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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 23 maggio 2005 |  | Modifiche  allo  statuto  della  societa' «Infrastrutture S.p.a.», ai sensi  dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  che  autorizza  la Cassa depositi e prestiti  alla  costituzione  di  una societa' finanziaria per azioni denominata «Infrasfrutture S.p.a.»;
 Visto  l'art.  8,  comma 7, del sopracitato decreto-legge, il quale stabilisce  che  lo statuto di Infrastrutture S.p.a. e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 3 dicembre  2002,  con  il  quale e' stato approvato lo statuto della summenzionata societa';
 Considerato  che  Infrastrutture S.p.a. e' stata costituita in data 9 dicembre  2002  ed  e' iscritta presso il Registro delle imprese di Roma  al  n.  07303981000  e  nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia  ai sensi dell'art. 107 del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al n. 32784;
 Visti  i  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 27 maggio  2003  e  del  18 febbraio  2005,  con  i  quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto di Infrastrutture S.p.a.;
 Preso atto che l'assemblea straordinaria dei soci di Infrastrutture S.p.a.  ha  deliberato nella seduta del 30 marzo 2005 delle modifiche allo  statuto  della  societa'  al fine, da un lato, di migliorare la formulazione  di  alcune previsioni contenute nel testo vigente dello statuto  e,  dall'altro,  di  chiarire maggiormente lo svolgimento di taluni importanti eventi della vita societaria, quali la nomina degli amministratori e dei sindaci;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto-legge 15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche  agli  articoli 2,  4,  5, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 23, 24 dello  statuto  di  Infrastrutture  S.p.a., deliberate dall'assemblea straordinaria  dei  soci  della societa' medesima nella seduta del 30 marzo 2005. Il nuovo testo dello statuto, composto di 27 articoli, e' allegato al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 maggio 2005
 Il Ministro: Siniscalco
 |  |  |  | Allegato 
 STATUTO
 
 Titolo I
 
 Costituzione - sede - oggetto - durata
 
 Art. 1.
 
 Ai  sensi  e  per gli effetti di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n. 112, ed agli articoli 2325 e seguenti del codice civile,  e'  costituita  una  societa' finanziaria per azioni, con la denominazione   «Infrastrutture  S.p.a.».  La  societa'  e'  iscritta nell'elenco  speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 
 Art. 2.
 
 La  societa'  ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione  potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, dipendenze, filiali e succursali.
 
 Art. 3.
 
