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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 giugno 2005 |  | Monitoraggio  del «patto di stabilita' interno», per l'anno 2005, per le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, le province,  i  comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita'  montane  con  popolazione  superiore a 50.000 abitanti, ai sensi  dell'articolo 1,  comma 30,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311. |  | 
 |  |  |  | IL  RAGIONIERE  GENERALE  DELLO  STATO  DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 di concerto con
 
 IL  CAPO  DEL  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL
 MINISTERO DELL'INTERNO
 
 Visto  l'art.  1,  comma  30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno 2005, anche secondo i criteri  adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni e le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con  popolazione  superiore  a 30.000 abitanti e le comunita' montane con   popolazione   superiore   a  50.000  abitanti  la  trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato - entro trenta giorni dalla fine  del  periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;
 Visto  l'art.  1,  comma 30, della citata legge n. 311 del 2004 che prevede  che  il  prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni  e  le  modalita'  per  la  trasmissione  devono  essere definiti  con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto   con  il  Ministero  dell'interno,  sentiti  la  Conferenza unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
 Considerato  che  le  disposizioni  relative al patto di stabilita' interno  per  l'anno 2005 sono state fissate per le regioni a statuto speciale  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 1, comma  38,  della  suddetta  legge  n. 311 del 2004, per le regioni a statuto  ordinario dallo stesso art. 1, comma 23, e, per le province, i  comuni  con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane  con  popolazione  superiore ai 50.000 abitanti, dal medesimo art. 1, comma 22;
 Vista  la  legge  31 maggio  2005, n. 88 di conversione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, con la quale sono state modificate alcune regole relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2005;
 Ravvisata  la  necessita'  di  predisporre prospetti di rilevazione differenziati  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, per le regioni a statuto ordinario e per le Province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
 Sentiti  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo   28 agosto  1997,  n.  281  e  l'Istituto  nazionale  di statistica.
 
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  Le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le province,  i  comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunita'   montane  con  popolazione  superiore  a  50.000  abitanti forniscono  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -  le  informazioni di cui all'art.  1,  commi da 21 a 40, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con  le  modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto;  i  prospetti  devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 giugno 2005
 
 Il Ragioniere generale dello Stato
 del Ministero dell'economia e delle finanze
 Canzio
 
 Il capo Diparimento per gli affari interni
 e territoriali del Ministero dell'interno
 Malinconico
 |  |  |  | Allegato A 
 A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO
 
 Il  presente  allegato al decreto si sofferma sulle modalita' e sui modelli  di  rilevazione  del  monitoraggio  del  patto di stabilita' interno e sulle sue regole per il 2005.
 
 A.1.  ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ENTI SOGGETTI AL MONITORAGGIO DEL  PATTO  DI  STABILITA'  INTERNO  (Regioni  e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  Province, Comuni con popolazione superiore a 30.000  abitanti  e  Comunita'  montane  con  popolazione superiore a
 50.000 abitanti).
 
