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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 5 luglio 2005 |  | Autorizzazione,  al  laboratorio  «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico  di  Genova»,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei  certificati  di  analisi  nel  settore  oleicolo,  aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle  procedure  di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate  le  D.O.P.  e  la  I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
 Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a  I.G.P.,  per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere  le  caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione,  nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
 Considerato  che  tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva  vergini  ed  extravergini  a  denominazione  di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Vista   la   richiesta  presentata  in  data  16  giugno  2005  dal laboratorio  «Agenzia  delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», ubicato  in  Genova,  via  V.  Rubattino  n.  6,  volta  ad  ottenere l'autorizzazione,  per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha  dimostrato  di  avere ottenuto in data 2 marzo 2005, l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e del suo sistema di qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 
 Autorizza
 
 il  laboratorio  «Agenzia  delle  dogane  -  Laboratorio  chimico  di Genova»,  ubicato in Genova, via V. Rubattino n. 6, nella persona del responsabile dott. Giorgio Forino, per l'intero territorio nazionale, al  rilascio  dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.
 Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato, sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
 L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'Amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 luglio 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  |  |  | Allegato ===================================================================== Denominazione della prova     |           Norma/metodo =====================================================================
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. Xa,
 |Reg CEE 1429/1992, 26 maggio 1992,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 150, Acidi grassi trans isomeri        |2 giugno 1992, p.to 6 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Acidita'                          |248, 5 settembre 1991, All. II ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. XIX
 |Reg CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 128, Alcoli alifatici                  |15 maggio 2002 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. IX
 |Reg. CEE 183/1993, 29 gennaio Analisi spettrofotometrica        |1993, Gazzetta Ufficiale L 22, nell'ultravioletto                |31 gennaio 1993 --------------------------------------------------------------------- Cere                              |NGD C80-2002 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Eritrodiolo e uvaolo              |248, 5 settembre 1991, All. VI ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 128,
 |15 maggio 2002, All. XB + Reg. CEE
 |2568/1991, 11 luglio 1991,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 248,
 |5 settembre 1991, XA, Reg. CEE
 |1429/1992, 26 maggio 1992,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 150, Esteri metilici degli acidi grassi|2 giugno 1992 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L Numero di perossidi               |248, 5 settembre 1991, All. III ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. V Reg.
 |CEE 183/1993, 29 gennaio 1993,
 |Gazzetta Ufficiale L 22, Steroidi                          |31 gennaio 1993 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991 All. XVII
 |Reg. CE 656/95, 28 marzo 1995,
 |Gazzetta Ufficiale L 069, 29 marzo Stigmastadieni                    |1995 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. XVIII
 |Reg. CE 2472/1997, 11 dicembre
 |1997, Gazzetta Ufficiale L 341,
 |12 dicembre 1997 Reg. CE 282/1998,
 |3 febbraio 1998, Gazzetta Triacilgliceroli con ECN 42       |Ufficiale L 28, 4 febbraio 1998 ---------------------------------------------------------------------
 |Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio
 |1991, Gazzetta Ufficiale CEE L
 |248, 5 settembre 1991, All. XII
 |Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002,
 |Gazzetta Ufficiale CEE L 128, Valutazione organolettica         |15 maggio 2002
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