 La societa' ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di interesse economico generale:
 a) il    finanziamento,    sotto    qualsiasi    forma,   delle infrastrutture  e  delle grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica; e
 b)  la  concessione  di  finanziamenti,  sotto qualsiasi forma, finalizzati a investimenti per lo sviluppo economico.
 Inoltre la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b).
 I  finanziamenti  sopra  indicati  alla lettera a) possono essere concessi  direttamente  dalla  societa' ovvero tramite banche o altre istituzioni finanziarie.
 I  finanziamenti  sopra  indicati  alla lettera b) possono essere concessi  unicamente  tramite  banche o altre istituzioni finanziarie ovvero    possono   essere   messi   a   disposizione   di   soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico.
 Per  lo  svolgimento  dei  servizi di' cui sopra la societa' puo' altresi'  acquisire quote aionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore ielle inifastrutture.
 La  societa' puo' altresi' compiere, al solo fine dell'attuazione dei   servizi   di  interesse  economico  generale  di  cui  essa  e' incaricata,  e  comunque  in  misura  non  prevalente, tutti gli atti occorrenti  e  cosi' tra l'altro: (a) compiere operazioni commerciali ed  industriali,  ipotecarie,  mobiliari,  immobiliari e finanziarie, compresi  l'acquisto,  la  vendita,  la  permuta,  la  locazione,  il comodato  e  la gestione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari nonche' l'acquisto, la gestione e lo sfruttamento di  cespiti  di  ogni altro tipo; (b) assumere partecipazioni che non dovranno  essere  di  maggioranza  ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.  2359 del codice civile; (c) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento  e prestito con istituti di credito, banche, societa' o privati,  concedendo  le  garanzie  reali  e personali richieste; (d) concedere  fidelussioni,  avalli  e garanzie reali a favore di terzi; (e)  partecipare  a  consorzi  od  a  raggruppamenti  di imprese; (f) impiegare  strumenti  finanziari derivati anche con finalita' diverse da quelle di copertura.
 La  societa'  potra'  svolgere  altresi  attivita'  strumentali o connesse  a quelle sopraindicate consistenti in (a) studio, ricerche, analisi  in materia economica e finanziaria; (b,) gestione di servizi informatici  e  di  elaborazione dati; (c) formazione e addestramento del personale.
 E'  in  ogni  caso  preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.
 La  societa'  puo'  destinare propri beni e i diritti relativi ad una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei  portatori  dei  titoli  e  dei cancedenti i finanziamenti di cui sopra.  I  beni  e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato  a  tutti  gli  effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data di emissione dei titoli da parte  della  societa'  o dalla concessione dei finanziamenti da essa assunti,  su  ciascun  patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanzianienti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti nonche' di ogni altro   creditore   nell'ambito   di  ciascuna  operazione,  risponde esclusivamente  il  patrimonio  separato  con  i  beni  e  i  diritti destinati,
 L'attivita'  della societa' si svolge in conformita' con le linee direttrici formulate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze  di cui all'art. 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile  2002,  n.  63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112, nonche' con i provvedimenti adottati dalla Banca  d'Italia  quale organo di vigilanza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 8, comma 5, del   decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
 Art. 4.
 
 La  durata  della  societa'  e' fissata sino al 31 dicembre 2062, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea.
 E'  escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione  della  deliberazione  riguardante  la  proroga  del termine,
 La  societa'  non  puo'  sciogliersi  anticipatamente  se non per legge.
 
 Titolo II
 
 Capitale sociale - azioni - provvista
 
 Art. 5.
 
 Il  capitale sociale iniziale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso in  numero  100.000  azioni ordinarie dal valore nominale di euro 100 ciascuna,  tutte  aventi  parita'  di  diritti e ciascuna attribuente diritto ad un voto.
 Le  azioni  sono nominative e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 giugno  2002, n. 112, non possono formare oggetto di diritti  a  favore  di terzi e non possono essere trasferite senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
 E'  escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione  delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
 Il capitale puo' essere aumentato, anche mediante conferimenti di beni  in  natura,  previa determinazione del Ministro dell'economia e delle  finanze  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, del decreto-legge 15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 I  versamenti sulle azioni di nuova sottoscrizione sono richiesti dall'organo   amministrativo   nei   termini  e  modi  che  reputera' convenienti  e nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto nei  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato art. 8, comma 1.
 Ai  sensi  dell'art.  2443  del  codice  civile,  il Consiglio di amministrazione ha facolta' di aumentare sino al 4 giugno 2008 in una o  piu'  volte,  secondo  le  effettive necessita' della Societa', il capitale  sociale  sino  all'importo massimo di euro 3.200.000.000,00 mediante  l'emissione  di  nuove  azioni  del valore nominale di euro 100,00  cadauna,  da  riservare in sottoscrizione all'unico azionista «Cassa depositi e prestiti».
 Qualora  la  societa'  intenda costituire patrimoni destinati, la deliberazione  e'  adottata  dal Consiglio di amministrazione, previa informativa   alla   Banca   d'Italia   che   ne   valuta   l'impatto sull'operativita' e sull'assetto patrimoniale della societa'.
 Nel  caso di assunzione, ai sensi del codice civile, dell'impegno della  solvenza di societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli  altri strumenti finanziari emessi dalle stesse, la societa' deve rispettare  i  requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia, ai  sensi  del comma 4-quinquies dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 
 Art. 6.
 