 A.1.1. Prospetti da compilare.
 I  prospetti  da  compilare,  per  ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti:
 per  le  Regioni  a  Statuto  speciale  e le Province autonome di Trento e di Bolzano i modelli n. 1/05/CS e 1/05/CP;
 per  le  Regioni  a  Statuto  ordinario  i  modelli  n. 2/05/CS e 2/05/CP;
 per  le  Province,  i  Comuni  con popolazione superiore a 30.000 abitanti  e  le  Comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti il modello n. 3/05/CS e 3/05/CP.
 La   dicitura   «05»  indicata  in  tutti  i  modelli  consente  di distinguere  i  modelli  per il monitoraggio del patto dell'anno 2005 (appunto «05») da quelli relativi agli anni precedenti.
 Ciascuno  dei  modelli n. 1/05, n. 2/05 e n. 3/05 e' strutturato in due parti:
 a) per la gestione di cassa (indicata dalla sigla CS);
 b) per la gestione di competenza (indicata dalla sigla CP).
 A.1.2. Regole per la trasmissione.
 Le risultanze del patto di stabilita' interno, relative ai suddetti modelli,    dovranno    essere   trasmesse   esclusivamente   tramite l'applicazione  web,  messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale  dello Stato e gia' utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilita' interno dell'anno 2004.
 Le  regole  per  l'accesso  all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:
 http://www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Area  Normativa/24  0 6  2003/Regole per il sito.pdf
 A.1.3. Controllo di cumulabilita' - Variazioni - Dati provvisori.
 I   modelli   devono   essere  compilati  dagli  enti  con  cadenza trimestrale  mettendo  a  confronto,  per gli esercizi evidenziati, i dati  cumulati  a  tutto  il  periodo  di  riferimento  (es.:  i dati concernenti  il  secondo  trimestre devono essere riferiti al periodo che  va  dal  1° gennaio  al  30  giugno;  i  dati  a  tutto  il mese di settembre  devono essere riferiti al periodo che va dal l° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
 Il  sistema  effettua  un  controllo  di  cumulabilita' (i dati del periodo  di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli  del  periodo  precedente)  solo  per la gestione di cassa, in quanto,  come  per  il  2004,  non e' attivo quello sulla gestione di competenza,  nella  considerazione che gli accertamenti o gli impegni potrebbero   essere  provvisori  specialmente  con  riferimento  alle scadenze infrannuali.
 Non  si  e'  ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilita'  sulla  gestione  di cassa in quanto le riscossioni e i pagamenti  sono  certi  e  durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.
 Se  si  verificano errori materiali di inserimento o addirittura di imputazione,  e' opportuno rettificare il modello relativo al periodo precedente,  che  ormai  ha formato oggetto di rilevazione, piuttosto che  eliminare  una  procedura di controllo che consente sia all'ente che  alla  procedura di gestione di controllare eventuali situazioni, non corrette.
 Relativamente  all'invio  di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio  sul  patto  dovrebbe,  in linea di principio, contenere dati  definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa);   tuttavia,   qualora   la  situazione  trasmessa  non  fosse definitiva,   e'   necessario  apportare  le  variazioni  non  appena disponibili  i  dati  definitivi. A tale riguardo, si fa presente che tutti  i  dati  sono  modificabili fino alla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2005.
 A.1.4. Creazione di nuove utenze.
 Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione  al  sistema  di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun  Ente  comunichi,  esclusivamente  via  e-mail, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
 assistenza.cp@tesoro.it pattostab@tesoro.it
 inviando le seguenti informazioni:
 a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazioni dei dati;
 b) codice fiscale;
 c) ente di appartenenza;
 d)  l'indicazione se tali persone risultano gia' essere utenti di sistemi  informativi  del Ministero dell'economia e delle finanze (in caso affermativo specificare);
 e) recapito di posta elettronica e telefonico.
 Si  precisa  che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni Ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
 
