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| Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 12 luglio 2005, n. 141 |  | Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  sede tra il Governo della Repubblica  italiana  e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato,  fatto  a  Roma  il  12 ottobre  1999  e  scambio  di  note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  sede  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e l'Istituto  Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il  12 ottobre  1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma
 il 5 febbraio 2001.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Piena  e  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
 conformita' a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
 osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 12 luglio 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 2971):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),  Ministro  (ad  interim)  degli affari esteri
 (Berlusconi) l'8 luglio 2002.
 Assegnato   alla   III  commissione  (Affari  esteri  e
 comunitari),  in  sede  referente,  il  17 ottobre 2002 con
 pareri delle commissioni I, II, V, VI.
 Esaminato dalla III commissione il 26 novembre 2002, 11
 e 19 dicembre 2002.
 Esaminato   in   aula  il  10 marzo  2003  e  approvato
 l'11 marzo 2003.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 2091):
 
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  20 marzo 2003 con pareri delle commissioni,
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione  il  1° aprile  2003,
 1° marzo 2005 e 9 marzo 2005.
 Relazione scritta presentata il 19 aprile 2005 (atto n.
 2091-A relatore sen. Morselli).
 Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2005.
 |  |  |  | ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
 I1  Governo  della  Repubblica  italiana e l'Istituto italo-latino americano
 considerato  che  la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1°   giugno  1966  per  la  costituzione  dell'Istituto  italo-latino americano  (qui  di  seguito  denominato  "Convenzione"),  stabilisce all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma;
 considerato  che  il  Governo  italiano  ha  messo  a disposizione dell'Istituto  i  locali  indipensabili  al  suo  funzionamento  come stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione;
 considerato  che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, e'  opportuno  siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati dei Paesi membri  ed  ai  suoi  funzionari  i  privilegi e le immunita' ad essi necessari;
 convengono quanto segue:
 Articolo 1
 Nel presente Accordo:
 (a)  l'espressione  "Istituto"  significa  l'Istituto italo-latino americano;
 (b)  l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica italiana;
 (c)  l'espressione  "Leggi della Repubblica italiana" comprende la legislazione vigente;
 (d)  l'espressione  "Segretario  Generale" significa il Segretario nominato  dal  Consiglio  dei  Delegati  per  curare  e coordinare le attivita' dell'Istituto;
 (e)  l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice Segretari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione;
 (f)   l'espressione   "funzionario"   significa  ogni  membro  del personale  le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalita' istituzionali  dell'IILA,  salvo  che  si tratti di personale assunto localmente  e  remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc,
 (g)   l'espressione   "Consiglio   dei   Delegati"   comprende   i rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto;
 (h)  l'espressione  "beni  dell'Istituto"  identifica  i  beni ivi compresi  i  fondi,  le entrate e gli averi appartenenti all'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
 (i)  l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli atti, la  corrispondenza,  i documenti, i manoscritti, i dati da computers, le  fotografie,  le pellicole e le registrazioni sonore di produzione dell'Istituto  o  in  suo  possesso  per  l'adempimento dei suoi fini istituzionali;
 (j) l'espressione "Sede" identifica:
 1) i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al presente Accordo;
 2)  qualsiasi  edificio  sul  territorio della Repubblica italiana destinato  a  sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione;
 3)  qualsiasi  edificio  o  parte  di esso posto temporaneamente a disposizione  dell'Istituto  dal  Governo o da altra persona fisica o giuridica  usato  per  riunioni  convocate dall'Istituto o per le sue attivita' istituzionali.
 Articolo 2
 1) La sede dell'Istituto e' inviolabile.
 2)  Nessun  agente  o  funzionario  della  Repubblica  italiana, o chiunque   eserciti   una  pubblica  funzione  sul  territorio  della Repubblica  italiana,  puo'  entrare  nella  sede  dell'Istituto  per esercitarvi  le  proprie  funzioni  senza  il consenso del Segretario Generale.  In  caso  di  calamita'  naturali,  di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e  la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi,   ad   eccezione   di   quelli   compiuti   nell'esercizio dell'attivita'  ufficiale  dell'Istituto,  il consenso del Segretario Generale si considera presunto.
 3) Il Segretario Generale impedira' che l'Istituto divenga rifugio per  coloro  che  cercano di sfuggir; ad una misura restrittiva della liberta'   personale  disposta  in  esecuzione  di  una  legge  della Repubblica  Italiana  o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
 Articolo 3
 L'Istituto ha personalita' giuridica, in
 particolare  esso  ha  capacita'  di:  1)  stipulare contratti; 2) acquistare  beni  mobili  ed  immobili  e  di  disporne;  3) stare in giudizio.