 Il  domicilio  dei  soci  nei confronti della societa' si intende eletto,  a  tutti gli effetti, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.
 Il  domicilio di ciascun amministratore, sindaco e della societa' di  revisione,  per  i  loro  rapporti con la societa', e' quello che risulta  dai  libri  sociali o quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
 
 Art. 7.
 
 La  societa' raccoglie la provvista per il conseguimento dei suoi fini come segue:
 mediante  l'emissione  di  titoli di qualsiasi natura, tipici o atipici,   partecipativi  e  non,  ivi  compresi  i  titoli  azionari rappresentativi del capitale, ed i titoli obbligazionari di qualsiasi natura,   anche   nell'ambito   di   programmi  di  indebitamento,  e l'assunzione  di  finanziamenti  ai  sensi  dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15 giugno  2002,  n. 112. A mero titolo sempliflcativo, potranno  essere  emessi  in qualsiasi valuta, con qualsiasi taglio e per qualsiasi durata, nominativi, all'ordine o al portatore: potranno essere  convertibili  in  altri  strumenti  finanziari  emessi  dalla societa' o da altri emittenti; potranno prevedere qualsiasi modalita' di  rimborso  (ivi  comprese le modalita' c.d. credit-linked o quelle c.d.  asset-backed,  i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione)   e  dare  diritto  all'acquisizione  di  altri strumenti  finanziari;  potranno  essere  a  tasso fisso, variabile o misto, a premio, indicizzati ovvero zero-coupon;
 da  contributi  forniti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti pubblici o privati e da organismi internazionali; e
 da  qualsiasi  altra  risorsa  propria  ed  entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.
 
 Art. 8.
 
 In  relazione  a  ciascuna  operazione  che  a  norma dell'art. 7 comporta  la  emissione  di  titoli diversi da azioni od obbligazioni puo'  essere  nominato  un  rappresentante  comune  dei portatori dei titoli   medesimi,   il  quale  ne  cura  gli  interessi  e  in  loro rappresentanza  esclusiva  esercita  i  poteri  stabiliti  in sede di nomina  e  approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. In  sede  di  nomina  puo'  stabilirsi  che  il rappresentante comune sottoponga  all'assemblea dei portatori dei titoli le decisioni sugli argomenti   indicati  nell'atto  di  nomina  e  sono  determinate  le modalita'   di   convocazione   e  deliberazione  dell'assemblea  dei portatori dei titoli.
 Restano  salve le disposizioni in materia di assemblee speciali e rappresentanti  comuni  di  particolari  categorie  di  azioni  e  di obbligazioni previste dalla disciplina delle societa' per azioni.
 
 Titolo III
 
 Assemblea
 
 Art. 9.
 
 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalita' dei  soci  e le sue determinazioni, prese in conformita' alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorche' assenti o  dissenzienti,  salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
 L'assemblea  si  riunisce  in  forma ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
 Essa  puo'  essere  convocata  anche  in luogo diverso dalla sede sociale,  purche' in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, nel luogo che sara' indicato nell'avviso di convocazione.
 L'assemblea  ordinaria  deve  essere  convocata  almeno una volta all'anno   entro  centoventi  giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio sociale.  Qualora  particolari  esigenze  relative  alla  struttura e all'oggetto  della societa' lo richiedano, l'assemblea ordinaria puo' essere  convocata  dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni   dalla  misura  dell'esercizio  sociale.  In  tal  caso,  gli amministratori  segnalano nella relazione li cui all'art. 2428 codice civile, le ragioni della dilazione.
 
 Art. 10.
 
 L'Assemblea e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del  giorno,  dell'ora,  del  luogo  dell'adunanza e delle materie da trattare.  L'avviso  deve  essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 La  convocazione  dell'assemblea  e'  altresi'  ammessa  mediante avviso  consegnato a mano ovvero comunicato ai soci mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi, sempreche' ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
 L'avviso  puo' contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e  del luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
 Anche  in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente  costituita  quando  e'  rappresentato l'intero capitale sociale  e  partecipa  all'assemblea  la  maggioranza  dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In   tale   ipotesi  ciascuno  dei  partecipanti  puo'  opporsi  alla discussione  (ed  alla  votazione)  degli  argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
 
 Art. 11.
 