 A.2. REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 A.2.1. Riferimenti generali.
 In  linea  generale si precisa che, per la compilazione dei modelli da  parte  delle  Regioni  e  delle  Province autonome di Trento e di Bolzano,  si  posson6  utilizzare,  per quanto applicabili, i criteri esposti  nella  circolare  n.  4  dell'8 febbraio  2005 del Ministero dell'economia  e  delle finanze - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.    40    del    18 febbraio    2005   e   visionabile   sul   sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2005/Circolare n.-4.doc  asc1.pdf - predisposta per gli enti locali.
 A.2.2.  Regioni  a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.
 Il  comma  38  della legge finanziaria per il 2005 prevede che tali Enti  concordano  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze il livello  di  spese correnti e in conto capitale di competenza nonche' il  livello  dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  periodo  2005/2007.  In  caso  di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.
 Per  compilare  i  modelli  1° maggio CS e 1° maggio CP si deve far riferimento  ai  pagamenti  totali  (in  conto  competenza e in conto residui)  e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del  2003,  2004  e  2005,  a  seconda degli accordi stipulati con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 A.2.3. Regioni a statuto ordinario.
 La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni correnti e  in  conto  capitale  dell'anno  2005  (al  netto  delle  spese  di personale,    della    spesa   sanitaria,   delle   spese   derivanti dall'acquisizione  di  partecipazioni azionarie e di altre attivita', dai  conferimenti  di  capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese  per  trasferimenti  destinali  alle pubbliche amministrazioni, delle  spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per  calamita'  naturali - come definite dalla lettera f del comma 24 della  legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese   in   conto  capitale  derivanti  da  interventi  cofinanziati dall'Unione europea) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2003 incrementati del 4,8% per l'anno 2005.
 L'art.  1-quater  della legge n. 88 del 31 maggio 2005 - integrando il  comma  24  della  legge  finanziaria  2005  -  ha  aggiunto nuove esclusioni  di  spese  rispetto  al complesso delle spese soggette al patto  tra  cui,  in  particolare, le spese evidenziate dalla lettera f-bis  relative  alle  spese  sostenute  dagli  enti locali derivanti dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o  delegate  da parte delle regioni   a   decorrere   dal   1° gennaio   2004,   nei  limiti  dei corrispondenti        trasferimenti       finanziari       attribuiti dall'amministrazione regionale.
 Tale  modifica  comporta  per le Regioni a statuto ordinario che il loro obiettivo programmatico 2005 (sia in termini di pagamenti totali che di impegni) sia determinato sulla base delle risultanze 2003 - al netto  dei  trasferimenti  previsti  dalla  citata  lettera  f-bis  - incrementate del 4,8%.
 La  struttura  del prospetto per il monitoraggio del patto 2005 per le  Regioni  a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per lo stesso anno per gli enti locali (con esclusione  della spesa per la sanita), differenziandosi tuttavia dal precedente modello di rilevazione, riferito al monitoraggio del patto di  stabilita' interno dell'anno 2004, per la tipologia delle voci di spesa in questione. Cio' a causa delle importanti e rilevanti novita' introdotte  nella definizione degli obiettivi progranimatici (sia per la  gestione  di  competenza  che  per  quella  di cassa) espressi in termini di spese e non piu' di saldo finanziario per tutti i soggetti coinvolti nel patto di stabilita' interno 2005.
 Per  compilare  i  modelli  n.  2/05/CS  e  n. 2/05/CP, si deve far riferimento,  come  sempre,  rispettivamente  ai pagamenti totali (in conto  competenza  e  in  conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti  in  ciascun  trimestre  del  2003 e 2005 . Il totale delle risultanze  trimestrali  per  l'anno  2005, sempre riportate in forma cumulata  in  corrispondenza  del  codice CSN («Complesso delle Spese Nette  Soggette al Patto»), va confrontato - ai fini del rispetto del patto  di  stabilita'  interno  per l'anno 2005 - con il totale delle corrispondenti spese cumulate sostenute nel 2003 aumentate del 4.8%.
 
 A.3.  PROVINCE,  COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI E COMUNITA'  MONTANE  CON  POPOLAZIONE  SUPERIORE  A  50.000 ABITANTI - (ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI n. 3/05/CS E n. 3 05/CP)
 
