziali  tenuto conto delle istruttorie  espletate  anche sulla base della documentazione fornita dagli interessati».
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il soggetto attuatore, nominato con decreto del presidente della regione  -  Commissario  delegato  del  28 giugno 2005 n. 1, anche in deroga   alle  eventuali  disposizioni  normative  che  disciplinano, nell'ambito  dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, della collaborazione  delle  amministrazioni  ed  enti  di  cui  al comma 2 dell'art.  1  dell'ordinanza  del  10 giugno  2005,  n.  3441,  della commissione tecnica, nominata ai sensi del decreto n. T0196/2005, per il  coordinamento  delle  iniziative  di  monitoraggio  delle matrici ambientali   e   della  popolazione  del  fiume  Sacco,  nonche'  del necessario  supporto  logistico  e strumentale da parte dalla regione Lazio.
 2.  Per lo svolgimento dei propri compiti, il soggetto attuatore e' autorizzato   ad   avvalersi   di  tre  consulenti  aventi  specifica competenza  in  materia  ambientale  e  sanitaria  e di un consulente giuridico designati dal soggetto attuatore medesimo.
 3. Per garantire il necessario supporto al soggetto attuatore nello svolgimento   delle  attivita'  di  cui  all'ordinanza  3441/2005  e' istituita  apposita  struttura di missione, composta complessivamente da  dieci  unita'  di  personale  cui  conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo  e  contabile,  di  cui cinque in posizione di comando,  distacco  o fuori ruolo appartenenti ad amministrazioni, ad enti  pubblici  ovvero a societa' a totale capitale pubblico e cinque estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato  di  durata  semestrale  rinnovabile  per tutta la durata dello  stato  di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto  legislativo  n.  165/2001  ed  all'articolo  19 del CCNL del comparto Ministeri.
 4.  L'utilizzazione  dei  dipendenti pubblici e' disposta in deroga alle  procedure  di  comando,  di  distacco  e di autorizzazione e si svolge  anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita'.  L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini  perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 5.  Ai  consulenti  di  cui  al  comma 2 e' corrisposto un compenso mensile  pari  al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora  non  dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con  proprio  provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalita'   richiesta   e   della  specificita'  dell'incarico conferito.
 6.  In  favore  del  personale  di cui al comma 3 e' autorizzata la corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel  limite  massimo  di  70  ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente   alla   carriera  dirigenziale,  fermo  il  trattamento retributivo  in  godimento  e'  corrisposta un'indennita' pari al 30% della retribuzione di posizione.
 7.  Il  soggetto  attuatore  puo' avvalersi, altresi', di personale avente   specifiche   professionalita',   appartenente   a  pubbliche amministrazioni,   per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  carattere straordinario,  nel  limite  massimo di tre unita'. In favore di tale personale  viene corrisposta un'indennita' nella misura pari a 70 ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
 8.  Al  soggetto  attuatore  e'  corrisposta, con provvedimento del Commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Lazio, ai sensi dell'art.  1,  comma  2, del decreto del Commissario delegato in data 28 giugno  2005,  un'indennita' di carica, in aggiunta al trattamento economico  in  godimento,  parametrata  sul  trattamento economico in godimento  ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del presidente della regione Lazio.
 9. Agli oneri relativi ai commi 1, 5, 6, 7 e 8 si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 4 dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  4  dell'ordinanza  n.  3441 del 10 giugno  2005  sono  trasferite  su  apposita contabilita' speciale all'uopo  istituita,  secondo  le modalita' previste dall'art. 10 del decreto  del  Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, per  gli  interventi  di  emergenza  in  ordine  all'inquinamento del territorio   del  bacino  del  fiume  Sacco,  intestata  al  soggetto attuatore.
 2.  Il  soggetto  attuatore  e'  tenuto  a  rendicontare  le  spese sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di contabilita' generale dello Stato.
 Roma, 14 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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