 Hanno  diritto  di partecipare all'assemblea i soci cui spetta il diritto  di  voto.  Non  e'  richiesto  il  preventivo deposito delle azioni.
 Ciascun socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea puo' farsi  rappresentare  per delega scritta da altra persona, secondo le norme  dell'art.  2372 del codice civile e salvi i limiti e i divieti ivi previsti,
 L'assemblea,  sia  ordinaria  che  straordinaria,  puo' svolgersi anche  con  gli  interventi  dislocati  in  piu'  luoghi,  contigui o distanti,  che  siano  audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:
 a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attivita' di cui al successivo art. 12;
 b) sia  consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire   adeguatamente   gli   eventi   assembleari   oggetto   di verbalizzazione;
 c)  sia  consentito  agli  intervenuti  di partecipare in tempo reale  alla  discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti  all'ordine  del  giorno nonche' di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 d) vengano  indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e  video  collegati a cura della societa' nei quali gli intervenienti possono affluire.
 Nell'ipotesi   di   cui   al   comma  precedente,  il  presidente dell'assemblea   e   il   soggetto   verbalizzante   devono  trovarsi contemporaneamente  presso  il  medesimo  luogo;  in  detto  luogo si intende   tenuta   l'assemblea.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie funzioni, il presidente dell'assemblea puo' farsi coadiuvare da uno o piu'  assistenti  presenti  in  ciascuno  dei  luoghi  audio  e video collegati.  Analoga  facolta' e' attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
 
 Art. 12.
 
 L'assemblea   e'  presieduta  dal  presidente  del  consiglio  di amministrazione  o,  in  caso  di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
 Il   presidente  dell'assemblea  verifica  la  regolarita'  della costituzione,  accerta  l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola  il  suo  svolgimento  e  accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
 Per   la   regolarita'  dalla  costituzione  dell'Assemblea,  sia ordinaria   che   straordinaria,   tanto  in  prima  che  in  seconda convocazione,   come   pure   per   la   validita'   delle   relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
 Le  nomine alle cariche sociali sono effettuate in ottemperanza a quanto  disposto  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze  ai  sensi  dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 Il  presidente dell'assemblea e' assistito da un sepetario, anche non  socio, designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono   constare  da  verbale  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario o dal notaio.
 Il  verbale  deve  indicare  la  data  dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dai partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;  deve  altresi'  indicare le modalita' e il risultato delle votazioni  e  consentire,  anche  per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
 Nel  verbale  devono  essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
 Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale e' redatto da un notaio.
 
 Titolo IV
 
 Amministrazione
 
 Art. 13.
 
 La  societa'  e'  amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea,
 La  composizione  e la durata in carica degli amministratori sono regolati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze emanato  ai  sensi  dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 122. Gli amministratori sono rieleggibili.
 I   consiglieri  di  amministrazione  devono  possedere  tutti  i requisiti  previsti  dalle  vigenti disposizioni, nonche' i requisiti ulteriori   eventualmente   previsti   con   decreto   del   Ministro dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 Qualora  per  dimissioni  oper  altre  cause  venga  a mancare un amministratore,  il  collegio  sindacale  ne  informa  prontamente il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e la Banca d'Italia ed il consiglio  di amministrazione provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
 Qualora  due  o piu' amministratori per dimissioni od altre cause cessino dal proprio ufficio, l'intero consiglio di amministrazione si intendera'  dimissionario  con  tutti  gli  effetti di legge. In tale caso,  il  collegio  sindacale dovra' convocare d'urgenza l'assemblea per  la  nomina  del nuovo consiglio di amministrazione ed informarne prontamente  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e la Banca d'Italia.  Il collegio sindacale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
 
 Art. 14.
 
