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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 5 luglio 2005 |  | Riconoscimento  dell'organismo  Rina S.p.a., in Genova, a valutare la conformita'    o    l'idoneita'   all'impiego   dei   componenti   di interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e  ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri
 
 Vista  la  direttiva  2001/16/CE  del  19 marzo 2001 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
 Vista  la  legge  6 febbraio  1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente,  tra  le  altre,  disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
 Visto  il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  264  del 10 novembre   2004,   supplemento   ordinario,  di  attuazione  della direttiva 2001/16/CE;
 Visto  l'ordine di servizio n. 39 D.T.T del 21 febbraio 2005 con il quale il gruppo di lavoro gia' costituito per l'esame delle procedure correlate  alle  istanze  di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi  del  decreto  legislativo  24 maggio  2001,  n.  299, e' stato incaricato  di  seguire  anche le procedure di attuazione del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
 Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,  n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo  Rina S.p.a., con sede legale  in  via Corsica, 12 - Genova, del 30 dicembre 2004, acquisita in  data  7 gennaio  2005  agli  atti  della  Direzione  generale del trasporto   ferroviario,  con  la  quale  il  predetto  organismo  ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformita'   o   di   idoneita'   all'impiego   dei   componenti  di interoperabilita'  ferroviaria  convenzionale nonche' la procedura di verifica CE, con riferimento ai sottosistemi:
 infrastrutture;
 energia;
 controllo - comando e segnalamento;
 esercizio e gestione del traffico;
 materiale rotabile;
 manutenzione;
 applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;
 Considerato  che, nella predetta istanza, l'organismo «Rina S.p.a.» con  sede  in Genova ha altresi' dichiarato di essere in possesso dei requisiti  minimi  di  cui  all'allegato  VII del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;
 Ravvisata   la   completezza   e   la   correttezza  formale  della documentazione   prodotta   dalla   suddetta   societa'   nonche'  la conformita'  della  documentazione  stessa  ai  requisiti fissati dal citato decreto legislativo;
 Tenuto  conto  che  nel  corso  della  visite  ispettive,  previste dall'art.  7  del  decreto  legislativo  30 settembre  2004,  n. 268, effettuate presso la sede della societa' nonche' presso i laboratori, sia   quelli   di  proprieta'  che  quelli  convenzionati,  e'  stata riscontrata  la  conformita'  dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti  dal  decreto  legislativo  30 settembre  2004,  n.  268, di attuazione della direttiva europea 2001/16/CE;
 Viste  le  risultanze  dell'istruttoria e delle attivita' ispettive svolte  da  parte del menzionato gruppo di lavoro acquisita agli atti della Direzione generale del trasporto ferroviario con prot. 1082 del 22 aprile 2005;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  L'organismo  Rina  S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, e' riconosciuto idoneo, in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo  30 settembre  2004,  n.  268, a svolgere la procedura di valutazione  di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di  interoperabilita'  di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra  citato nonche' la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
 infrastrutture;
 energia;
 controllo - comando e segnalamento;
 esercizio e gestione del traffico;
 materiale rotabile;
 manutenzione;
 applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  compiti  di  cui al precedente articolo devono essere svolti secondo  le  forme,  modalita'  e  procedure  stabilite  nel  decreto legislativo  30 settembre  2004,  n.  268,  e  nel  pieno  rispetto e mantenimento      della     struttura     dell'organismo,     nonche' dell'organizzazione  e gestione del personale e risorse strumentali - ivi   comprese   le   scelte   effettuate  dall'organismo  in  merito all'utilizzazione  dei  laboratori  e  dei  consulenti esterni - come individuata   nella   documentazione   presentata   ed  integrata  su disposizione  dei  competenti  uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria,  fatto  salva  l'approvazione,  da parte del Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,  delle  variazioni  che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.
 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  vigila  sulle attivita' degli organismi notificati   ai   sensi   del   presente  decreto,  adottando  idonei provvedimenti  ispettivi,  di  propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo  autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni  rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione  medesima  le  certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
 3.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  per  i  trasporti  - Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  dispone, con periodicita' almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  e la regolarita' delle operazioni svolte.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte di Rina S.p.a.  nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o  con  gli  enti  appaltanti  ovvero  del  venire meno dei requisiti prescritti.
 2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di sospensione   e'   ritirato   a   seguito   dell'accertata  rimozione dell'irregolarita' o carenze.
 3.  Il  riconoscimento  e' revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera,  con  le  modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  riconoscimento ha validita' quinquennale ed entra in vigore il  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il Capo dipartimento: Fumero
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