Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 giugno 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Curto Natalia Evangelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Parana' - Entre Rios Buenos Aires - (Argentina) cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso l'«Universidad Nacional del Litoral» di Santa Fe (Argentina) in data 8 ottobre 1999 e rilasciato il 2 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 15 dicembre 2000; Vista l'esperienza professionale maturata in Argentina dal 2000 al 2002, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Curto possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova in data 29 gennaio 2003, rinnovato in data 19 aprile 2005 con validita' fino al 5 novembre 2005 per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Parana' - Entre Rios - Buenos Aires - (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 24 giugno 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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