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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Curto Natalia Evangelina, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Curto  Natalia Evangelina, nata il 26 settembre  1974  a Parana' - Entre Rios Buenos Aires - (Argentina) cittadina  argentina,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999 in combinato disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, il riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Abogada» di cui e' in possesso,  conseguito  presso l'«Universidad Nacional del Litoral» di Santa   Fe  (Argentina)  in  data  8 ottobre  1999  e  rilasciato  il 2 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados  de  la  Capital  Federal»  di  Buenos Aires (Argentina) dal 15 dicembre 2000;
 Vista  l'esperienza professionale maturata in Argentina dal 2000 al 2002, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e successive  modifiche,  e  14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che  la sig.ra Curto possiede un permesso di soggiorno rilasciato   dalla  questura  di  Padova  in  data  29 gennaio  2003, rinnovato  in  data  19 aprile  2005 con validita' fino al 5 novembre 2005 per motivi di lavoro subordinato;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Parana'  -  Entre  Rios  -  Buenos  Aires  -  (Argentina),  cittadina argentina,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di «Abogada» di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati  e  l'esercizio  della professione in Italia, fatta salva la perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 24 giugno 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due  vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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