 Articolo 4
 I  beni  di  proprieta'  dell'Istituto  ed i suoi archivi, ovunque situati   e  da  chiunque  posseduti,  sono  esenti  da  sequestro  o pignoramento,  requisizione,  confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo  di  natura  civile  o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.
 Articolo 5
 1)   L'Istituto   ed   i  suoi  beni,  fondi  ed  averi  destinati all'esercizio  delle  sue  attivita'  istituzionali  sono  esenti  da imposte e tasse erariali.
 2)  Per  quanto  concerne  l'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA) l'Istituto sara' esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle sue  funzioni.  Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore superiore  al  limite fissato dalle competenti autorita' italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.
 3)  L'Istituto sara' esentato dai diritti doganali e da ogni altra imposizione,  divieto  o  restrizione  su  merci di qualsiasi natura, importate   o   esportate   dall'Istituto   per   le   sue  attivita' istituzionali.  Tuttavia  l'Istituto  non  chiedera'  l'esenzione  da diritti  doganali  e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore al limite fissato dalle autorita' italiane.
 Sono  ammessi  all'importazione  temporanea, previa prestazione di garanzie  per  i  diritti  doganali  gravanti,  effettuate con l'atto formale   d'impegno   del   Segretario   Generale  dell'Istituto,  le registrazioni  radiofoniche  e  televisive ed i films, destinati agli usi  ufficiali  nell'ambito  interno dell'Istituto stesso, nonche' le opere   d'arte  e  quadri  destinati  a  formare  oggetto  di  mostre organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede.
 4)  L'Istituto  sara' esentato da diritti doganali e da ogni altro diritto,  come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad un adeguato  numero, concordato con il Governo, di autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per  detti  veicoli  l'Istituto  beneficera'  di  un  contingente  di carburanti   e   lubrificanti   da  fissare  di  comune  accordo  tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.
 5) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si  applicheranno  relativamente  a  imposte  e tasse applicabili sui corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.
 Articolo 6
 L'Istituto  e'  esonerato  dall'obbligo  di  denunzia della valuta estera  che  riceve  a titolo di liberalita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.
 Articolo 7
 1)  Tutte  le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi  funzionario  e  tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto,  in  qualsiasi  maniera  e  sotto qualsiasi forma, non subiranno  limitazioni  di  alcun  genere ne' censura o interferenza. Tale  protezione  si  applica  in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici,   dischi  ottici,  floppy  disk,  filmati  e  diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.
 2)  L'Istituto  godra'  per  le  sue  comunicazioni  ufficiali  di condizioni  tariffarie  non  meno  favorevoli  di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
 Articolo 8
 1) Il Segretario Generale dell'Istituto gode, nel territorio della Repubblica  italiana,  della  immunita'  dalla  giurisdizione  per le parole  dette  o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle   sue   funzioni  ufficiali,  salvo  che  vi  abbia  rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' non si
 estende all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
 2) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano e che non risieda  permanentemente  in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti immunita' e privilegi:
 a) immunita' all'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
 b)  immunita'  dall'ispezione  e  dal  sequestro  dei suoi bagagli personali  ed  ufficiali,  fatto  salvo  il  controllo  per motivi di sicurezza;
 c)  inviolabilita'  dei  documenti  personali  ed ufficiali in suo possesso;
 d)  esenzione  per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
 e) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
 3)  Il  Segretario-  Generale  dell'Istituto,  che  sia  cittadino italiano o. risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista al numero 1), delle seguenti immunita' e privilegi:
 a)  immunita'  dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana  che  comporti  secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
 b)  immunita'.  dal  l'ispezione  e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
 c) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso;
 d)  le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o  di  cambio,  accordate  ai  rappresentanti  dei governi esterni in missione  in  Italia  limitatamente,  pero', alle esigenze necessarie allo   svolgimento   delle  funzioni  ufficiali,  con  esclusione  di qualsiasi  altro  privilegio  fiscale e valutario accordati ai membri delle missioni diplomatiche.
