Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 luglio 2005
Integrazione al decreto 4 maggio 2005, con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2005/2006, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 con il quale sono stati definiti, per l'anno accademico 2005/2006, le modalita' ed i contenuti della prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 2 agosto 1999, n. 264;
Considerato che a tutt'oggi, e' in corso di definizione la normativa generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Ritenuto, pertanto, di dover assicurare la formazione degli insegnanti per le classi 31A e 32A anche nelle scuole di specializzazione universitarie oltre che nei conservatori di musica ove sono attivati corsi di didattica della musica;
Ritenuta la necessita' di prevedere, limitatamente all'anno accademico 2005/2006, la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le universita' anche per l'indirizzo musica e spettacolo, afferente alle classi di concorso 31A e 32A;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 2005, citato in premesse, e' cosi' modificato:
al comma 5 e' inserito il seguente indirizzo: musica e spettacolo (classe 31A e 32A) 27 settembre 2005;
al comma 6 sono aggiunte le seguenti lettere:
f) voto di diploma dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati prescritti per l'ammissione, fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 6/10 - 0 punti;
voto di diploma tra 7 e 8/10 - 2 punti;
voto di diploma di 9/10 - 4 punti;
voto di diploma di 10/10 - 8 punti;
voto di diploma di 10 e lode/10 - 10 punti;
g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale 6,99/10 - 0 punti;
voto medio tra 7 e 7,99/10 - 2 punti;
voto medio tra 8 e 8,99/10 - 4 punti;
voto medio tra 9 e 9,99/10 - 8 punti;
voto medio 10/10 - 10 punti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2005
Il Ministro: Moratti
 
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