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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2005 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3449). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio  2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel  territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di  una  frana  da  crollo  nelle  Gole  di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005;
 Vista  la  nota  del  23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione civile  della  regione Emilia-Romagna, nonche' la successiva nota del 7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 giugno  2005  concernente  la  proroga,  fino al 31 dicembre 2005, degli  stati  d'emergenza  in  ordine  agli  eventi  alluvionali e ai dissesti  idrogeologici  verificatisi  nel  territorio  della regione Campania;
 Visto  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
 Vista  la  nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005  lo  stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella  regione  Campania,  nonche'  in materia di bonifica dei suoli, delle  falde  e  dei  sedimenti  inquinati,  di  tutela  delle  acque superficiali,   di   dissesto   idrogeologico   nel  sottosuolo,  con riferimento al territorio di Napoli;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004,  n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art.  1,  comma 2,  n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre  2004  art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del  18 febbraio  2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile  2005  art.  6  e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  nella regione Campania;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre  2004,  con  il  quale  e' prorogato, fino al 31 dicembre 2005,  lo  stato  di  emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno  colpito  il  territorio  delle  province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004;
 Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005;
 Viste  le  note  del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo  2003  recante  «Dichiarazione  dello stato di' emergenza in relazione   alla   tutela  della  pubblica  incolumita'  nell'attuale situazione internazionale»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al  31 dicembre  2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006,  lo  stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre  2004,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270  del  12  marzo  2003,  n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza  socio-economico-ambientale  determinatosi  nella laguna di Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del  3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza  socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia  in  ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali  di  grande  navigazione»,  cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;
 Vista  la  nota  del  29 giugno  2005  del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato  tecnico  scientifico  istituito  ai sensi dell'ordinanza di protezione  civile  n.  3383  del  2003,  con un rappresentante della provincia di Venezia;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del  20 febbraio  2004,  recante:  «Interventi  urgenti di protezione civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi  atmosferici  che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici  che  hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del  10 giugno  2005,  recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi' verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana»;
 Considerato  che  in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito   il   territorio   della   regione   siciliana  nel  periodo tra settembre   e dicembre  2003  sono  stati  dichiarati  gli  stati d'emergenza  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004;
 Considerato  che,  con  le  successive ordinanze del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.  3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra richiamate,  in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della carenza  di  fondi,  la  regione  siciliana  e'  stata autorizzata ad utilizzare  le  risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile  di  cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2003;
 Tenuto  conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualita' 2004,  del  Fondo  regionale di protezione civile, il che puo' essere consentito   sulla   base   dell'ordinamento   giuridico  vigente  in considerazione  che  la  situazione di criticita' ancora in atto puo' essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992;
 Considerato  che  per  gli  eventi calamitosi in questione e' stata emanata  l'ordinanza  di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  n.  225  del  1992,  con  cui disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro nell'ordinario,  per  cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di  cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la regione  siciliana  puo'  utilizzare  la  quota  parte  delle risorse finanziarie  del  Fondo  regionale  di  protezione  civile  ai  sensi dell'art.  138,  comma  16,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, annualita'  2004,  da  destinare  al  completamento  degli interventi predisposti in regime straordinario;
 Visto  l'art.  1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
 Considerato  che  il  giorno  7 luglio  2005 la citta' di Londra e' stata  duramente  colpita  da  una  gravissima  serie di attentati di natura  terroristica,  che  hanno  provocato  la  morte  di decine di persone ed il ferimento di altrettante;
 Considerato  che persiste una diffusa situazione di pericolo per la pubblica    e   privata   incolumita'   derivante   dalla   possibile verificazione di ulteriori attentati;
 Ravvisata,   quindi,  la  necessita'  di  entrare  urgentemente  in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonche' ogni possibile forma di assistenza;
 Ritenuto  che  l'unico  strumento  per  conseguire le summenzionate finalita'  e costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di  carte  ricaricabili di un messaggio SMS - short message service - da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile;
 Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data  12 marzo  2003,  il  quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e  calamita'  naturali  nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina  dei  dati  sia  specificamente  disposta  da  un soggetto pubblico  centrale  che  adotti  ai  sensi  di legge un provvedimento d'urgenza  per  ragioni,  tra  l'altro,  connesse  alla  tutela della sicurezza pubblica;
 Vista  la  richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del  26 dicembre  2004,  recante:  «Disposizioni di protezione civile finalizzate  a  fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est  asiatico»,  nonche'  le  successive  ordinanze di protezione civile  n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n.  3394  del  18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del  10 marzo  2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre  2004  recante  la  dichiarazione di grande evento per lo svolgimento  della  pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terra' nello specchio di mare antistante alla citta' di Trapani;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.   Il   presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato Commissario  delegato  per  fronteggiare  lo  stato  di emergenza nel territorio  del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una  frana  da  crollo  nelle  Gole  di  Scascoli,  lungo  la  strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.
