| IL DIRETTORE REGIONALE per la Toscana
 
 Determina:
 
 E'  accertato  il  periodo  di  mancato  funzionamento dell'ufficio provinciale  del  territorio di Massa Carrara per il giorno 22 giugno 2005.
 In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle  disposizioni  di seguito  riportate,  il  direttore  regionale  del  territorio per la Toscana  e'  chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento dell'ufficio  provinciale  di  Massa  Carrara per il giorno 22 giugno 2005.
 
 Motivazioni.
 L'adesione  dei  lavoratori  allo  sciopero  generale regionale del 22 giugno  2005  ha  comportato  la  chiusura  dell'ufficio,  con  la riapertura  dei  servizi  in data 23 giugno. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara n. 3566 in data 23 giugno 2005,  sono  stati  comunicati  la  causa  e il periodo della mancata apertura  dell'ufficio  e  l'effettivo  ripristino  dei  servizi;  il suddetto  sciopero  puo'  essere considerato come evento di carattere eccezionale    non    riconducibile   a   disfunzioni   organizzative dell'amministrazione.
 La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.
 L'ufficio  del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera  protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.
 
 Riferimenti normativi dell'atto.
 Decreto  del  Ministro  delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con  cui  a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del  territorio,  prevista  dall'art.  64  del decreto legislativo n. 300/1999.
 Art.  9,  comma  1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.
 Decreto-legge    21 ottobre   1961,   n.   498,   convertito,   con modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.
 Art.  10  del  decreto  legislativo  26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.
 Legge 25 ottobre 1985, n. 592.
 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Firenze, 6 luglio 2005
 Il direttore f.f.: Pace
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