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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 24 giugno 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Dall'Ora Olaf, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.   12 del   decreto   legislativo  n.  115/1992  cosi'  come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  accademico  professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania  e  rilasciato  dalla  «Techinische  Universitat Munchen» di Monaco   di  Baviera  (Germania)  in  data  31 marzo  2004,  ai  fini dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri   sezione   A  -  settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione   di   «ingegnere   dell'informazione»  e  di  «ingegnere industriale»;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005;
 Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  ingegnere  dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli  ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;
 Rilevato,   invece,  che  vi  sono  differenze  tra  la  formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  ingegnere industriale e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Al  sig.  Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri  sezione  A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione   di   ingegnere   dell'informazione   in   Italia  senza l'applicazione di misure compensative.
 |  |  |  | Art. 2. Al   sig.  Dall'Ora  Olaf  e',  altresi',  riconosciuto  il  titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo   degli   ingegneri   sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio  della professione di ingegnere industriale in Italia. Il riconoscimento   e'   subordinato,   a  scelta  del  richiedente,  al superamento  di  una  prova  attitudinale  oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalita' di svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera'  sulle  seguenti  materie:  1)  costruzioni  di macchine; 2) impianti industriali; 3) fisica tecnica.
 Roma, 24 giugno 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad  accertare  la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella  redazione  di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
 L'esame   orale  consiste  nella  discussione  di  brevi  questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La     commissione    rilascia    all'interessato    certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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