 2.  La regione Emilia-Romagna, per l'avvio dei primi interventi, e' autorizzata,   su   disposizione   del   presidente   della   regione Emilia-Romagna  -  Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, a titolo di anticipazione   sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  6, l'importo   di  euro  2.100.000,00  derivante  da  talune  specifiche economie realizzatesi nell'ambito del Piano degli interventi relativo agli eventi calamitosi del 2000.
 3.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza   il   presidente   della   regione  Emilia-Romagna  - Commissario    delegato    provvede,   anche   per   piani   stralci, all'affidamento,  anche  utilizzando per le attivita' esecutive quali soggetti  attuatori  i  sindaci  degli  enti  locali territorialmente interessati,  delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili, avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 n. 3401.
 4.   Il  presidente  della  regione  Emilia-Romagna  -  Commissario delegato  puo'  approvare  il  piano  ed  autorizzare  l'avvio  delle procedure  per  la  realizzazione  degli  interventi anche nelle more dell'effettiva   disponibilita'   delle   risorse  finanziarie  sulla contabilita' speciale di cui al comma 6.
 5.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  sono autorizzati a trasferire  al  presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 6.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata  al  presidente  della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato  con  le  modalita'  previste  dall'art.  10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  In  relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto e all'urgenza  di  adottare  gli  interventi occorrenti, il Commissario delegato   per   il  superamento  dell'emergenza  nel  settore  dello smaltimento  dei  rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui   alle  precedenti  ordinanze  di  protezione  civile  citate  in premessa,  puo'  adottare,  ove  necessario, determinazioni in deroga alle  disposizioni  di  cui agli articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46,  146  e  150  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.
 2. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3345  del  30 marzo  2004, sono aggiunte infine le seguenti  parole:  «o  altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dagli articoli 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».
 3. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi relativi al   sistema  depurativo  del  comune  di  Mondragone  (Caserta),  il presidente  della  regione Campania - Commissario delegato si avvale, in  aggiunta  alle risorse gia' attribuite al medesimo dall'ordinanza di   protezione   civile  n.  2425/1996  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  dell'ulteriore somma di euro 1.400.000,00 in limiti di impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  -  U.P.B.  3.2.3.4  - capitolo 7645 - dall'art.  4,  comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine  il  presidente della regione Campania - Commissario delegato e' autorizzato  a  contrarre  mutui  o  ad  effettuare  altre operazioni finanziarie  con  la  Cassa  depositi e prestiti ed altri istituti di credito,  allo  scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite di impegno.
 4.  All'art.  3,  comma  2, dell'ordinanza n. 3158/2001, cosi' come modificato  dall'art.  5,  comma  2,  dell'ordinanza  n.  3293/2003 e dall'art.  8,  comma  2,  dell'ordinanza n. 3342/2004, le parole «non oltre  il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il 31 dicembre 2005».
 5. In relazione alle previsioni contenute all'art. 2 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004,  per  l'espletamento  delle  attivita' di vigilanza da porre in essere  sul  territorio  della  regione  Campania  nell'ambito  della situazione  di  emergenza  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei Ministri del 23 dicembre 2004, e' assegnata al Comando carabinieri  per la tutela dell'ambiente la somma di euro 400.000,00, a  valere  sulle  risorse  iscritte  sul capitolo 7082 dello stato di previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per   l'anno   finanziario   2005;  dette  risorse  finanziarie  sono accreditate,  in  deroga alle legge ed al regolamento di contabilita' generale   dello   Stato   in   materia   di  contabilita'  speciale, direttamente  sulla contabilita' del Capo servizio amministrativo del Comando unita' mobili e specializzate carabinieri «Palidoro». Al fine di  garantire  i  necessari  profili  di  sicurezza ambientale per le operazioni  di  bonifica  da  porre  in  essere  anche ai sensi della presente   ordinanza,   il   Comando   carabinieri   per   la  tutela dell'ambiente  e'  autorizzato  ad  estendere la rete di sorveglianza «ALGA»  alle  aree gia' sottoposte a sequestro giudiziario in Agro di Castelvolturno (Caserta).
 |  |  |  | Art. 3. 1.  In  relazione  alla situazione di emergenza in atto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, l'operativita'  del  Campo  base  di  protezione civile realizzato ai sensi  dell'art.  8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella»  del  Comune di Lauro e' prorogata fino al 31 dicembre 2005.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico  del Fondo per la protezione civile.
