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| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 12 luglio 2005 |  | Integrazione  al  decreto  4  maggio  2005,  con  il quale sono stati definiti,   per  l'anno  accademico  2005/2006,  le  modalita'  ed  i contenuti  della  prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 con il quale sono stati definiti,   per  l'anno  accademico  2005/2006,  le  modalita'  ed  i contenuti  della  prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264;
 Considerato  che  a  tutt'oggi,  e'  in  corso  di  definizione  la normativa  generale  in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Ritenuto,   pertanto,  di  dover  assicurare  la  formazione  degli insegnanti   per   le   classi  31A  e  32A  anche  nelle  scuole  di specializzazione  universitarie  oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;
 Ritenuta   la   necessita'  di  prevedere,  limitatamente  all'anno accademico   2005/2006,   la  prova  di  ammissione  alle  scuole  di specializzazione  per l'insegnamento secondario presso le universita' anche  per  l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  L'art.  1  del  decreto  ministeriale  4 maggio 2005, citato in premesse, e' cosi' modificato:
 al comma 5 e' inserito il seguente indirizzo: musica e spettacolo (classe 31A e 32A) 27 settembre 2005;
 al comma 6 sono aggiunte le seguenti lettere:
 f) voto  di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali  pareggiati  prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:
 voto di diploma fino a 6/10 - 0 punti;
 voto di diploma tra 7 e 8/10 - 2 punti;
 voto di diploma di 9/10 - 4 punti;
 voto di diploma di 10/10 - 8 punti;
 voto di diploma di 10 e lode/10 - 10 punti;
 g) votazione  media  degli  esami  di profitto sostenuti per il conseguimento  del  diploma,  secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
 voto medio minore o uguale 6,99/10 - 0 punti;
 voto medio tra 7 e 7,99/10 - 2 punti;
 voto medio tra 8 e 8,99/10 - 4 punti;
 voto medio tra 9 e 9,99/10 - 8 punti;
 voto medio 10/10 - 10 punti.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 12 luglio 2005
 Il Ministro: Moratti
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