 4)  L'immunita'  dalla  giurisdizione  non  si  applica in caso di azione  civile  intentata  da  un  terzo  per  i  danni risultanti da incidente  causato  da  un  automezzo,  natante  o aereo appartenente all'Istituto  o  circolante  per suo conto, ne' in caso di infrazione alle  norme sulla circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si   impegna   a  stipulare  un'assicurazione  a  copertura  di  ogni responsabilita'  civile  verso  terzi,  allo  scopo  di  garantire il risarcimento  dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
 Articolo 9
 1)  I  funzionari  dell'Istituto,  che non abbiano la cittadinanza italiana  e  che non risiedano permanentemente in Italia, godono, nel territorio  e nei riguardi della Repubblica italiana, della immunita' dalla  giurisdizione  per  le  parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
 2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi:
 a) immunita' dall'ispezione e dal sequestro
 dei  bagagli  ufficiali,  fatto  salvo il' controllo per motivi di sicurezza;
 b)  esenzione  da  ogni  forma  di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso  nonche'  sui  redditi  derivanti  da  fonti  al  di fuori della Repubblica italiana;
 c)  esenzione  per se stessi, per i propri coniugi e i familiari a carico  dalle  restrizioni  sull'immigrazione  e  dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
 d) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri  beni  mobili  ed  immobili. Tali membri del personale potranno liberamente  portare  i  loro  titoli esteri o la valuta estera fuori della  Repubblica  italiana  o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto  o al momento' della cessazione di tale impiego, esportare dal  territorio  della  Repubblica italiana un ammontare pari all'80% degli  importi  ricevuti  dall'Istituto in valuta italiana nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati;
 e)  diritto  di importare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni    o    restrizioni    sull'importazione,    al   momento dell'assunzione  iniziale  del  loro  posto, i loro mobili ed effetti personali,  incluso  un autoveicolo, come pure esportare tali mobili, effetti  personali  e  un  autoveicolo al momento della loro partenza definitiva  dall'Italia.  L'importazione  in  franchigia dei suddetti beni  personali  puo'  essere  effettuata  in  una  o piu' spedizioni purche'  la  franchigia sia richiesta entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto;
 f)  diritto di acquistare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni  e  restrizioni  sulle  importazioni  ovvero in esenzione fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potra' essere esercitato entro   18   mesi   dalla   data  di  assunzione  presso  l'Istituto. L'autoveicolo  non  potra' essere venduto entro 36 mesi dalla data di 'acquisto dello stesso in Italia;
 g)  diritto  ad  un  contingente  di  carburante e lubrificante in quantita'   ed   ai  prezzi  in  uso  per  i  membri  delle  missioni diplomatiche di rango equivalente.
 3)  L'immunita'  dalla  giurisdizione  non  si  applica in caso di azione  civile  intentata  da  un  terzo  per  i  danni risultanti da incidente  causato  da  un  automezzo,  natante  o aereo appartenente all'Istituto  o  circolante  per suo conto, ne' in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita'  civile  verso  terzi,  allo  scopo  di  garantire il risarcimento  dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
 4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.
 Articolo 10
 1)  Le  immunita'  ed  i privilegi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi  nel  solo  interesse  dell'Istituto  e  non a beneficio del personale.  L'Istituto  si  impegna  a rinunciare a dette immunita' e privilegi nei casi in cui le immunita' ed i privilegi impediscano che si  proceda  da  parte  del  Governo  italiano  a fini di giustizia e sicurezza  e  possano essere rimossi senza arreca -e pregiudizio agli interessi dell'Istituto.
 2)  L'Istituto  dovra'  costantemente collaborare con le autorita' competenti  al  fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo.
 3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente  Accordo,  tutte  le persone che godono di tali privilegi ed immunita'  hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore  sul territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni di questo Stato.
 4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del   Governo  della  Repubblica  italiana  di  adottare  misure  che dovessero  rendersi  indispensabili  per motivi di sicurezza. In tali casi  il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile, informare il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.
 Articolo 11
 1)  I  rappresentanti  straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano  residenti  permanenti  in  Italia  godranno delle imm unita' e privilegi  accordati  ai  membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.
 2)  Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che  compiono  missioni  ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio  presso  organi  sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre  organizzazioni  internazionali  o  non  governative  in visita presso   la   sede   dell'Istituto   per  motivi  ufficiali  godranno nell'esercizio  delle  loro  funzioni  e  per  la  durata  della loro missione   in  Italia  delle  immunita'  e  privilegi  necessari  per l'indipendente esercizio dei loro compiti.