 A.3.1. Esclusioni previste dalla legge finanziaria.
 Il  modello  n.  3/05,  si  differenzia dai modelli precedentemente utilizzati  per  il  monitoraggio del patto di stabilita' interno per l'anno  2004  non solo per le novita' sopra evidenziate, ma anche per l'ampliamento  dei soggetti coinvolti nel patto di stabilita' interno (da  quest'anno  vengono  monitorati attraverso il web anche i comuni con  popolazione  superiore ai 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti).
 Inoltre,  per effetto dell'art. 1, comma 24, della legge n. 311 del 2004,  la  definizione  degli  obiettivi  programmatici  (sia  per la gestione  di  cassa  che  per  quella  di competenza), e' espressa in termini  di  spesa  complessiva,  quale somma tra le spese correnti e quelle  in  conto  capitale  (commi  22 e 23 della citata legge) - al netto    delle    spese   di   personale,   delle   spese   derivanti dall'acquisizione  di  partecipazioni azionarie e di altre attivita', dai  conferimenti  di  capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese  per  trasferimenti  destinati  alle pubbliche amministrazioni, delle  spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per  calamita'  naturali (come definite dalla lettera f) del comma 24 della  legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese   in   conto  capitale  derivanti  da  interventi  cofinanziati dall'Unione  europea  -  come  riportato  nel  modello  3/05. Per una descrizione   di   dettaglio  delle  voci  di  spesa  da  portare  in detrazione,   si   veda   il   punto   B.3.   della  circolare  n.  4 dell'8 febbraio  2005  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, precedentemente citata. A.3.2. Esclusioni previste dalla legge n. 88 del 2005.
 Anche  nel  caso  degli  enti  locali,  si  deve  tener conto delle esclusioni delle seguenti spese dal patto di stabilita' interno:
 a) le  spese  relative  a  funzioni  delegate  o  trasferite  dal 1° gennaio  2004  (art. 1-quater, lettera f-bis); In questo caso, gli enti  locali  devono detrarre le spese sostenute nel 2005 inserendole ai codici S5 e S15 nei limiti dei trasferimenti regionali;
 b)  le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori  bilancio  (art.  1-quater,  lettera  f-ter). Tali spese devono essere  portate  in  detrazione  inserendole  ai  codici S6 e S16 dei modelli 3/05/CS e 3/05/CP;
 c) le  spese  sostenute  dai  soli comuni per la bonifica di siti inquinati  con  azione  sostitutiva  dei  diretti  responsabili (art. 1-quater,  lettera  f-quater). Per la determinazione di tali spese la normativa  -  introdotta dagli articoli 1-quater (lettera f-quater) e 3-quinquies  - prevede un iter alquanto complesso, in quanto si rende preliminarmente  necessario  acquisire  dai comuni il dato relativo a tali  spese  e quindi, in funzione della dimensione complessiva delle spese  in  questione,  individuare  i criteri di determinazione delle spese ammissibili che - come previsto dal richiamato art. 3-quinquies -  non potranno superare per il 2005 l'importo massimo di 250 milioni di  euro e per ciascuno degli anni 2006 e 2007 l'importo di 5 milioni di euro.
 A.3.3. Altre indicazioni.
 Per  compilare il modello n. 3/05 CS e CP, si deve far riferimento, come sempre, rispettivamente ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre  del  2005.  I  consuntivi trimestrali in termini di cassa, sempre riportati in forma cumulata in corrispondenza del codice CS 05 («Risultato   trimestrale   2005»),   verranno   confrontati  con  le corrispondenti  previsioni di cassa cumulate, riportate nell'allegato E/05  alla  circolare  n.  4  dell'8 febbraio 2005, per verificare il rispetto degli obiettivi infrannuali ed annuale.
 Si  fa  presente che, qualora l'obiettivo programmatico per il 2005 sia  stato  calcolato  tenendo  conto,  per il triennio 2001-2003, di eventuali  accordi  tra  enti  «capofila» nella gestione di specifici servizi   ed  enti  beneficiari  degli  stessi  servizi  (fattispecie descritta al punto G.3 della circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005), e' necessario  compilare  l'apposito  schema, posto in basso nel modello 3/05.
 In  tale  schema  devono  essere  evidenziate  eventuali  spese  da sottrarre  (per  gli  enti  capofila)  o  da aggiungere (per gli enti beneficiari)  ai  risultati trimestrali 2005, sia in termini di cassa che  in termini di competenza. Nel caso in cui lo schema di cui sopra venisse  compilato,  i  risultati trimestrali CS 05 verranno corretti per  gli  importi  evidenziati  ai  righi S19 ed S20, prima di essere confrontati  con  l'obiettivo  programmatico  inserito  nell'allegato E/05.
 
 B. INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE
 
 Oltre  alla  rilevazione  finalizzata  al monitoraggio del patto di stabilita'  interno  2005,  gli  enti soggetti al patto sono tenuti a fornire  informazioni  trimestrali  anche  in termini di contabilita' nazionale.
 Cio'  e'  finalizzato  a  far  acquisire all'Istat la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli enti  anche  in  termini  di  competenza  economica  e  a  consentire all'Istituto di effettuare le valutazioni necessarie alla costruzione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche.
 Pertanto,  e'  stato  predisposto  dall'Istat  il prospetto 4/CN/05 (contabilita'  nazionale),  suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. 4 /05/CN/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (4/05/CN/b).
 Per  l'invio  dei  predetti  prospetti possono essere utilizzate le medesime  procedure  e  modalita'  dei  modelli  (modelli 1, 2, e 3 ) relativi al monitoraggio del patto di stabilita' interno.
 Per  le  indicazioni  relative  alle  modalita' di compilazione dei suddetti   prospetti   si  puo'  far  riferimento  alle  disposizioni impartite  al  punto  B.2  del  Decreto del Ministero dell'economia e delle   finanze   del  24 giugno  2003,  pubblicato  neulla  Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.
 
 Modello 1/05/CS Modello 1/05/CP Modello 2/05/CS Modello 2/05/CP Modello 3/05/CS Modello 3/05/CP Modello 4/05/CN/CS Modello 4/05/CN/CP
 ---->  Vedere immagini da pag. 63 a pag. 70  <----
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