 Il  consiglio di amministrazione, ove a cio' non abbia provveduto l'assemblea,  elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione   puo'   eleggere   anche   un  vice  presidente  che sostituisca il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonche' un  segretario,  anche estraneo al consiglio stesso. Il presidente e' in ogni caso eletto in ottemperanza a quanto disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del   decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
 Art. 15.
 
 Il  consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della societa' o nel luogo indivato nell'avviso di convocazione, purche' in Italia  o  in  altro  Stato  dell'Unione  europea, almeno con cadenza bimestrale  e  comunque  tutte  le  volte che il presidente o il vice presidente,  se  nominato, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o da almeno due componenti del collego sindacale.
 Il  presidente  stabilisce  l'ordine  del  giorno delle riunioni, coordina  i  lavori  e provvede affinche' adeguate informazioni sulle materie   iscritte   all'ordine   del   giorno   vengano  fornite  ai consiglieri.
 La  convocazione  del  consiglio di amministrazione e' effettuata mediante   comunicazione   scritta,  corredata  della  documentazione disponibile  relativa  alle  materie  ia  trattare  inviata  mediante lettera  raccomandata,  telefax,  posta elettronica o altri mezzi che garantiscano  la  prova  dell'avvenuto  ricevimento,  da  inviarsi  a ciascuno  degli  amministratori e a ciascuno dei sindaci almeno sette giorni - o tre giorni in caso di urgenza - prima dell'adunanza e deve indicare  la  data,  l'ora,  il  luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 In   mancanza   delle   suddette   formalita',  il  consiglio  di amministrazione   e'   comunque  validamente  costituito  e  delibera validamente  se  sono  presenti  tutti  i suoi membri e tutti sindaci effettivi.
 La partecipazione alle riunioni consiliari puo' avvenire mediante mezzi  di  telecomunicazione  che  consentano  la  partecipazione  al dibattito   e  la  parita'  informativa  di  tutti  gli  intervenuti. Verificandosi  tali  condizioni,  il  consiglio di amministrazione si considera  tenuto  nel  luogo  in cui si trovano, simultaneamente, il presidente  e  il  segretario  del  consiglio  di amministrazione, se nominato.
 
 Art. 16.
 
 Per   la   validita'   delle   deliberazioni   del  consiglio  di amministrazione  e'  necessaria  la  presenza della maggioranza degli amministratori  in  carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta  dei voti degli amministratori presenti. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
 
 Art. 17.
 
 Le  deliberazioni  del  consiglio di amministrazione risultano da verbali  che,  trascritti  su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono  firmati  dal  presidente  della  seduta e dal segretario del consiglio di amministrazione, se nominato.
 Le  copie  dei  verbali  fanno  piena  fede,  se sottoscritte dal presidente  della seduta e controfirmate dal segretario del consiglio di amministrazione, se nominato.
 
 Art. 18.
 
 La    gestione    dell'impresa    spetta    esclusivamente   agli amministratori,   i  quali  compiono  le  operazioni  necessarie  per l'attuazione dell'oggetto sociale.
 Il  consiglio  di  amministrazione  delibera sulle emissioni e le caratteristiche   dei   titoli  di  cui  all'art.  8,  comma  5,  del decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e determina la destinazione degli utili  netti  della  societa',  ai  sensi  dell'art.  8, comma 9, del medesimo decreto-legge.
 Il consiglio di amministrazione e' inoltre competente per:
 a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 c) l'assunzione  delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
 d)  l'indicazione  di  quali  tra  gli  amministratori hanno la rappresentanza della Societa';
 e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
 
 Art. 19.
 