 3)  I  rappresentanti  o  membri del Consialio aventi cittadinanza italiana  o  residenza  permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto  delle  immunita'  e  dei  privilegi in materia di immunita' giurisdizionale  e di in;iiolabilita' per' gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
 Articolo 12
 1) Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Istituto, ai loro  coniugi  e  ai  familiari  a  carico  che godano dei privilegi, immunita'  e facilitazioni una carta d'identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.
 2)  Ogni anno l'Istituto comunichera' al Governo la lista dei suoi funzionari ed eventuali variazioni.
 Articolo 13
 Le  controversie  in  materia di contratti o altre controversie di diritto  privato  nelle  quali l'Istituto sia parte e le controversie nelle  quali  sara'  implicato  un  funzionario od un esperto saranno sottoposte  al Tribunale Amministrativo come definito all'art. 69 del Regolamento interno dell'Istituto.
 Articolo 14
 Il  Governo  adottera'  tutte  le  misure necessarie per agevolare l'entrata,  la  permanenza  e l'uscita dalla Repubblica italiana alle persone   che  debbano  visitare  l'Istituto  per  motivi  ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'.
 Quanto  disposto  nel  comma  precedente non esime dall'obbligo di esibire,   se   richiesti,  ie  prove  atte  ad  accertare  che  agli interessati  corrispondano  i  diritti  ivi  concessi; cosi' come non esime  dalla  legittima  applicazione  delle norme di quarantena e di sanita'   in   generale   e  delle  disposizioni  previste  a  tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.
 Articolo 15
 Responsabilita' e assicurazione
 1)  La  Repubblica  italiana  non  dovr<~  far  fronte  ad  alcuna responsabilita'   per   azioni  od  omissioni  dell'IILA  o  di  suoi funzionari  che  agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni.
 2)  L'IILA  dovra'  stipulare  un  contratto  di  assicurazione  a copertura   della   propria   responsabilita'   per  danni  derivanti dall'utilizzazione  della  Sede  e  subiti  da  persone  giuridiche o fisiche  che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA. Ogni azione concernente la responsabilita' dell'IILA per tali danni potra' essere  indirizzata  direttamente  contro  l'assicuratore  davanti ai giudici  italiani,  cosi'  come sara' previsto dallo stesso contratto d'assicurazione.
 3)  I  veicoli  dell'IILA dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilita' civile verso terzi.
 Articolo 16
 Risoluzione delle Controversie
 Ogni  controversia sull'interpretazione o l'applicazione di questa Accordo,  che non si risolva direttamente per trattativa-fra le parti o  per  altra  via,  puo',  su  richiesta  di  ciascuna  delle  parti interessate,   essere  sottoposta  alla  decisione  di  un  tribunale arbitrale.  Sia  il  Segretario  Generale  dell'IILA  che  il Governo dovranno,  ciascuno,  designare  un  arbitro  e  i  due arbitri cosi' designati  ne  eleggeranno  un  terzo  che  assumera'  la funzione di presidente  del  tribunale.  Nel  caso  che l'una o l'altra parte non abbiano  designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta. di arbitrato,  ciascuna  delle  parti  puo'  richiedere  la nomina di un arbitro  al  Presidente  della  Corte Internazionale di Giustizia. La stessa procedura si applichera' nel caso che il terzo arbitro non sia scelto  entro  trenta  giorni  dalla designazione o dall'incarico del secondo  arbitro.  La  maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese in conformita' con il  voto della maggioranza. La procedura arbitrale sara' definita dal tribunale,  le  cui  decisioni, incluse tutte le regole relative alla sua  costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione delle spese  dell'arbitrato  fra  le parti, saranno vincolanti per tutte le parti  contendenti. il compenso degli arbitri sara' determinato sulla base  di  quello  dei  giudici  ad  hoc  della Corte Internazioale di Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.
 Articolo 17
 Accordi supplementari
 Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.
 Art. 18
 Entrata in vigore
 Ciascuna  delle  due  parti  notifichera' all'altra l'espletamento delle  formalita'  previste  dalla propria legislazione interna o dal proprio Statuto.
 Il  presente  Accordo entrera'. in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarra' in vigore per tutto il  tempo  in  cui  la  sede  dell'Istituto  rimarra'  sul territorio italiano.
 FATTO  a  Roma  il  12  ottobre  1999 quattro originali (in lingua italiana,  spagnola,  francese  e  portoghese), tutti i testi facenti ugualmente fede.
 
 Per l'Istituto                     Per il Governo italiano Italo-Latino Americano
 
 .....................                 .......................
 
 (firme illegibili)
 
 ---->  Vedere immagini da pag. 19 a pag. 25  <----
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