| 
| Gazzetta n. 168 del 21 luglio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 6 luglio 2005 |  | Revoca  della  concessione  n. 144/T1/04, dell'11 maggio 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», in Roma. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
 Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto   il   decreto  ministeriale  21 novembre  2000,  concernente approvazione  della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
 Vista la convenzione di concessione n. 144/T1/04, stipulata in data 11 maggio  2004, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la «Bingo Re S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Roma, via Veturia n. 18/26;
 Visti,  in  particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo   periodo,   della   citata  convenzione  i  quali  prevedono, rispettivamente,   l'obbligo  del  concessionario  di  «garantire  la continuita'  del  servizio  per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei  giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per  almeno  otto  ore  al  giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata  dell'attivita'  «per  piu'  di  trenta giorni, anche non consecutivi,   l'Amministrazione   ha   facolta'   di   revocare   la concessione»;
 Visto  l'atto  di fideiussione n. 57330 del 23 aprile 2004, di Euro 516.456,89,  rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» al fine di garantire, ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000,  n.  29,  l'adempimento  degli obblighi della «Bingo Re S.r.l.» stabiliti  in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;
 Vista  la lettera del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7543/COA/BNG, notificata in data 21 marzo 2005 al delegato della «Bingo Re S.r.l.», giusta procura al ritiro di documenti del 17 marzo 2005, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato che:
 e'  da  ritenere  che  la  «Bingo  Re  S.r.l.» non abbia iniziato l'attivita'  nella  sala-Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26, in violazione  dell'obbligo  di  assicurare  la continuita' del servizio stabilito  dall'art.  3,  comma  5,  lettera h), della convenzione di concessione,  non  avendo  trasmesso  dati  di  gioco  al  centro  di controllo,  non  avendo  dato  riscontro  alle  numerose richieste di urgenti  comunicazioni e giustificazioni al riguardo e non avendo mai acquistato  cartelle  per  il  gioco  del  Bingo presso il competente ispettorato compartimentale;
 tale comportamento si configura come interruzione non autorizzata dell'attivita', sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11 della convenzione;
 Considerato   che,   anche   a   seguito   del   ricevimento  della sopraindicata    lettera    del    14 febbraio    2005,    prot.   n. 2005/7543/COA/BNG, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato, ai sensi  e  per  gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990,  che  e'  stato  dato avvio ai procedimenti di revoca della convenzione  di  concessione  n.  144/T1/04  dell'11 maggio 2004 e di escussione della cauzione prestata a garanzia dei propri obblighi, ai sensi  dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art.  6  della  convenzione  stessa, la «Bingo Re S.r.l.» non ha ripreso  l'attivita'  nella  sala  Bingo sita in Roma, via Veturia n. 18/26;
 Considerato   che   la  violazione  dell'obbligo  convenzionale  di assicurare  la  continuita'  del  servizio comporta un danno erariale immediato  e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco  ha  origine  l'entrata  erariale  e  che,  pertanto,  si rende escutibile  la  cauzione  prestata dal concessionario, a garanzia dei propri  obblighi,  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto ministeriale 31 gennaio   2000,   n.  29,  e  dell'art.  6  della  convenzione  di concessione;
 Considerato  che,  ai  fini della quantificazione del danno occorre tener  presente  che  la  convenzione  di  concessione  n.  144/T1/04 dell'11 maggio 2004 ha scadenza in data 21 marzo 2008 e che la «Bingo Re S.r.l.» non esercita l'attivita' dall'11 maggio 2004;
 Considerato  che  il danno derivante dal comportamento della «Bingo Re   S.r.l.»  e'  pari  all'entrata  erariale  che  sarebbe  derivata dall'attivita'  di  gioco nella sala in questione dall'11 maggio 2004 al 21 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;
 Considerato  che  in  un  solo  anno, l'attivita' di una sala-Bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre Euro 1.000.000, essendo le  entrate erariali complessive superiori a Euro 350.000.000 su base annua  e  le sale-Bingo attive circa trecento, si rende escutibile, a parziale  risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di Euro 516.457,00  della  cauzione  prestata  ai  sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
 Visti gli ulteriori elementi istruttori;
 
 Decreta:
 
 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione  di  concessione n. 144/T1/04 stipulata in data 11 maggio 2004,  per  i  motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti della «Bingo Re S.r.l.», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
 2.  Per  i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con   esplicita   autorizzazione  a  realizzare  i  relativi  titoli, dell'atto  di  fideiussione  n.  57330  del  23 aprile  2004, di Euro 516.456,89, rilasciato dalla «San Remo S.p.a.» costituente cauzione a garanzia  degli  obblighi della «Bingo Re S.r.l.», ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
 Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
 Roma, 6 luglio 2005
 p. Il direttore generale: Tagliaferri
 |  |  |  |  |