 Il  consiglio  di amministrazione puo' delegare propri poteri sia ad  uno o piu' dei suoi nembri, sia ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. Le modalita' in funzionamento del Comitato esecutivo, ove nominato, sono determinate dal successivo art. 22.
 Sono  comunque  riservate alla esclusiva competenza del consiglio di  amministrazione,  oltre a quelle riservate a norma di legge e dei decreti di cui all'art. 8, comma 4, del lecreto-legge 15 aprile 2002, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le decisioni concernenti:
 a) la  formulazione degli indirizzi strategici della societa' e l'approvazione dei relativi piani;
 b)   la   determinazione  dell'assetto  organizzativo  generale nonche'  l'eventuale  costituzione  di  comitati  o  commissioni  con funzioni consulti o di coordinamento;
 c) la nomina, o revoca, di uno o piu' amministratori delegati e il  conferimento dei relativi poteri, nonche' la determinazione della rimunerazione ad essi spettante;
 d) la  nomina,  o  revoca,  del  direttore  generale e dei vice direttori  generali  e  la  determinazione  dei  relativi  poteri  ed emolumenti;
 e) la determinazione delle modalita' operative per l'attuazione delle  linee  direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle istruzioni impartite della Banca d'ltalia;
 f)  l'approvazione  del  programma  degli interventi previsti e delle  risorse  finanziarie necessarie per realizzarli, da presentare al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze al fine dell'eventuale concessione della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del   decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
 g) l'assunzione   e   la   cessione   di   partecipazioni,  con l'esclusione di quelle comportanti una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime, che sono deliberate dall'assemblea;
 h)  l'erogazione di finanziamenti di ammontare superiore a euro 250.000.000,00;
 i) l'assunzione  di  prestiti  di  ammontare  superiore  a euro 250.000.000,00;
 l) gli eventuali investimenti all'estero.
 In  caso  di  necessita'  ed  urgenza  il  comitato esecutivo, se nominato, puo' assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione  di  competenza  del  consiglio  di amministrazione, fatta eccezione   per   quelli  riservati  alla  competenza  esclusiva  del consiglio  stesso  dalla legge. Delle decisioni assunte dovra' essere data comunicazione al consiglio di amninistrazione in occasione della prima  riunione  successiva.  Ove il comitato esecutivo non sia stato nominato o non possa riunirsi, le medesime decisioni sono assunte dal presidente  o  dal  vice  presidente,  se  nominato,  il quale ne da' notizia   senza   indugio   al   collegio   sindacale  e  agli  altri amministratori  e  riferisce  in  dettaglio  al  consiglio alla prima riunione successiva.
 Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  direttore generale  ed  uno  o  piu'  vice direttori generali, determinandone i poteri e gli emolumenti,
 Il   direttore   generale   provvede   a   dare  esecuzione  alle deliberazioni  assunte dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo  e dagli amministratori delegati ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma del presente articolo. Gestisce gli affari correnti avvalendosi  del  personale  all'uopo designato. Egli, nell'escrcizio delle  sue  funzioni,  fa  capo  agli  amministratori delegati per le materie  oggetto  della  delega.  Il  direttore generale assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
 Il  direttore  generale  dove essere in possesso dei requisiti di previsti dalle vigenti disposizioni. La nomina del direttore generale e' comunicata prontamente alla Banca d'Italia.
 Le  decisioni  assunta  dai  delegati  dovranno  essere portate a conoscenza  del  consiglio  di  amministrazione  secondo le modalita' fissate  da  quest'ultimo,  In  ogni  caso  i delegati riferiscono al consiglio  di  amministrazione  ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta  giorni,  sul  generale  andamento della gestione e sulla sua prevedibile  evoluzione  nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societa' e dalle sue controllate.
 
 Art. 20.
 
 Al   presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e  al  vice presidente,  se  nominato,  e'  attribuita,  anche disgiuntamente, la rappresentn legale della societa'.
 Il   presidente  del  consiglio  di  amministrazione  e  il  vice presidente,  se  nominato,  rappresentano,  anche  disgiuntamente  la societa'  in  giudizio,  con  facolta' di promuovere azioni e istanze giudiziarie  e  amministrative  in  ogni  grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
 Gli  amministratori delegati, se nominati, hanno con firma libera la  rappresentanza,  anche  disgiunta, della societa', nei limiti dei poteri loro conferiti.
 Il   consiglio   di   amministrazione  puo'  nominare  institori, procuratori  ad  negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facolta' di sub delega.
 
