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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 8 luglio 2005 |  | Diniego  dell'abilitazione all'«Istituto di ontosofia psicosomatica», ad   istituire  e  ad  attivare  nella  sede  di  Bari  un  corso  di specializzazione  in  psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per l'universita', l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 
 Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
 Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
 Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
 Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
 Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
 Vista   l'istanza   con   la   quale   l'«Istituto   di   ontosofia psicosomatica»  ha  chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un  corso  di specializzazione in psicoterapia in Bari, per un numero massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita';
 Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
 Considerato   che  la  competente  commissione  tecnico-consultiva, esaminata   la  reiterazione  dell'istanza  di  riconoscimento  e  la relativa   documentazione,   udito  il  rappresentante  legale  nella riunione   del   27   maggio  2005,  a  conclusione  della  attivita' istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'istituto non ha presentato elementi nuovi motivati e documentati rispetto alla precedente  istanza  per la quale nella seduta del 6 luglio era stato espresso un parere negativo;
 Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del  predetto  istituto  non sia ammissibile ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 509/1998;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'istanza  di  riconoscimento  proposta dall'«Istituto di ontosofia psicosomatica»  con sede a Bari in via Umberto Giordano n. 22/A per i fini   di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con  decreto 11 dicembre  1998,  n.  509,  non  e'  ammissibile, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 luglio 2005
 Il capo del Dipartimento: Rossi Bernardi
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