Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 maggio 2005 |
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;
Decreta:
Art. 1. 1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti intesi alla realizzazione di piani inerenti le finalita' della legge stessa, come «Finanziamento di interventi per opere pubbliche». 2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno erogati come contributo a copertura parziale fino al massimo del 75% delle spese previste da progetti aventi le seguenti finalita': a) strutture di rifugio dei cani randagi; b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti; c) centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina con particolare riferimento alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' dei cani. 3. I contributi in conto capitale erogati ai sensi del presente decreto ai soggetti di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli erogati dalle regioni ai sensi delle leggi regionali di recepimento della legge n. 281 del 1991, comunque non superando l'importo totale del progetto. |
| Art. 2. 1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate: a) comuni, associazioni di comuni, comunita' montane, province e regioni; b) universita' e istituti di ricerca; c) associazioni ed enti che perseguono finalita' di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale. |
| Art. 3. 1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2 interessate ad accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto dovranno indirizzare domanda scritta in carta semplice, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti - Ufficio X, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma, inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvedera' a notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso. 2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in via prioritaria, i seguenti progetti: a) progetti che prevedano il coinvolgimento di piu' enti e/o associazioni; b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture multizonali); c) progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione. 3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione inerente il progetto da finanziare: a) presentazione e descrizione dell'opera; b) progetto di massima; c) tempi di realizzazione; d) disponibilita' dell'area; e) enti finanziatori; f) rapporti n. animali ospitati/area struttura; g) descrizione della attivita' e servizi integrati all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, identificazione animale, adozione); h) responsabile del progetto; i) preventivo di spesa; j) statuto e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). |
| Art. 4. 1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere tempi di realizzazione non superiori a due anni dalla data di approvazione del progetto da parte del Ministero della salute e nel resoconto finale deve esserne dimostrata l'utilizzazione. 2. La corresponsione del finanziamento delle opere potra' avvenire per stadi di avanzamento dei lavori. 3. Qualora il progetto non venga realizzato in modo completo, l'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento e di richiedere la restituzione di quanto gia' corrisposto. 4. Il Ministero della salute comunica alle regioni interessate la graduatoria dei progetti. |
| Art. 5. 1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 7330 dello stato di previsione del Ministero della salute. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2005 Il Ministro: Storace |
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