 Art. 21.
 
 Ai  membri  del  consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato esecutivo,  se  nominato.  spetta  un  compenso annuale, i gettoni di presenza  per  le  sedute  del  consiglio  e  del  comitato, oltre il rimborso  delle  spese  sostenute  in  ragione del loro ufficio. Agli amministratori  non  puo'  essere  corrisposto  piu' di un gettone di presenza  per  la  stessa  giornata.  La  misura dei compensi fissata nell'atto  costitutivo  rimane  invariata  fino  a  diversa decisione dell'assemblea,  che  li  determina,  in ogni caso, in ottemperanza a quanto  disposto  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze  ai  sensi  dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito, con rnodiflcazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
 Art. 22.
 
 Il   consiglio  di  amministrazione  puo'  nominare  un  comitato esecutivo  determinandone  la  composizione e la durata in carica dei suoi  membri; ne fanno parte di diritto il residente del consiglio di amministrazione  e  gli amministratori delegati, se nominati. Ad esso sono  delegati  dal  consiglio  di  amministrazione tutti o parte dei poteri  che non siano a quest'ultimo riconosciuti in via esclusiva ai sensi di legge e del presente statuto.
 Il comitato esecutivo e' presieduto dal presidente di tale organo all'uopo  nominato  dal  consiglio  di  amministrazione o, in caso di assenza  o  di  suo impedimento, da uno qualsiasi dei suoi membri che all'inizio   dell'adunanza   sia  invitato  a  presiederla.  Inoltre, all'inizio di ciascuna adunanza sara' nominato un segretario.
 Il  comitato  esecutivo  e'  convocato  tutte  le  volte  che  il presidente  lo  reputi opportuno o quando sia fatta domanda da almeno uno  dei suoi membri. La convocazione e' effettuata dal presidente di tale  organo o, in caso di impedimento del presidente o, nell'ipotesi in  cui  la  convocazione sia stata richiesta da uno dei suoi membri, qualora il presidente abbia omesso di convocare il comitato esecutivo entro  cinque  giorni  dalla  richiesta,  da  uno  qualsiasi dei suoi membri.
 La  convocazione  del  comitato  esecutivo sara' ettuata mediante comunicazione  scritta,  corredata  delia  documentazione disponibile relativa  alle  materie  da  trattare  mediante lettera raccomandata, telefax,  posta  elettronica  o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto  ricevimento,  da inviarsi a ciascuno dei suoi membri e ai  membri  del  collegio  sindacale almeno sette giorni - e nei casi d'urgenza  almeno due giorni prima dell'adunanza e dovra' indicare la data,  l'ora  e  il  luogo  dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
 In  mancanza  delle suddette formalita', il comitato esecutivo e' comunque  validamente  costituito e delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri.
 Il  comitato  esecutivo  potra'  deliberare  solo  sulle  materie all'ordine del giorno, salvo che tutti i suoi membri siano presenti e decidano  di  deliberare  su  materie  non  inserite  nell'ordine del giorno.
 Il  comitato  esecutivo  e'  validamente  costituito  e  delibera validamente  con  la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei  suoi  membri, In caso di parita' di voti, prevale il voto di chi presiede.
 Il  comitato  esecutivo  si  riunisce  sia  presso  la sede della societa',  sia  altrove,  purche'  in  Italia. La partecipazione alle riunioni    del    comitato   puo'   avvenire   mediante   mezzi   di telecomunicazione  che consentano la partecipazione al dibattito e la parita' informativa di tutti gli intervenuti.
 Le  deliberazioni  del  comitato  esecutivo  devono  constare  da verbale  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario di ciascuna adunanza  nel  quale  siano  riportati  il  giorno e il luogo di tali riunioni,   l'ordinarieta'   o   la  straordinarieta'  dell'adunanza, l'avviso  di  convocazione,  le formalita' seguite e le deliberazioni adottate.
 
 Titolo V
 
 Collegio sindacale e revisione
 
 Art. 23.
 