 2. Il termine del 30 giugno 2005, previsto all'art. 2, commi 3, 4 e 5  dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005, e' differito al 31 dicembre 2005.
 3.  Al fine di accelerare il completamento delle opere previste nel piano  degli  interventi  infrastrutturali  approvato dal Commissario delegato  continua  ad  applicarsi  la  disciplina di cui all'art. 1, commi  7  e  8,  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2980 del 27 aprile  1999,  anche  per  l'approvazione  dei  progetti  in  fase esecutiva  ed in deroga all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni, ed alla vigente disciplina regionale circa la variante agli strumenti urbanistici dei territori interessati alla realizzazione delle opere.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Le   risorse   finanziarie   poste  nella  disponibilita'  del Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino  idrografico  del  fiume  Sarno, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalita' di cui all'ordinanza di  protezione  civile  n.  3270/2003  e  successive modificazioni ed integrazioni,  e  non  sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo  quanto  disposto  dalla  legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma  4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383   del  3 dicembre  2004,  e'  integrato  con  un  rappresentante designato dalla provincia di Venezia.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  La  regione siciliana, per le motivazioni espresse in premessa, e'  autorizzata  ad  utilizzare  le  risorse  finanziarie spettanti a valere  sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma  16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualita' 2004, per finalita'  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  In  conseguenza della serie di attentati di natura terroristica che  hanno colpito la citta' di Londra il giorno 7 luglio 2005, ed al fine  di  far  pervenire  con  la  massima urgenza utili informazioni nonche'  ogni possibile forma di assistenza ai cittadini italiani, le societa'  di  gestione  di  sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero  degli  affari  esteri  ed in coordinamento con il medesimo ogni  dato,  elemento  ed  informazione  disponibile  ai  fini  della ricognizione  e  localizzazione  dei  cittadini  italiani attualmente presenti  nel Regno Unito. Le medesime societa' provvedono, altresi', ad  inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza,   che  risultino  residenti  o  presenti  nel  territorio interessato,  appositi  SMS - short message service - il cui testo e' concordato con il Ministero degli affari esteri.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Gli esperti incaricati dal Dipartimento della protezione civile della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle ordinanze di  protezione  civile  n.  3390  del  29 dicembre  2004, n. 3402 del 25 febbraio   2005  e  n.  3417  del  24 marzo  2005,  qualora  siano dipendenti  pubblici, sono collocati dalle amministrazioni od enti di appartenenza in aspettativa fino alla scadenza dei relativi contratti con il Dipartimento medesimo.
 2.  In relazione alla criticita' delle condizioni di lavoro in atto nell'area  del  sud-est asiatico, nelle more di perfezionamento degli atti  occorrenti  e'  autorizzata  in  favore degli esperti di cui al comma  1  l'anticipazione  nella  misura massima del 90% del compenso spettante   ai  sensi  dei  contratti  stipulati,  nei  limiti  delle prestazioni effettuate.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  In  relazione  alle  sopravvenute  comunicazioni  fornite dalla Procura  della Repubblica presso il tribunale di Trapani con nota del 30 giugno 2005, e per assicurare il rigoroso rispetto della normativa ambientale,  il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del   Consiglio   dei   Ministri   e'   autorizzato  a  disporre  per l'affidamento  diretto,  in  via  di  somma  urgenza,  a  qualificata impresa,  avente  particolare esperienza in materia di analisi per la classificazione   e   caratterizzazione  dei  fanghi  rivenienti  dai dragaggi,  l'incarico,  avente  valore di rilievo non comunitario, di caratterizzare  il  materiale presente nei fondali dell'area portuale di  Trapani  interessata  dal  grande  evento  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 citato in  premessa, in un contesto di necessaria integrazione delle analisi gia' effettuate dall'ARPA Sicilia nel corso dell'anno 2003.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 luglio 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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