| IL DIRETTORE REGIONALE per la Toscana
 
 Determina:
 
 E'  accertato  il  periodo  di  mancato funzionamento della sezione staccata  di  Portoferraio dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 22 giugno 2005.
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  disposizioni  di seguito  riportate,  il  direttore  regionale  del  territorio per la Toscana  e'  chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento della  sezione  staccata del territorio di Portoferraio per il giorno 22 giugno 2005.
 
 Motivazioni.
 L'adesione  dei  lavoratori  allo  sciopero  generale regionale del 22 giugno  2005  ha  comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraiaio, con riapertura dei sevizi in data 23 giugno 2005. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 5624 in data  22 giugno  2005,  sono  stati  comunicati la causa e il periodo della  mancata  apertura  dell'ufficio  e  l'effettivo ripristino dei servizi;  il suddetto sciopero puo' essere considerato come evento di carattere  eccezionale  non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.
 La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
 L'ufficio  del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera  protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.
 
 Riferimenti normativi dell'atto.
 Decreto  del  Ministro  delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con  cui  a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del  territorio,  prevista  dall'art.  64  del decreto legislativo n. 300/1999.
 Art.  9,  comma  1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.
 Decreto-legge    21 ottobre   1961,   n.   498,   convertito,   con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
 Art.  10  del  decreto  legislativo  26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.
 Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Firenze, 6 luglio 2005
 Il direttore regionale f.f.: Pace
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