 L'assemblea  nomina  il  collegio  sindacale. La composizione del collegio sindacale e' regolata con decreto del Ministro dell'economia e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,  del decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. I sindaci sono rieleggibili.
 I  sindaci  devono  possedere  tutti  i  requisiti previsti dalle vigenti  disposizioni,  nonche'  i  requisiti ulteriori eventualmente previsti  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 Ai  membri  del  collegio sindacale spetta un compenso annuale, i gettoni  di  presenza  per le sedute del collegio e per le sedute del consiglio  di  amministrazione  e  del  comitato  esecutivo, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
 Ai  sindaci  non  puo'  essere  corrisposto piu' di un gettone di presenza  per  la  stessa  giornata.  La  misura dei compensi fissata nell'atto  costitutivo  rimane  invariata  fino  a  diversa decisione dell'assemblea,  che  li  determina,  in ogni caso, in ottemperanza a quanto  disposto  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze  ai  sensi  dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 La  partecipazione  alle  riunioni  del  collegio  sindacale puo' avvenire  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che  consentano  la partecipazione  al  dibattito  e  la parita' informativa di tutti gli intervenuti.
 Delle riunioni tenute deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritta dagli intervenuti.
 In  caso  di  morte,  di  rinunzia  o  di decadenza di un sindaco effettivo,  se  con  i  sindaci  supplenti non si completa il collego sindacale  ed  occorre  convocare  l'assemblea per l'integrazione del collegio   medesimo,   gli  altri  sindaci  provvedono  ad  informare prontamente  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e la Banca d'Italia.
 Il  funzionamento,  i  doveri  e  le responsabilita' del collegio sindacale   sono  determinati  dalla  legge.  I  sindaci  possono  in qualsiasi  momento  procedere,  anche  individualmente,  ad  atti  di ispezione    e   di   controllo.   Il   collegio   sindacale   vigila sull'osservanza  della  legge  e  dello  statuto,  sul  rispetto  dei principi    di    corretta    amministrazione   ed   in   particolare sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,   amministrativo   e contabile  adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionaniento. Il  collegio  sindacale  puo'  chiedere  agli  amministratori notizie sull'andamento  delle  operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio  sindacale informa la Banca d'Italia degli atti o dei fatti, di  cui  venga  a  conoscenza  nell'esercizio dei propri compiti, che possono  costituire  una  irregolarita'  nella  gestione  ovvero  una violazione   delle   norme   che   disciplinano   l'attivita'   degli intermediari finanziari.
 
 Art. 24.
 
 La  societa' conferisce incarico di revisione del bilancio ad una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo speciale.
 La  societa'  conferisce  incarico  di controllo contabile ad una societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro  istituito presso il Ministero  della  giustizia.  Sino alla data del 30 settembre 2004 il controllo contabile e' stato svolto dal collegio sindacale.
 
 Titolo VI
 
 Bilancio e utili
 
 Art. 25.
 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
 Il    consiglio    di   amministrazione   approva   e   sottopone all'assemblea,  il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli  utili  entro  centoventi  giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale  oppure centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della societa'.
 Il  bilancio  della  societa'  e' redatto secondo lo disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.
 
 Art. 26.
 
 Dagli  utili  netti  annuali  e' dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da imputare a riserva legale fino a  che questa non abbia raggiunta un quinto del capitale sociale. Gli utili  eventualmente  residuanti,  una volta fatta la deduzione della riserva   legale,   sono   destinati   a   riserva,   salvo   diversa determinazione  dell'organo  amministrativo  della  societa' ai sensi dell'art.  8,  comma  9,  del  decreto-legge  15 aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
 Titolo VII
 
 Disposizioni generali
 
 Art. 27.
 
 Per   tutto  quanto  non  specificamente  previsto  nel  presente statuto,  si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8   del   decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112, nei relativi dccreti  attuativi,  nel  codice  civile  nelle  disposizioni  e  nei provvedimenti  adottati ai sensi del titolo V del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n. 385 e dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nelle altre leggi applicabili.
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